Risarcimento danni da mancata attuazione della previdenza complementare per il personale in servizio e in quiescenza delle Forze di polizia e armate

Ricorso collettivo per il risarcimento economico dovuto al mancato avvio della previdenza complementare per il personale in servizio e in quiescienza delle Forze di polizia, Forze armate e del soccorso pubblico.


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La Legge n. 335/1995 (Legge Dini) ha riformato il sistema pensionistico segnando il passaggio dal sistema retributivo (lasciato indenne per chi al 31.12.1995 poteva vantare un’anzianità contributiva di almeno 18 anni) al sistema misto (per chi al 1995 non aveva raggiunto i 18 anni di contributi), per finire al sistema contributivo puro (per il personale che prima del 1995 non aveva anzianità contributiva).​

Il sistema retributivo consente di determinare la pensione in misura nettamente favorevole rispetto al misto e al contributivo. Quindi, per attenuare il danno conseguente alla progressiva riduzione delle pensioni, la successiva Legge n.448/1998 ha previsto l'istituzione di forme pensionistiche integrative per il personale del comparto Sicurezza e Difesa.
Risarcimento danni mancata attuazione previdenza complementare 1
Si tratta della c.d. pensione complementare o secondo pilastro. Una forma di previdenza istituita per ridurre la differenza di trattamento economico tra il vecchio sistema retributivo, (vantaggioso per il pensionato) e il sistema misto e contributivo.

Sebbene per il settore privato e per quello pubblico contrattualizzato si è immediatamente provveduto ad istituire fondi pensione integrativi, ciò non è avvenuto per il personale appartenente al comparto Difesa e Sicurezza.

Precedenti

Sull’argomento si sono già espressi sia il Giudice amministrativo, sia la Corte dei conti: il primo (Tar del Lazio, sent. nn. 2122 e 2123 del 2014) ha stabilito che “Sussiste un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile all’avvio e alla conclusione dei procedimenti negoziali da parte dei dipendenti pubblici che ne sono destinatari”.

Anche la Corte dei conti per la regione Puglia, con una recentissima sentenza (207 del 2020) ha condannato il Ministero della Difesa al risarcimento dei danni, in favore di un dipendente dell’Aeronautica Militare, per la mancata attivazione del sistema di previdenza complementare sancendo che “Lo strumento per compensare le negative ripercussioni economiche che il ricorrente denuncia di subìre dall’inerzia nell’attuazione della previdenza complementare è rappresentato dal risarcimento del danno, in quanto la legittima aspettativa della estensione del regime di previdenza complementare per il comparto pubblico assurge a situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela”.
Risarcimento danni mancata attuazione previdenza complementare 2
Dopo anni di battaglie giudiziarie, sono intervenute le Sezioni Riunite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n.22807 del 20.10.2020, hanno affermato il seguente principio: "La domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da mancata attivazione della previdenza complementare per il personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, riservata alla concertazione - contrattazione, ai sensi delle disposizioni degli artt. 26, 20 comma, L. 23/12/1998 n. 448, e 3, co. 2 D. Lgs. 5/12/2005 n. 252, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, attenendo all’inadempimento di prestazioni di contenuto solo genericamente previdenziale e strettamente inerenti al rapporto di pubblico impiego, non già a materia riguardante un trattamento pensionistico a carico dello Stato, sicché la relativa controversia esula dalla giurisdizione della Corte dei Conti".

Pertanto, la sede opportuna per presentare ricorso è dunque il Tar.

A quanto potrebbe ammontare l’importo del risarcimento
in caso di vincita del ricorso?

CHI può aderire e costi

Chi siamo

Lo studio legale Leone-Fell & C. da oltre 7 anni è al fianco del personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate, per aiutarli anche a recuperare quanto loro spetta in termini pensionistici.

La tutela dei diritti significa, per noi, avere ben presente da quale parte della “barricata” è necessario stare. Noi stiamo dalla parte di chi ha subito un torto, un’ingiustizia…di chi insegue i silenzi di una burocrazia sorda e inadeguata, di chi si vede negare una propria prerogativa a causa di una procedura, o di un concorso, profondamente viziato… di chi non può coronare il proprio sogno a causa di un diritto che resta lettera morta.
Innovazione, Etica e Tutela dei Diritti sono diventati per noi un “mantra” quotidiano ed è grazie a ciò che il nostro gruppo di lavoro, in poco tempo, è diventato uno dei massimi protagonisti nel panorama del diritto amministrativo italiano.

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