Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono regolate dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Si rivolgono ad una determinata categoria di soggetti quali il consumatore, il professionista, l’imprenditore agricolo, l’imprenditore minore, le sturt-up innovative ed ogni altro debitore che non sia soggetto ad altre procedure concorsuali previste dalla vigente normativa.
L’accesso alla procedura consente di programmare un piano di ristrutturazione dei debiti che viene proposto dal debitore al giudice, con l’ausilio di un professionista di fiducia e per il tramite di un Organismo di composizione della crisi.
L’obiettivo è quello di risanare la situazione debitoria cercando di ottenere una importante riduzione degli stessi debiti o accordando una sua rinegoziazione con un programma di dilazione rateale.
I risultati che possono raggiungersi sono davvero convenienti si pensi ad una ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto sullo stipendio, delle operazioni di prestito, di mutuo anche laddove siano gravati da pegno o ipoteca.
I soggetti che possono accedere alla procedura devono trovarsi in una situazione di “sovraindebitamento” ovvero non essere più in grado di onorare con regolarità i pagamenti dovuti a causa di una situazione di squilibrio reddituale tra le proprie disponibilità economiche ed i debiti da pagare.
Forniamo un caso concreto per meglio rendere l’idea: Tizio e Caia, sposati da poco, decidono di comprare casa e contrattano un mutuo bancario contando sullo stipendio di lavoratore dipendente di lui e sulle entrate da lavoro occasionale di lei.
A causa della crisi economica Tizio viene licenziato e non potendo contare sulle entrate occasionali di Caia per pagare le rate del mutuo, si ritrovano ad essere morosi con la banca. Per questa ragione decidono di accendere un contratto di finanziamento, nell’attesa che Tizio trovi una nuova occupazione Purtroppo questo non accade e la loro situazione economica precipita.
La banca, a causa della morosità dei due giovani, inizia un’azione di espropriazione forzata dell’immobile su cui aveva iscritto ipoteca al tempo della sottoscrizione del mutuo.
Cosa fare? Rimanere inerti e perdere la casa o attivarsi?
A questo punto entra in gioco la procedura da sovraindebitamento che, come indicato sopra, condurrà alla risoluzione della propria crisi patrimoniale.
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25/09/2019