Ritardo nel versamento delle accise: è violazione sostanziale!
Il tardivo pagamento del tributo non rappresenta una violazione formale ma sostanziale, in quanto non osservare l’adempimento nel termine fissato dalla legge costituisce un mancato introito erariale, che comporta, anche se transitoriamente, un deficit di cassa.
E’ quanto emerge dalla sentenza della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, 27 febbraio 2017 , n. 4960.
Precisamente, il tardivo adempimento, affermano i Giudici, non integra una violazione meramente formale, poiché il mancato versamento del tributo alla scadenza prevista determina il ritardato incasso erariale, con conseguente deficit di cassa, sia pure transitorio, per cui è sanzionabile ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che prevede il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa.
La Corte ha chiarito che in tema di sanzioni tributarie, dovendo la violazione meramente formale non punibile rispondere a due concorrenti requisiti – non arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incidere sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo – il ritardo nel versamento del tributo integra una violazione sostanziale e non formale della L. n. 388/2000, art. 28, commi 6 e 7, ed è sanzionato dal D.Lgs. n. 471/1997, art. 13, in quanto incide sul versamento del tributo ed arreca pregiudizio all’incasso erariale.
Adriana Costanzo per Norma.dbi.it