Ruba in casa della nonna: condannato per rapina aggravata
Rigorosa la Cassazione sulla sussistenza dell’aggravante di cui al comma 3 n. 3-bis dell’art. 628 codice penale.
Ruba in casa della nonna, la sentenza della Cassazione
La Cassazione, infatti, con sentenza 20 luglio 2016 , n. 30959, ribadisce che ai fini della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 628 comma 3 n. 3-bis cod. pen. a nulla rilevano le modalità di ingresso dell’autore del fatto nei luoghi indicati e né la relazione possibile tra lo stesso autore, la vittima ed i medesimi luoghi.
Invero, la Suprema Corte ritiene necessaria tale interpretazione al fine di non svilire la finalità che il legislatore vuole perseguire, cioè quella di tutelare maggiormente tutti i fatti commessi all’interno della privata dimora della parte offesa.
Ruba in casa della nonna, non rileva il consenso all’ingresso in casa
Nel caso di specie, conseguentemente, la circostanza di fatto che il ricorrente abbia fatto ingresso nell’abitazione con l’iniziale consenso della nonna, ai danni della quale consumava poi l’episodio delittuoso, non vale ad elidere la sussistenza della aggravante che sussiste indipendentemente dall’atteggiamento soggettivo iniziale della vittima del reato.
Nessun rilievo assumono, pertanto, le circostanze delle modalità di accesso all’interno dell’abitazione ovvero dei rapporti tra autore e vittima poiché è proprio il riferimento oggettivo ad assumere particolare valenza nella volontà del legislatore di tutelare in maniera rafforzata l’inviolabilità dell’abitazione destinata a residenza e di ogni altro luogo di privata dimora.
03/08/2016