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Scorrimento di graduatorie. Gli ultimi aggiornamenti

logocsiFacciamo il punto circa l’annosa questione della validità delle graduatorie; vicenda che tocca la vita di migliaia di persone che hanno sostenuto un concorso pubblico arrivando sino alla fine della procedura concorsuale, ma, purtroppo, sono in attesa da anni di poter accedere al posto tanto ambito.

Il punto di partenza per affrontare il tema in esame è racchiuso nell’articolo 8 del Testo unico degli impiegati civili dello Stato (D.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall’articolo unico, della legge 8 luglio 1975, n. 305) che prevede che, “Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l’amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l’ordine della graduatoria stessa”. Secondo tale previsione nell’ipotesi in cui, a seguito della pubblicazione della graduatoria stilata per l’accesso ad un pubblico impiego, vi siano dei soggetti dichiarati idonei ma non vincitori (perché i posti messi a concorso risultano già coperti), e, successivamente, sorga la necessità di assumere – per il medesimo profilo professionale – nuovo personale, l’Amministrazione può ricorrere all’istituto dello scorrimento.

L’articolo 35, comma 5 ter, del d.lgs. n. 165/2001 ha, inoltre, disposto che “Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali”.

Il disegno normativo originario è caratterizzato, pertanto, dalla tipizzazione dell’ambito oggettivo di operatività dell’istituto – riferito alle sole ipotesi della disponibilità dei posti al momento dell’approvazione della graduatoria – o, soltanto per i casi di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, anche successivamente, ma pur sempre limitatamente al biennio successivo.

Al fine di contenere la spesa per le strutture amministrative e di razionalizzare l’uso delle risorse umane ed economiche, il legislatore, però, con il noto decreto legge D’Alia (d.l. 101/2013 convertito in legge n. 125/2013), preso atto della imminente scadenza di centinaia di graduatorie, ha prorogato l’efficacia delle stesse sino a tutto il 2016. Lo stesso ha, al contempo, fatto convogliare tutte le graduatorie stilate anche dalle singole Amministrazioni all’interno di un unico elenco gestito dal Ministero della Funzione Pubblica, dando a quest’ultimo il compito, una volta stabilito il fabbisogno di personale per ogni Amministrazione, di valutare la possibilità di indire o meno un concorso.

Inoltre, se si guarda più nel dettaglio del testo normativo, l’articolo 4, comma 4, del Dl 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, proroga, fino al 31 dicembre 2016, l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 1° settembre 2013, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.

Questa previsione è il frutto di una evoluzione normativa di cui proviamo a fare un breve sunto per consentirvi di capire se rientrate o meno fra i soggetti che possono beneficiare della estensione della validità della graduatoria in cui siete inseriti.

L’articolo 1, comma 4, del Dl 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14, aveva prorogato, fino al 31 dicembre 2012, l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003.

Il termine di proroga delle predette graduatorie è stato spostato prima al 30 giugno 2013 dall’articolo 1, comma 388, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, successivamente, al 31 dicembre 2013 dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2013.

Dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento appare evidente che le graduatorie prorogate fino al 31 dicembre 2016, in base al predetto articolo 4, comma 4, del Dl n. 101/2013, sono quelle dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003.

Secondo questa nuova previsione, pertanto, i posti che oggi si rendono fisiologicamente vacanti devono essere coperti attingendo dalla specifica graduatoria già formata per il medesimo profilo professionale.

Ed, infatti, lo stesso Governo, con la circolare n. 5/2013 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nel fornire degli indirizzi volti a chiarire come dovranno procedere le P.A. nel reclutamento del personale, al punto 2 prevede espressamente che “Nel quadriennio 2013-2016 l’ammontare delle risorse finanziarie da destinare allo scorrimento di graduatorie di vincitori ed idonei non potrà essere inferiore al 50 per cento di quelle utili secondo la normativa vigente in materia di assunzioni. Tali risorse potranno superare il valore del 50 per cento a decremento di quelle destinabili al reclutamento speciale”.

Conseguentemente, si può affermare che allo stato attuale la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente dovrebbe rappresentare la regola generale che deve condurre l’azione della p.a., mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico (cfr., infra multis, recentemente, Consiglio di Stato, sezione 3, sentenza 23 febbraio 2015, n. 909 che richiama i principi cristallizzati nella decisione dell’Adunanza Plenaria n. 14/2011).

Tale decisione trova causa nell’obiettivo di ridurre la spesa pubblica.

Infatti, evitando l’indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale si attuano, contestualmente, i principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, tenuto conto dell’enorme dispendio di denaro pubblico che comportano le procedure concorsuali nonché dei tempi per l’esperimento delle stesse, compresa la procedura di mobilità, rispettando, altresì, i vincoli di bilancio discendenti dalla partecipazione dell’Italia all’organizzazione sovranazionale dell’Unione Europea.

Più che una facoltà, pertanto, lo scorrimento della graduatoria appare una misura dovuta da parte del Governo che è chiamato a confrontarsi, sul piano interno, con le decisioni degli organi di giustizia amministrativa che censurano i comportamenti delle Amministrazioni che non si attengono a tali principi e, sul piano esterno, con le decisioni della Commissione Europea chiamata a verificare il rispetto dei vincoli di bilancio di cui al Trattato sull’Unione europea ed alle decisioni del Consiglio europeo.

Ciononostante, dall’entrata in vigore della disposizione di cui al Decreto legge D’Alia l’Amministrazione non ha fatto uso di quasi nessuna graduatoria adducendo le seguenti giustificazioni:

– da un canto, la tendenziale decrescita delle risorse finanziarie a disposizione del settore pubblico in generale e degli enti locali in particolare, nonché dei vincoli al turnover di personale imposti a questi ultimi dal patto di stabilità interno. Sul punto, è pacifica l’esistenza di un indirizzo di politica governativa, risalente alla legge finanziaria per il 1998 (n. 449/1997, art. 39), volto ad indurre le pubbliche amministrazioni verso una riduzione strutturale della spesa per il personale al fine di prevedere un impegno tutto particolare nella migliore allocazione e gestione delle risorse umane e che ora è sancito dall’art. 91, comma 1, t.u.e.l., a mente del quale “Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio”, e che obiettivo prioritario della programmazione triennale del fabbisogno di personale è quello della “riduzione programmata delle spese del personale”;

Pertanto, a fronte di una data scopertura di organico è ben possibile che l’Amministrazione lasci vacanti alcuni posti, per impedimenti finanziari o normativi, nel perseguimento di obiettivi programmatici di riduzione delle dotazioni organiche e dei costi per il personale.

– dall’altro, la circostanza legata alla valorizzazione delle professionalità già acquisite, altrimenti nota come “stabilizzazione dei precari”. A decorrere dall’entrata in vigore del decreto legge D’Alia, infatti, al fine di favorire una maggiore utilizzazione del personale già contrattualizzato ed, al contempo, ridurre il numero di contratti a termine, si è previsto che sino a tutto il 2016 “le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall’articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’artico- lo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un’amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall’amministrazione che emana il bando. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all’articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore.

Pertanto, dall’esiguo numero di posti che vengono messi a concorso, anche in perduranza di valitià delle graduatorie, una riserva pari al 50% dei posti deve essere destinata alla stabilizzazione dei precari.

– infine, la necessità di riassorbire il personale dipendente dalle Province che, con legge 7 aprile 2014, n. 56, sono state soppresse disponendo il trasferimento delle competenze delle stesse in favore delle costituende Città metropolitane (la cui piena operatività è stata prevista per gennaio 2015).

Le circostanze sopra sommariamente riassunte hanno, di fatto, depotenziato la previsione normativa di cui al Decreto D’Alia, rendendo impossibile, nei fatti, l’utilizzo dello strumento dello scorrimento.

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A fronte delle diverse richieste pervenuteci, lo Staff dello studio legale Leone ha predisposto un atto di diffida con il quale chiederà al Governo, salva la estensione della proroga dell’efficacia delle graduatorie, da trasformare in graduatorie ad esaurimento, di adottare una reale misura con la quale obbligare anche le Altre Amministrazioni (quelle diverse da quelle che hanno bandito il concorso rispetto al quale vi è ancora una graduatoria finale di merito efficace non esaurita) ad acquisire le professionalità necessarie mediante l’utilizzo di graduatorie ancora efficaci relative al medesimo profilo professionale.

Allo stato attuale, infatti, come sopra specificato, l’unica Amministrazione obbligata ad attingere dalla graduatoria ancora efficace è la stessa che aveva precedentemente bandito il concorso relativamente al quale vi è ancora una graduatoria di vincitori non assunti.

Ma non anche le altre Amministrazioni (cfr. adunanza plenaria n. 14/2011, sopra richiamata, nella quale “Si evidenzia che tale identità tra i due concorsi non sussiste qualora il secondo concorso risulti stato bandito da un altro ente e solo successivamente è intervenuto un semplice accordo [in assenza di un provvedimento legislativo che obblighi le Ammnistrazioni, ndr.] tra gli enti che prevede la facoltà di avvalersi reciprocamente delle graduatorie in corso di validità presso enti diversi per le assunzioni da compiere”). In tal caso, pertanto, non sussiste alcun dovere di utilizzare una graduatoria già formata per il medesimo profilo nella quale vi sono diverse persone in attesa di essere assunte.

Secondo l’art. 3, comma 61, legge 24 dicembre 2003, n. 350, però, “le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate” (tale previsione, la cui efficacia è stata ribadita dall’art. 4, comma 3 del decreto D’Alia, è applicabile anche alle Regioni ed agli Enti locali, in virtù dell’art. 3, comma 5 ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90).

Appare palese, però, che uno degli strumenti che i destinatari di tale diffida hanno è quello di richiedere al Governo di supplire alla inoperatività della misura della proroga dell’efficacia delle graduatorie mediante l’introduzione di questo rimedio (e, cioè, nell’obbligare e non facoltizzare le altre Amministrazioni ad assumere gli idonei non vincitori), fatta salva sempre la possibilità, che sarà espressamente richiesta in diffida, di salvaguardare gli stessi diffidanti mediante l’estensione della efficacia delle graduatorie, da trasformare, in analogia con quelle relative al personale della scuola, in graduatorie ad esaurimento.

Secondo la nostra tesi, lo Stato italiano, in tal modo, elude gli obblighi di vincolo di bilancio e di risparmio nella spesa pubblica, oramai cristallizzati all’art. 81 Cost., nonché discendenti dalla disciplina europea.

In caso di mancato riscontro entro 60 gg della diffida stragiudiziale che proporremo da qui a breve, lo studio legale sottoporrà la vicenda alla Commissione Europea al fine di metterla nelle condizioni di istruire una eventuale procedura per disavanzi eccessivi, prevista dall’art. 126 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, per contestare i disavanzi eccessivi derivanti anche dall’inutile dispendio di risorse pubbliche destinate allo svolgimento di concorsi per la copertura di posti per i quali vi sono già dei soggetti che hanno superato delle idonee prove concorsuali ovvero un procedimento di infrazione per violazione delle disposizioni europee.

06/12/2015

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