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Scuola, effetti dell’Adunanza Plenaria: il caso Spagna

Nel valutare le istanze di riconoscimento, il Ministero dell’istruzione non può fermarsi ai risultati delle interlocuzioni con le autorità competenti degli Stati Membri di origine, ma deve necessariamente svolgere un’approfondita istruttoria, anche per i titoli conseguiti in Spagna!

Istruttoria approfondita anche per il riconoscimento dei titoli conseguiti in Spagna

Lo scorso mese, l’Adunanza Plenaria è intervenuta sul riconoscimento dei titoli di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero.

In particolare, l’Adunanza ha rilevato che «Il Ministero [deve, ndr] esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo […], tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che «la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno» (A.P. 19-22/2022)

Ancora, l’Adunanza Plenaria ha specificato che il riconoscimento dalla direttiva 2005/36/CE, dando seguito a quanto predisposto dai Trattati europei, si propone di «facilitare il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati ed altri titoli stabilendo regole e criteri comuni che comportino, nei limiti del possibile, il riconoscimento automatico di detti diplomi, certificati ed altri titoli» (A.P. 18/2022).

Inoltre, alla luce di tali principi, i Giudici hanno puntualizzato che «La mancanza dei documenti necessari ai sensi […] della direttiva 2005/36/CE non può pertanto essere automaticamente considerata ostativa al riconoscimento della qualifica professionale acquisita in uno Stato membro dell’Unione europea, dovendosi verificare in concreto il livello di competenza professionale acquisito dall’interessato, valutandolo per accertare se corrisponda o sia comparabile con la qualificazione richiesta nello Stato di destinazione per l’accesso alla professione regolamentata». (A.P. 18/2022)

In altri termini, nel valutare le istanze di riconoscimento, il Ministero dell’istruzione non può fermarsi ai risultati delle interlocuzioni con le autorità competenti degli Stati Membri di origine, ma deve necessariamente svolgere un’approfondita istruttoria sulla specifica formazione conseguita dal docente, in termini qualitativi e quantitativi.

Ora, tali principi, anche se fa nno riferimento ai titoli conseguiti in Romania e Bulgaria, possono perfettamente applicarsi anche ai titoli conseguiti in Spagna.

Com’è noto, infatti, i docenti che hanno conseguito il titulo proprio in Spagna hanno fino ad ora incontrato difficoltà a ottenere il riconoscimento, atteso che il Ministero ha emesso provvedimenti di rigetto fondati unicamente sulla dichiarazione emessa dalle Autorità spagnole circa il valore non abilitante in Spagna.

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18/01/2023

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