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Scuole di specializzazione e dottorato, sì del Tar alla contemporaneità

La giurisprudenza è ormai concorde: è possibile frequentare una Scuola di specializzazione medica e un dottorato di ricerca in contemporanea, anche se non si è iscritti all’ultimo anno della Specialistica

La sentenza del Tar

È  dunque possibile frequentare una Scuola di specializzazione medica e un dottorato di ricerca in contemporanea,
anche se non si è iscritti all’ultimo anno della Specialistica. A
stabilirlo i giudici del Tar Lazio che, con sentenza breve, hanno accolto il ricorso di un medico specializzando
che, avendo vinto il concorso per frequentare un dottorato di ricerca,
si era visto negare il diritto alla frequenza poiché iscritto al terzo
anno della Specializzazione (della durata di cinque anni).

In altre parole, sia il bando che il decreto ministeriale prevedevano la frequenza
congiunta del dottorato e della scuola di specializzazione solo «durante l’ultimo anno della scuola di specializzazione»,
ma entrambi andavano contro quanto disposto in materia sia dalla legge italiana
che della carta Europea e del Codice di condotta per l’assunzione dei
ricercatori.

Cosa dice la legge

L’art. 4, comma 6-bis, della legge 3 luglio 1998, n. 210 (recante “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo”), come aggiunto dall’art. 19, comma 1, lettera c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240  dispone che «è consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato è ridotta ad un minimo di due anni».

Il decreto ministeriale dunque può dettare i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati disciplinano con proprio regolamento, tra le altre cose, l’istituzione dei corsi di dottorato e le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, fermo restando che la medesima legge consente, senza porre limitazioni sul punto, la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca, con conseguente riduzione della durata del corso di dottorato.

Per tale ragione, i giudici hanno ritenuto fondato il ricorso e consentito la frequenza contemporanea del corso di Specializzazione medica e del dottorato di ricerca.

Chiunque stia frequentando una scuola di Specializzazione medica (a prescindere dall’anno di corso) e abbia partecipato al bando per un dottorato di ricerca, in caso di rigetto può proporre ricorso e ottenere la frequenza in contemporanea di entrambi i corsi.

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22/09/2022

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