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Sovraindebitamento: chi può accedere alla procedura?

La legge n. 3 del 27.1.2012 ha introdotto per la prima volta in Italia la “composizione della crisi da sovraindebitamento”, una procedura concorsuale destinata a tutti soggetti non fallibili (il consumatore, l’imprenditore minore, l’erede dell’imprenditore defunto, l’imprenditore agricolo, il socio illimitatamente responsabile che abbia cessato tale carca da più di un anno).

L’introduzione di questa procedura consente al soggetto sovraindebitato di risanare i propri debiti (con lo stato o con altri privati) per il tramite di un Organismo di Composizione della Crisi (cd. OCC), il quale nominerà un referente ed un gestore della crisi che svolgerà le funzioni di consulente del debitore ed ausiliario del giudice.

Sovraindebitamento: chi può accedere alla procedura?

In generale, la procedura da sovraindebitamento è rivolta a tutti quei soggetti non fallibili:

  • Consumatori, indebitatisi per ragioni estranee all’esercizio di un’attività di impresa;
  • Professionisti, artisti e lavoratori autonomi in generale;
  • Imprenditori commerciali “sotto soglia” o che hanno cessato l’attività da più di un anno;
  • Imprenditori agricoli;
  • Start up

Per accedere alla procedura il debitore deve trovarsi in uno stato da sovraindebitamento, definibile come:

  • «una situazione prolungata nel tempo di squilibrio tra gli obblighi assunti e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni» (stato di crisi);
  • «definitiva incapacità ad adempiere le proprie obbligazioni» (stato di insolvenza).

Sovraindebitamento: come funziona?

Nonostante non sia espressamente previsto dalla legge, si ritiene opportuno l’intervento di un professionista (avvocato, notaio, commercialista) che guiderà il debitore in tutta la procedura, a garanzia del successo della stessa.

Il professionista e il gestore della crisi nominato dall’OCC provvederanno alla redazione di un piano (per il consumatore) o di un accordo (per l’imprenditore) nell’ambito del quale sarà indicato con esattezza il modo in cui il debitore intende adempiere le proprie obbligazioni (secondo le sue possibilità) e la falcidia del credito che intende operare. Una volta redatto, l’accordo viene sottoposto al giudice. Quest’ultimo, valutato il rispetto dei presupposti previsti dalla legge, lo “omologherà”.

Al fine di adempiere anche parzialmente alle obbligazioni assunte, con il piano si può anche prevedere l’intervento di un terzo (ad esempio un familiare) che si obbliga a versare una cifra determinata o che si pone più semplicemente a garanzia delle condizioni previste nel piano stesso. In ogni caso, ottenuta l’omologazione del piano, il debitore potrà pagare parzialmente e ratealmente i propri creditori: l’esatto adempimento del piano o dell’accordo produce l’effetto di esdebitazione del debitore.

Sovraindebitamento: le singole procedure previste

La procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento non è unica ma di distingue in diverse sotto-categorie le quali rispondono ad esigenze diverse e si fondano su presupposti differenti.

Le procedure attivabili solo:

  • il piano del consumatore: si tratta della procedura più vantaggiosa perché ai fini del raggiungimento dell’accordo non è previsto il consenso dei In tal caso, il giudice se ravvisa i presupposti previsti dalla legge (meritevolezza e sostenibilità del piano) omologa l’accordo. Caso tipico è il consumatore che ha accesso diversi finanziamenti.
  • l’accordo del debitore: si tratta di una procedura che può essere attivata tanto dal consumatore quanto dall’imprenditore In tal caso, ai fini del raggiungimento dell’accordo è richiesto il consenso del 60% dei creditori. Il silenzio vale come assenso.
  • la liquidazione e l’esdebitazione: si tratta della procedura con cui il debitore procede alla liquidazione del proprio patrimonio mobiliare ed A seguito dell’attivazione di questa procedura, il debitore può chiedere l’esdebitazione che consiste nella definitiva liberazione dei debiti residui non soddisfatti al termine all’esito della procedura di liquidazione del patrimonio.

Sovraindebitamento: le potenzialità della procedura

Il soggetto che accede alla procedura avrà diversi benefici. In primo luogo con la redazione del piano sarà possibile richiedere una falcidia dei propri debiti al fine di ottenere un abbattimento considerevole delle obbligazioni assunte, in relazione alle proprie possibilità economiche.

A quanto detto si aggiunge che il debito residuo potrà essere dilazionato in più anni con la previsione di un piano di rateale a cui fare riferimento per provvedere al pagamento delle obbligazioni residue.

Al termine della procedura il debitore potrà ottenere l’esdebitazione con la conseguente chiusura delle proprie pendenze verso i rispettivi creditori.

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