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Specializzandi in discipline sanitarie non mediche: hanno diritto alla borsa di studio?!

LO STRANO CASO DEGLI SPECIALIZZANDI IN AREA SANITARIA NON MEDICA

Chi sono gli iscritti ai corsi di specializzazione in area sanitaria non medica?

3028124-poster-p-dna-e1402265795147Prima di analizzare la problematica riscontrata dai moltissimi soggetti appartenenti alla categoria dei corsisti specializzandi “non medici”, occorre precisare che si fa riferimento a tutti gli iscritti a corsi di specializzazione di area sanitaria il cui accesso è riservato a studenti che abbiano conseguito titoli di studio diversi dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia.

Secondo quanto previsto dal d. lgs n. 502/1992, per accedere a concorsi per ricoprire ruoli dirigenziali nel Servizio Sanitario Nazionale, i veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi devono conseguire prima la specializzazione.

Tali corsi sono però rimasti in-operativi per diversi anni. Ed, infatti, solo recentemente, con il DM n. 716/2016 (http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/settembre/di-16092016.aspx), il Ministero della Salute ha previsto il riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria non medica, disponendo che gli Atenei bandissero dei posti per l’a.a. 2016/2017 volti proprio alla possibilità di svolgere questi corsi di formazione.

SPECIALIZZANDI IN DISCIPLINE SANITARIE NON MEDICHE: LA MANCATA EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO

UCBM_Borse_di_studio_shortCon il D.M. n. 716/2016 che ha dettato i requisiti e gli standard che le varie scuole di specializzazione devono possedere, è rimasta irrisolta la problematica relativa alla possibile retribuzione degli specializzandi di area sanitaria non medica.

A differenza che per gli Specializzandi di Area medica, per i quali il decreto ministeriale che ogni anno bandisce il concorso prevede la obbligatoria corresponsione di una borsa di studio in favore dei vincitori, il decreto in esame lascia, infatti, alla facoltà dei singoli Atenei la possibilità di erogare una borsa di studio in favore di questi studenti o meno (v. sul punto l’Ateneo La Sapienza che ha previsto delle borse http://www.uniroma1.it/node/17686).

Pertanto, alcuni Atenei corrispondono un gettone di presenza agli specializzandi mentre molti non erogano alcuna somma.

SPECIALIZZANDI IN DISCIPLINE SANITARIE NON MEDICHE: LA DISCIPLINA IN ESAME

thumb_bundle2-44-burocrazia.650x250_q95_box-0,0,647,249La mancata erogazione di borse di studio per la categoria di specializzandi dell’area sanitaria, ed in particolare ai veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, discende da una erronea applicazione della normativa in vigore.

In particolare, l’unica legge che regola l’erogazione di borse di studio per le scuole di specializzazione in oggetto è la l. 401/2000 “Norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario”, che all’art. 8 prevede che “il numero dei laureati appartenenti alle categorie (..) iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni, secondo le modalità previste per i medici dall’art. 35 del d.lgs 368/1999 ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell’ambito delle risorse già previste”.

Tuttavia, a causa della mancanza di fondi, per diversi anni, non sono state attivate scuole di specializzazioni per queste particolari categorie, determinando un vero e proprio blocco nell’area sanitaria, facendo insorgere anche la rappresentanza universitaria impersonata dalla Conferenza de Rettori (CRUI) che ha sostenuto l’abrogazione dell’art. 8 l. 401/2000 attraverso una mozione rivolta al MIUR il 17 marzo 2017.

In risposta alla richiesta del CRUI, il legislatore, al fine di ovviare al blocco delle scuole di specializzazione, ha emanato la legge n. 89/2016 (di conversione del decreto legge 42/2016 recante “disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca”) che, all’art. 2 bis, stabilisce che “nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione (..)  sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 8 l. 401/2000,” disponendo espressamente che l’attivazione delle Scuole di Specializzazione non dovrà comportare alcun onere economico per lo Stato.

SPECIALIZZANDI IN DISCIPLINE SANITARIE NON MEDICHE: LE DIFFERENZE RISPETTO AGLI SPECIALIZZANDI MEDICI

medicina-3In buona sostanza, nonostante la possibile equiparazione del percorso formativo tra medici e non medici, non sussiste, nei fatti, una corresponsione economica nei confronti di tutti coloro che si specializzano in disciplina di area sanitaria, non medica (come, per esempio, i veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi etc..).

Tale disparità di trattamento, che determina indubbiamente in capo allo Stato un ingiustificato arricchimento, è censurabile dinanzi alle Autorità Giudiziaria.

Ciò anche, perché, come recentemente affermato dal TAR Lazio – Roma, vi è stata una completa parificazione dei laureati in medicina e dei laureati in discipline sanitarie sotto il profilo dell’impegno didattico, del divieto di svolgere attività libero-professionale all’esterno delle strutture assistenziali nella quali si svolge l’attività di formazione etc…, che, secondo lo Studio, rende illegittima la differenziazione operata dal provvedimento in esame.

Secondo lo Studio legale, pertanto, ci sono gli estremi per poter ricorrere dinanzi all’Autorità giudiziaria competente per chiedere di condannare l’Amministrazione ad erogare la borsa di studio dovuta anche agli specializzandi non medici.

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11/04/2022

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