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Stabilizzazione precari e assegnisti di ricerca: il Tar accoglie il ricorso

assegni di ricercaLa Legge Madia ha dato il via alla stabilizzazione dei precari nelle Pubbliche amministrazioni. Per procedere alla stabilizzazione, tra le altre cose, è necessario aver lavorato per almeno tre anni con un contratto a tempo determinato negli ultimi otto anni. Anche gli assegni di ricerca in ambito universitario rientrano tra le tipologie contrattuali per la stabilizzazione. A stabilirlo, una sentenza del Tar Lazio che ha accolto il ricorso di un assegnista che aveva proposto ricorso per ottenere la stabilizzazione.

La norma in questione stabilisce che:  “1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati 2;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell’amministrazione di cui alla lettera a) che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”.

Vedendosi negare la stabilizzazione in quanto ricercatore, ha proposto ricorso contro il requisito che prescrive i “soli contratti a tempo determinato”, escludendo di fatto le altre tipologie di contratto flessibile.

La Circolare del Ministero per la P.A n. 3/2017 precisa che rientrano, ai fini del raggiungimento dei tre anni, anche i servizi espletati non solo sulla base di contratti di lavoro subordinato ma anche sulla scorta di rapporti fondati sull’assegno di ricerca, relativamente al personale operante nel settore della ricerca universitaria o parauniversitaria.

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso e obbligato l’amministrazione al riconoscimento del contratto di ricerca quale tipologia utile ai fini della stabilizzazione.

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