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Stabilizzazione Precari
della Scuola

La sentenza della Corte di Giustizia Europea pone
la parola “fine” al rinnovo sistematico dei contratti
a tempo determinato nel mondo della scuola:
è stato finalmente sancito l’obbligo di immissione
in ruolo dopo almeno trentasei mesi di servizio.

Requisiti necessari per aderire ai ricorsi

L’Europa ha scardinato definitivamente l’impianto normativo con cui lo Stato Italiano ha, sino ad  oggi, legittimato il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali.

Tale pratica, priva di alcun criterio oggettivo e trasparente che giustificasse la mancata assunzione a tempo indeterminato, ha avuto il chiaro fine di conseguire un consistente risparmio in termini economici per le casse dello Stato, distorcendo in questo modo i principi della Direttiva Comunitaria n. 1999/70.

Chi coinvolge la Sentenza e cosa si può ottenere attraverso il Ricorso?
La notizia interessa, inevitabilmente, tutti i precari della pubblica amministrazione (precari Afam, Comparto Sanità, Regioni ed Enti Locali) e, con riferimento al mondo della scuola, il suo impatto si ripercuote sui docenti in attesa di stabilizzazione (inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento e di Istituto) e sul personale ATA, che possono far valere il proprio diritto all’assunzione con contratto a tempo indeterminato.Il riflesso di tale sentenza sul personale di ruolo, consiste invece nella opportunità di chiedere ed ottenere la retrodatazione della decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo. <

Contestualmente tali lavoratori potranno ottenere il risarcimento del danno patito per l’illegittima reiterazione dei contratti a termine, e, in particolare, per le differenze retributive e per la ricostruzione degli scatti di carriera. Il parere della Corte è vincolante per lo Stato Italiano: toccherà quindi ai giudici nazionali, investiti della questione, decidere discrezionalmente nel concedere la stabilizzazione e/o il risarcimento economico, con una preventiva verifica sulla sussistenza dei requisiti necessari.

Il principio di fondo che dovrà trovare applicazione nei tribunali italiani è che chiunque ha prestato servizio per almeno 36 mesi presso una scuola statale dovrà essere assunto con contratto a tempo indeterminato.

Ecco i requisiti necessari per poter presentare ricorso:
- aver sottoscritto almeno 4 contratti a tempo determinato (fino al 30 giugno o al 31 agosto) presso una scuola statale per l’insegnamento su posto vacante e disponibile ( non possono essere considerate le supplenze brevi in sostituzione di personale titolare assente);
 è possibile far valere i mesi di servizio prestati in ragione dell’ultimo contratto sottoscritto nel corrente anno scolastico e, tuttora, in corso di svolgimento
 i contratti a tempo determinato possono essere anche non consecutivi, purché tutti relativi a servizio prestato presso scuole statali
– valgono anche i contratti stipulati su spezzone orario (cattedra non completa), purché si tratti di posto vacante e disponibile;
 è necessario il possesso del titolo abilitante, che può essere stato conseguito anche successivamente alla stipula dei contratti a t.d.

La sentenza della Corte di giustizia europea dello scorso 26 novembre fornisce finalmente uno strumento alle centinaia di migliaia di insegnanti precari per ottenere una stabilizzazione.

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