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Studentessa bocciata dai prof, il Tar la promuove

Aveva riportato insufficienze in sei materie e gli insegnanti avevano deliberato all'unanimità la bocciatura. I genitori presentano ricorso e i giudici dichiarano il provvedimento illegittimo. Ecco le motivazioni del Tar...

Annullata la bocciatura

Aveva riportato sei insufficienze, di cui una grave, e con l’accordo di tutti i professori era stata bocciata. I genitori della ragazzina, non ritenendo corretto il provvedimento, propongono ricorso al Tar e i giudici danno loro ragione, annullando la bocciatura e disponendo un nuovo scrutinio. E’ accaduto a Tivoli, ma ha avuto ripercussioni in tutta Italia, tanto da spingere anche il Ministro a intervenire sulla vicenda.

La studentessa aveva riportato insufficienze in sei materie (geografia, francese, matematica, scienze, inglese e musica), di cui una grave. Ma i docenti non avrebbero motivato adeguatamente la bocciatura, soprattutto non considerando l’impegno profuso dalla ragazzina e la costanza dimostrata che l’aveva comunque portata a recuperare importanti lacune precedenti. Inoltre, l’istituto non avrebbe neanche attivato misure idonee per aiutare la studentessa a migliorare il rendimento scolastico.

Le motivazioni del Tar

Scrivono i giudici: “la decisione impugnata si palesa illegittima per i seguenti motivi, sinteticamente esposti: “a. Mancata considerazione dell’intero percorso di studi durante l’anno scolastico che ha visto la alunna, dal primo mese di scuola sino al termine delle lezioni, incrementare le proprie conoscenze e migliorare i propri voti anche recuperando numerose insufficienze gravi; b. Mancata considerazione del comportamento della alunna che è migliorato al punto tale da avere un rapporto rispettoso sia dei coetanei sia degli adulti; c. Mancata considerazione della frequenza costante della alunna che si assentava un solo giorno; d. Mancata predisposizione da parte dell’Istituto scolastico di sistemi di ausilio e di supporto per il recupero delle insufficienze, addirittura per la lingua francese l’ultima verifica veniva svolta nel mese di marzo 2023”.

La circolare del Ministero n. 186 del 2017 precisa infatti che “l’ammissione alle classi successive della scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento di una o più discipline. La non ammissione è pertanto un’eccezione che si realizza solo all’esito negativo “dell’esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in più ampio periodo scolastico” (cfr. sentenza n. 5917 del 2019). È evidente d’altra parte che tale esame complessivo non possa che essere svolto tenendo conto del livello di apprendimento raggiunto anche nei periodi immediatamente precedenti a quello nel quale si sono registrate le carenze eventualmente da recuperare”.

“In via di sintesi – precisano i giudici – avendo il legislatore sostanzialmente elevato a regola la promozione per “le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado”, la non ammissione alla classe successiva, anche a fronte di un quadro sull’andamento scolastico critico, come quello che emerge nel caso in esame, deve essere assistito da una più pregnante motivazione che non si limiti semplicemente a trarre le conclusioni e a dare contezza della “parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, dato che – come si ritrae dalla lettura della norma su indicata – quest’ultima ne costituisce un presupposto, ma non può essere la ragione determinante a fondamento della delibera di non ammissione alla classe successiva”.

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30/08/2023

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