Sei scatti sul Tfs, nostre vittorie al Tar e in appello

sei scatti tfs, auto della polizia con poliziotto di spalle

Vittoria al Tar e al Consiglio di Stato!  I giudici confermano il diritto ai sei scatti sul Tfs anche per gli appartenenti alla polizia di Stato.

Tfs, vittoria al Tar

Il Tar Friuli Venezia Giulia ha accolto il nostro ricorso e confermato il diritto a ottenere i sei scatti stipendiali presso al nostro ricorrente, un ex appartenente alla polizia di Stato. Il giudice ha ritenuto di estendere i principi contenuti nelle precedenti sentenze già pronunciate dallo stesso Tar e da altri Tribunali amministrativi d’Italia nei confronti degli appartenenti alla polizia. Se ne deduce che l’art. 6bis D.L 387/1987 è applicabile in via diretta alla polizia di Stato, dunque, il beneficio in questione è estendibile a tutte le forze dell’ordine a ordinamento civile.

Sei scatti sul Tfs, vittoria anche in appello

Di recente, a conferma delle nostre tesi, sono intervenute diverse sentenze d’appello. L’ultima, solo in ordine di tempo, è stata emessa dalla seconda sezione del Consiglio di Stato, la n. 2762/2023.

Come chiarito nella Sentenza, “l’Istituto dell’attribuzione di sei scatti è stato esteso dall’art. 6 bis d.l. n.387/1987, modificato da ultimo dall’art.21, comma 1, l.231/1990, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza, al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate”.

La decisione dei giudici

In un ulteriore passaggio, i giudici hanno espressamente affermato che l’ambito di applicazione soggettivo della disposizione di cui all’art. 6 bis d.l. 387/1987 comprende gli appartenenti alle forze di polizia aventi qualifiche equiparate a quelle citate in detto articolo, senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare. Ma c’è di più, viene richiamato in sentenza, il comma 2 dell’art 6 bis d.l. 387/1987, all’interno del quale si prevede l’attribuzione del beneficio dei sei scatti “al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile”.

Fondamentale anche il passaggio della sentenza secondo il quale il Consiglio di Stato ha affermato l’abrogazione dell’art. 1 comma 15 d.l. 379/1987 come sostituito dall’art. 11 l. 231/1990, che estendeva alle forze armate (arma dei carabinieri e guardia di finanza) i sei scatti sul Tfs ai soli pensionati per limiti di età, riforma e decesso. Il Consiglio di Stato ha escluso che l’abrogazione di una disposizione che novella una precedente norma faccia rivivere la disposizione originaria. Il codice ordinamento militare, nell’abrogare l’art. 11 l.231/1990 ha statuito quale disciplina da applicare quella dell’art. 1911 com, valido per tutte le forze di polizia ex art. 6 bis d.l. 387/1990.

La disciplina in questione è in vigore e deve essere applicata a tutte le forze dell’ordine, a ordinamento civile e militare.

 

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Concorso polizia per 1188 allievi agenti, accertamenti psico-fisici e attitudinali

concorso polizia, allievi agenti polizia schierati

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2022 il bando di concorso in polizia per 1188 allievi agenti. Sono in corso dal 20 marzo al 14 aprile 2023 le prove fisiche, gli accertamenti psico-fisici e attitudinali. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul concorso per 1410 allievi finanzieri

Il concorso polizia per 1188 allievi agenti

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4° Serie speciale “Concorsi ed esami” del 4 ottobre 2022 il concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1.188 allievi agenti della Polizia di Stato.

Il concorso, la cui domanda di partecipazione poteva essere inviata fino allo scorso 3 novembre, è aperto ai civili. Per partecipare è necessario essere in possesso di un diploma di scuola superiore e un’età compresa fra i 18 e i 26 anni non compiuti.

Le prove di concorso

Il concorso prevede le seguenti fasi:

  • prova scritta
  • accertamento dell’efficienza fisica
  • accertamenti psico-fisici
  • accertamenti attitudinali

La prova scritta consiste nel rispondere a un questionario con domande a risposta multipla su argomenti di cultura generale, sulle materie previste dai programmi della scuola media dell’obbligo, nonché sull’accertamento di un sufficiente livello di conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.

La prova fisica preve diverse prove:

tabella prove fisiche del concorso polizia

Si legge da bando che “l’accesso alla prova successiva è subordinato al superamento di quella precedente. Il mancato superamento anche di uno solo dei suddetti esercizi ginnici determina l’esclusione dal concorso per inidoneità”.

Può capitare di avere un infortunio a pochi giorni dalla prova, o ancora avere un incidente proprio durante la prova e non riuscire a terminare gli esercizi. È impensabile rischiare di mandare all’aria mesi di studio e sacrifici per un caso fortuito che rischia di compromettere non solo il concorso, ma anche la futura carriera! Non di rado, inoltre, le strumentazioni utilizzate sono obsolete e gli esiti possono essere confutati richiedendo al giudice amministrativo la ripetizione dell’esame. 

Gli accertamenti psicofisici consistono in:

  • raccolta anamnestica;
  • rilievi antropometrici ed esame obiettivo generale;
  • esame del visus e del senso cromatico;
  • esami di     laboratorio     su     campione     di     urina     (ricerca     di     sostanze stupefacenti e psicotrope);
  • esame bioimpedenziometrico;
  • esame dinamometrico (handgrip test);
  • valutazione psicologica/psichiatrica (batteria testologica, visita/colloquio clinico).

La sequenza degli accertamenti clinico-strumentali sarà determinata, a discrezione del Presidente della Commissione, secondo le relative esigenze organizzative.

Si legge nel bando che la Commissione potrà inoltre disporre, ai fini di una più completa valutazione medico-legale, l’effettuazione di ulteriori esami di laboratorio, indagini strumentali, consulenze specialistiche e richiedere eventuali certificazioni aggiuntive.

Per le prove attitudinali, invece, sono purtroppo assai frequenti giudizi negativi che lasciano i candidati perplessi quanto alle loro motivazioni. 

Le irregolarità riscontrabili

Per accedere alle forze armate e di polizia, oltre alle prove scritte, è necessario espletare le prove di efficienza fisica per testare la preparazione atletica dei concorrenti. È previsto, per i candidati che si trovino impossibilitati a svolgere tali prove per motivi di salute, un differimento per l’espletamento di tali prove. L’espletamento delle prove di efficienza fisica da parte dei candidati devono essere opportunamente verbalizzate da una commissione e risultare nel verbale di notifica che verrà consegnato al concorrente. Qualora questo non avvenisse, sarà possibile proporre ricorso al Tar.

Oltre alla preparazione atletica, è necessario testare lo stato psico-fisico dei concorrenti. Infatti, nella fase successiva alle prove di efficienza fisica, i candidati verranno convocati affinché una commissione di professionisti valuti il loro stato. Ciononostante, accade molte volte, che le commissioni mediche effettuano analisi superficiali ed utilizzano strumenti obsoleti che non forniscono risultati corretti. In questo caso, ogni concorrente escluso, potrà recarsi presso una struttura sanitaria pubblica  appartenente al SSN (asl, ospedale) per poter effettuare nuovamente le visite mediche. Se da tali visite risulti un’errata valutazione da parte della commissione medica concorsuale, sarà possibile ricorrere avverso l’inidoneità innanzi al Tar.

La procedura di concorso volge al termine con un’ultima fase: la verifica attitudinale. Il giudizio espresso sul candidato da parte della Commissione deve essere chiaro e dettagliato e, in caso di esclusione del concorrente, esso deve esprimere chiaramente e specificatamente le ragioni. Le valutazioni, devono tener conto della carriera pregressa del candidato, sia essa professionale o militare. Anche in questo caso, sarà possibile presentare un ricorso avverso l’esclusione.

Come fare ricorso

Una volta accertato che l’esito della prova non sia corretto e che dunque l’esclusione dal concorso sia illegittima, è possibile proporre ricorso, contattando il nostro staff legale. Contestando le irregolarità e l’esito della prova del concorso polizia per 1188 allievi agenti, si avrà la possibilità di risostenere l’esame con una commissione in diversa formazione o essere ammessi alle successive prove di concorso. Se sei stato escluso, raccontaci il tuo caso e valuteremo la proponibilità di un ricorso. La consulenza è gratuita!

Ti ricordiamo che puoi proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della tua esclusione; hai  invece 120 giorni di tempo in caso di ricorso straordinario.

Quando esce il prossimo concorso in polizia?

Nel 2023 la Polizia di Stato effettuerà nuove assunzioni. Si prevede che saranno reclutati quasi 6000 allievi agenti, per garantire il ricambio generazionale del personale. I prossimi concorsi usciranno verosimilmente tra luglio e sttembre 2023.

Quanto guadagna un poliziotto?

Un agente di polizia guadagna circa 1.300 euro lordi al mese, mentre un ispettore di polizia guadagna circa 1.800 euro lordi al mese. Un commissario di polizia prende invece circa 2.800 euro lordi al mese.

Per maggiori informazioni sul ricorso avverso l’esclusione dalle prove psicofisiche e attitudinali clicca su INIZIA e compila il form, sarai ricontattato dal nostro staff legale specializzato!

MMG, frequenza corso e libera professione non sono incompatibili

MMG libera professione, medici felici in corsia d'ospedale

L’incompatibilità prevista tra la frequenza del corso ordinario MMG e lo svolgimento dell’attività libera professionale è assolutamente illegittima.

Il corso MMG

Il corso MMG ordinario è articolato in 36 mesi, per non meno di 4.800 ore di attività formativa, di cui 2/3 di attività pratica (3.200 ore) e 1/3 di attività teorica (1.600 ore).

La frequenza delle attività pratiche prevede che l’allievo assicuri lo svolgimento di almeno 100 ore al mese svolte secondo il criterio della continuità, indicativamente 5 ore al giorno per 5 giorni a settimana. Poiché il corso richiede un impiego a tempo pieno, la legge stabilisce che non è possibile contestualmente alla frequenza dello stesso intrattenere rapporti di lavoro a qualsivoglia livello e stabilisce come uniche attività compatibili le sostituzioni di guardia medica, ordinaria e turistica e di sostituzione di Medici di Medicina Generale.

L’incompatibilità nei bandi regionali

L’incompatibilità tra la frequenza del corso e la libera professione è rintracciabile nei vari bandi regionali. Tuttavia è da ritenersi assolutamente illegittima, in quanto la frequenza del corso prevede un numero di ore lavorative giornaliere che non preclude al medico iscritto al corso di poter esercitare e organizzare la libera professione nelle restanti ore.

Inoltre, lo stesso trattamento non è riservato al medico iscritto al corso di medicina generale senza borsa (ex Decreto Calabria) che può infatti continuare a svolgere la libera professione in misura compatibile con la frequenza del corso.

Le decisioni dei giudici

Numerose sono le pronunce favorevoli della giurisprudenza in merito, che hanno sancito, da un lato, che le norme che prevedono cause di incompatibilità – in quanto introducono un’eccezione rispetto al diritto al lavoro e alla libertà di iniziativa economica – sono da considerare di stretta interpretazione, dall’altro, la competenza dell’amministrazione a valutare di volta in volta il caso concreto di incompatibilità.

Pertanto, non può sussistere un’assoluta incompatibilità tra la frequenza del corso MMG ordinario e lo svolgimento dell’attività libera professionale, bensì occorre verificare di volta in volta se in concreto il medico iscritto in medicina generale può assicurare la frequenza al suddetto corso.

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Precari Covid, mancato rinnovo contratti amministrativi/tecnici

Durante l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19, le aziende sanitarie siciliane hanno avuto bisogno di potenziare il proprio personale amministrativo e tecnico per far fronte alle esigenze organizzative e gestionali. Il Decreto Milleproroghe non ha previsto per tali figure la proroga dei contratti.

Il personale tecnico e amministrativo è dunque vittima di una grave discriminazione. Per tale ragione il nostro Studio legale ha organizzato una class action per ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro, le differenze retributive non corrisposte, la proroga dei contratti. Il nostro staff legale ha già effettuato dei calcoli più precisi e abbiamo contezza di quanto è possibile recuperare.

Il reclutamento dei lavoratori con contratto libero professionale o co.co.co

Il reclutamento dei lavoratori con contratto libero professionale o co.co.co è avvenuto a seguito di un avviso pubblico per il reperimento di personale pubblicato dal Policlinico di Messina nel mese di novembre 2020. I candidati selezionati sono stati assunti presso le diverse aziende sanitarie provinciali della Sicilia, ricoprendo ruoli amministrativi e tecnici.

I contratti libero professionale o co.co.co stipulati a seguito dell’avviso pubblico avevano una durata iniziale di sei mesi, prorogabili fino al 31 dicembre 2021. Successivamente, con delibere regionali, la durata dei contratti è stata ulteriormente prorogata fino al mese di febbraio 2023.

La mancata proroga dei contratti libero professionale o co.co.co

Nonostante la proroga dei contratti fino al febbraio 2023 fosse stata autorizzata dall’Assemblea Regionale Siciliana, che aveva inserito nel bilancio una norma specifica, le aziende sanitarie provinciali non hanno disposto la proroga delle risorse umane per il mantenimento dell’organizzazione aziendale. Ciò in quanto gli amministrativi e i tecnici sono stati considerati esclusi dal Decreto Milleproroghe, che ha previsto la possibilità di prorogare i contratti stipulati precedentemente solo per il personale sanitario e socio-sanitario. Questa decisione ha causato una grave ingiustizia nei confronti dei lavoratori con contratto libero professionale o co.co.co., che si sono impegnati attivamente durante l’emergenza Covid e che ora si trovano senza lavoro e senza prospettive.

Precari covid, anche il personale tecnico va stabilizzato

La Conferenza Stato Regioni ha precisato che fra il personale stabilizzabile occorre ricomprendere anche il personale tecnico. Quindi, è finalmente arrivato il momento di impugnare i provvedimenti della Regione Sicilia che escludono dalla stabilizzazione i tecnici nonché tutti i bandi pubblicati dalle varie ASP regionali che non consentono la partecipazione anche al personale c.d. tecnico.

Infatti, si legge nel documento della Conferenza Stato Regioni con riferimento alla stabilizzazione del personale amministrativo: “Al riguardo, si ritiene che tale estensione riguardi anche il personale che ha prestato servizio per attività riconducibili ai profili del ruolo tecnico e professionale, in quanto il termine “amministrativo” appare impiegato in una accezione a- tecnica, quindi diretta non ad individuare il relativo ruolo di inquadramento, ma tutte le figure professionali diverse da quelle sanitarie e sociosanitarie già ricomprese nell’ambito applicativo della disciplina in esame. La limitazione al ruolo amministrativo produrrebbe, infatti, una disparità di trattamento priva di qualsiasi ragionevole giustificazione“.

Hai tempo per fare ricorso collettivo entro 60 gg dalla pubblicazione del bando di stabilizzazione, dunque se desideri maggiori informazioni sulla tua posizione e su come procedere al recupero delle somme spettanti, prenota rapidamente una videocall gratuita con un nostro legale specializzato.

Precari covid, anche il personale tecnico va stabilizzato

L’ASP Palermo ha pubblicato nei giorni scorsi un avviso di una ricognizione per la stabilizzazione del personale precario in possesso dei requisiti previsti dalla Legge di Bilancio 2022 e successive modifiche.

Con esso ha previsto, però, illegittimamente che possano partecipare:
1. solo coloro che hanno sottoscritto dei contratti di lavoro di natura subordinata, escludendo di fatto tutti coloro che hanno svolto servizio con contratti di natura flessibile;
2. solo coloro che hanno conseguito almeno 18 mesi di servizio alla data del 31 marzo (invece che al 31 maggio), dunque anticipando il termine per il possesso dei requisiti di ben due mesi!

Queste previsioni sono illegittime e determineranno l’esclusione dalla procedura di stabilizzazione di tutti coloro che:

  • non hanno avuto un contratto di lavoro di natura subordinata;
  • non hanno conseguito al 31 marzo, e non al 31 maggio data di scadenza del termine di presentazione delle domande, i 18 mesi. Il termine finale del 31 marzo – essendo inserito nel prestampato della domanda da trasmettere all’ASP – impedisce ai soggetti che stanno per raggiungere il requisito la possibilità di essere stabilizzati.

Per tale ragione, diventa necessario procedere:

  • con il ricorso davanti il Giudice del Lavoro al fine di accertare che il rapporto di lavoro sia avvenuto alle dipendenze dell’ASP. In virtù della recente possibilità reale di essere stabilizzati, si rappresenterà al Tribunale l’urgenza della fissazione delle relative udienze.
  • e si rende necessario procedere ad un ricorso collettivo avverso tale delibera e l’allegato modello di domanda i cui requisiti determinano l’esclusione di tantissimi precari!

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La class action

Per tutelare i diritti di tali lavoratori, il nostro Studio legale ha deciso di organizzare una class action che ha l’obiettivo di ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro, le differenze retributive non corrisposte, la proroga dei contratti fino al febbraio 2023 e la possibilità di una stabilizzazione futura. La class action si basa sul principio della parità di trattamento tra i lavoratori parasubordinati e i lavoratori dipendenti.

Inoltre, la mancata proroga ha causato un disservizio presso vari uffici amministrativi sanitari siciliani.

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Elenchi aggiuntivi Gps prima fascia, come essere assunti con il titolo estero in attesa di riconoscimento

Si è da poco conclusa la procedura di presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS, cui hanno avuto modo di accedere i docenti che conseguono il titolo entro il 30 giugno 2023, ad eccezione degli abilitati all’estero in attesa di riconoscimento. Questi, infatti, hanno potuto inserirsi in prima fascia solo se hanno conseguito il titolo entro il 27 aprile e se entro la medesima data hanno presentato anche l’istanza di riconoscimento.

Cosa sono gli elenchi aggiuntivi Gps 2023?

Gli elenchi aggiuntivi Gps 2023 sono graduatori riferite ad un solo scolastico, che il Ministero apre in coda alle GPS di durata biennale per il solo anno scolastico 2023/2024 non coperto dall’aggiornamento.

Grazie a tali elenchi, tutti gli i docenti che hanno conseguito dopo la data di chiusura delle GPS (il 31 maggio 2022) titoli di abilitazione o specializzazione sul sostegno potranno inserirsi nella prima fascia ed ottenere contratti di supplenza di durata annuale.

In altri termini, mediante l’elenco aggiuntivo alle Gps, il Ministero dell’istruzione e del Merito permette agli aspiranti che non hanno potuto inserirsi nelle graduatorie durante l’ultimo aggiornamento biennale, di inserirsi nella graduatoria aggiuntiva di prima fascia, prima dell’uscita del prossimo bando per le GPS.

Potersi inserire nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi è molto importante, in quanto darà ai docenti la possibilità di ricevere conferimenti di incarico in coda alla prima fascia delle GPS ma con priorità rispetto alla seconda fascia.

Chi ha potuto iscriversi nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi

Come si è detto gli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia saranno utili per le supplenze o per l’assunzione a ruolo nel 2023/24.

I docenti abilitati e/o specializzati all’estero hanno avuto modo di inserirsi con riserva nel solo caso in cui abbiamo conseguito il titolo entro il 27 aprile e se entro la medesima data hanno presentato anche l’istanza di riconoscimento.

Diversamente, i docenti con titoli italiani, hanno avuto modo di inserirsi anche se conseguiranno il titolo successivamente, in particolare entro il 30 giugno 2023.

Inserimento con riserva: il caso degli abilitati all’estero in attesa di riconoscimento

Il Decreto sugli elenchi aggiuntivi, al pari dell’ Ordinanza 112/2022, cui rimanda aveva impedito ai docenti in attesa di riconoscimento del titolo conseguito all’estero di effettuare un inserimento utile, così determinando una esclusione di fatto degli stessi dalla procedura di cui è causa ed in particolare dalle procedure di assunzione che ne conseguono.

Sulla questione, tuttavia, è intervenuto il Legislatore, con il D.L. 44/2023, prevedendo – altrettanto illegittimamente – il diritto degli abilitati/specializzati all’estero in attesa di riconoscimento di ottenere incarichi di insegnamento, ma non sulla base del punteggio e del posto in graduatoria ricoperto, quanto piuttosto dalla coda delle graduatorie di interesse.

In altri termini, nella fase delle assunzioni, il docente abilitato/specializzato all’estero in attesa di riconoscimento non solo verrà svantaggiato rispetto ai docenti con titolo italiano con lo stesso punteggio, ma verrà altresì sfavorito a docenti con punteggio inferiore e situati in posizioni deteriori in graduatoria.

Tale previsione costituisce una chiara illegittimità, avverso cui proporre ricorso, in ragione della costante giurisprudenza – anche costituzionale – che riconosce il diritto dei docenti inseriti con riserva di ottenere un inserimento a pettine utile ai fini dell’assunzione.

Altrettanto esclusi sono i docenti che conseguiranno il titolo all’estero tra il 27 aprile e il 30 giugno 2023, ai quali, differentemente dai docenti che conseguiranno il titolo in Italia nelle medesime date, viene precluso l’accesso alla procedura. La data ultima per il conseguimento del titolo è il 30 giugno 2023 e lo scioglimento della riserva dovrà avvenire tra il 21 giugno e il 4 luglio 2023. Tale ulteriore finestra, però, è concessa solo agli abilitandi/specializzandi in Italia, con illegittima ed ingiusta esclusione degli abilitandi/specializzandi all’estero.

Anche tale previsione è illegittima e va impugnata.

 

Il percorso che ha portato al riconoscimento al diritto all’assunzione

A seguito dell’emanazione dell’O.M. 112/2022, il contenzioso relativo al riconoscimento dei titoli esteri, grazie anche al costante intervento sul campo dei nostri legali, si è arricchito con nuove pronunce, sia da parte della Giurisprudenza Amministrativa, sia da parte della magistratura ordinaria.

Sul primo fronte, è intervenuta l’Adunanza Plenaria, con una pletora di sentenze del 28-29 dicembre 2022, con le quali ha confermato quanto già statuito dalla VI sezione del Consiglio di Stato in centinaia di casi patrocinati dal nostro studio: l’obbligo del Ministero di procedere al riconoscimento dei titoli di abilitazione e/o specializzazione conseguiti all’estero, senza frapporre limiti alla libertà di circolazione e di stabilimento all’interno dell’Unione europea.

Dal punto di vista del diritto all’assunzione, invece, i giudici competenti, ad esito dei ricorsi presentati dal nostro studio, hanno statuito l’illegittimità dell’articolo 7, co. 4, dell’O.M. 112/2022 ed il conseguente obbligo del Ministero di provvedere all’assunzione dei docenti interessati, pur se inseriti con riserva.

È probabilmente sull’onta di tali pronunce che il Ministero aveva in un primo momento diramato un’informativa con la quale aveva comunicato alle organizzazioni sindacali che sul tema dei docenti abilitati o specializzati all’estero ci sarebbe stata a breve un’inversione di rotta rispetto alle attuali previsioni, consistente nella modifica dell’O.M. 112/2022 nella parte in cui impedisce l’assunzione – con clausola risolutiva – dei docenti inseriti in graduatoria con riserva in ragione dell’avvenuta presentazione dell’istanza di riconoscimento del titolo.

Tale informativa, tuttavia, non ha incontrato il favor dei sindacati, i quali hanno costretto il Ministero a fare un ulteriore passo indietro.

A seguito di tale incontro, infatti, il Ministero ha deciso di modificare la natura della propria azione, proponendo la modifica legislativa poi confluita del D.L. 44/2023, tesa a garantire ai docenti in attesa di riconoscimento un diritto all’assunzione affievolito, ovvero in coda dalle graduatorie di interesse.

 

Importante ricorrere subito

Il 14 aprile scorso il Consiglio di Stato ha sancito in via definitiva la giurisdizione del Tar sul contenzioso relativo all’illegittimità degli atti ministeriali che dispongono l’inserimento con riserva dei docenti, senza che gli stessi possano poi – una volta inseriti – conseguire conferimenti di incarico di docenza. Questa decisione lascia ben sperare sull’esito positivo del contenzioso in quanto la giurisprudenza del Tar è costante nel sancire il diritto dei docenti inseriti in riserva in graduatoria di essere assunti sulla base del punteggio e del posto ricoperto.

 

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Riconoscimento titolo estero, vittoria per un’infermiera filippina

riconoscimento titolo, infermieri stranieri sorridenti

Un’infermiera filippina che aveva conseguito il proprio titolo professionale nel suo Paese di origine aveva deciso di trasferirsi in Italia. Al rigetto, ha chiesto il nostro intervento il Ministero è stato obbligato a rivedere la pratica e rialsciare il riconoscimento!

La nostra vittoria

Un’infermiera che aveva conseguito il proprio titolo professionale nelle Filippine, suo Paese di origine, aveva deciso di trasferirsi in Italia. Ha presentato autonomamente al Ministero della Salute apposita istanza di riconoscimento del proprio titolo estero e, dopo la “Comunicazione dei motivi ostativi”, le ha comunicato il rigetto dell’istanza, spiegando che il suo percorso di studio non raggiungeva il numero delle ore minimo previsto dalla normativa italiana ed europea.

Ritenendo di aver subito un’ingiustizia, si è rivolta al nostro Studio legale. Il nostro team di esperti ha contestato il rigetto e i giudici del Tar hanno accolto il ricorso, obbligando il Ministero a rivedere la propria posizione e a riconoscere il titolo della nostra ricorrente!

Margherita Piscitello, Simona Fell e Marta Di Caccamo

La decisione del giudice

In particolare, il TAR del Lazio ha accolto con ordinanza il ricorso, rilevando che: “Considerato che, […], sembrerebbe sussistere il fumus di fondatezza, in quanto sembrerebbero essere presenti entrambi i requisiti temporali richiesti dall’art. 38 del d.lgs. 206/2007, atteso che la ricorrente ha effettuato un percorso formativo della durata di quattro anni a fronte dei tre richiesti dall’ordinamento italiano, ed ha sostenuto 5.040 ore di insegnamento a fronte delle 4.600 richieste dall’ordinamento italiano; Considerato, altresì, che sembrerebbe trovare applicazione nella fattispecie in esame l’art. 22 del D.lgs. n. 206/2007 che prevede la possibilità di subordinare il riconoscimento del titolo al compimento di misure compensative; Ritenuto, pertanto, opportuno che il Ministero proceda ad una rivalutazione della questione – in applicazione dei principi di buona fede, nonché di buona amministrazione, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa – atteso che nel provvedimento impugnato sembrerebbe non essere stato preso in considerazione il percorso di studi effettivamente seguito dalla ricorrente che ha visto la frequentazione di n. 5.040 ore di studio”.

Vuoi saperne di pù sul riconoscimento del titolo estero?

Possono ottenere il riconoscimento del titolo estero, tutti i professionisti che hanno conseguito un titolo abilitante allo svolgimento della professione (medici, infermieri, odontoiatri, veterinari, logopedisti, fisioterapisti, ma anche architetti, ingegneri, psicologi, ecc.). Possono altresì richiedere e ottenere il riconoscimento anche coloro che hanno conseguito un titolo di studi che dà diritto all’accesso agli esami di abilitazione.

Se hai conseguito un titolo professionale o di studio all’estero e vuoi ottenerne il riconoscimento, per lavorare in Italia, leggi questo approfondimento! Clicca qui e ti spiegheremo tutto quello che c’è da sapere sul riconoscimento titolo estero!

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Siglata convenzione con L.A.Psi. – Libera Associazione Psicologia

Siglata convenzione tra lo Studio legale Leone - Fell & C. e L.A.Psi. - Libera Associazione Psicologia

Siglata una convenzione tra il nostro Studio legale e L.A.Psi. – Libera Associazione Psicologia, che ha l’obiettivo di offrire ai soci psicologi un supporto legale: dalle consulenze ai ricorsi in caso di illegittima esclusione da concorsi e mancato superamento dell’esame di Stato, o anche per il riconoscimento del titolo accademico o abilitativo conseguito all’estero.

“L’associazione – spiega il vicepresidente Sebastiano Muscolino – ha deciso di affidare allo Studio legale Leone-Fell la tutela dei propri associati e la difesa dei diritti di tutta la categoria”.

“Siamo molto lieti di poter mettere la nostra esperienza e la nostra competenza a disposizione della categoria – spiegano dallo studio legale – e offrire tutta l’assistenza necessaria contro le storture del sistema”.

Siamo pronti a tutelare i tuoi diritti. Clicca su INIZIA e compila il form per fare la tua segnalazione o essere ricontattato dal nostro staff legale specializzato!

Sì alla pensione di reversibilità anche all’ex coniuge divorziato

pensione di riversibilità, anziana sorridente

La pensione di reversibilità spetta anche al coniuge divorziato! Ecco come richiederla

La pensione di reversibilità

La pensione di reversibilità rappresenta un supporto economico concesso ai familiari del pensionato (o lavoratore) defunto, allo scopo di garantire un’adeguata copertura previdenziale. Si tratta di un diritto riconosciuto al coniuge o al partner convivente del defunto, e non direttamente all’originario titolare del beneficio previdenziale.

L’ammontare della pensione di reversibilità varia considerevolmente e dipende dalle condizioni finanziarie dei beneficiari. Tale pensione può essere destinata al coniuge, ai figli minorenni o maggiorenni e ad altri eredi specifici del defunto. In pratica, la pensione di reversibilità è un assegno erogato in base a una percentuale della pensione spettante al defunto. In questo articolo, esamineremo il funzionamento generale della pensione di reversibilità e le ultime informazioni riguardanti il suo funzionamento.

Quanto spetta alla vedova?

La porzione della pensione di reversibilità che spetta alla moglie del coniuge defunto varia in base al numero di figli. Nel caso in cui non vi siano figli, la quota percentuale è del 60%. Se invece c’è un solo figlio, la quota sale all’80%. Infine, se ci sono due o più figli, la moglie ha diritto alla totalità della pensione di reversibilità, ossia il 100%.

 

Spetta anche all’ex coniuge divorziato?

Il diritto alla pensione di reversibilità è disciplinato per la prima volta dall’articolo 13 del Regio Decreto – Legge 14 Aprile 1939, n. 636, il quale permette al coniuge e ai figli superstiti di recuperare una quota di pensione. Anche il coniuge divorziato, che ha ottenuto un assegno divorzile dall’Autorità Giudiziaria, può chiedere il riconoscimento della pensione di reversibilità.

Sul tema si è pronunciata la Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 159/1988. Rispetto alla posizione del coniuge divorziato è necessario citare un’importante principio contenuto in essa, secondo il quale “ove al momento della morte dell’ex coniuge titolare di un diritto a pensione, allo stesso sopravvivano il coniuge divorziato (a sua volta titolare di assegno divorzile) ed un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, entrambi i coniugi, divorziato e superstite hanno pari ed autonomi diritti all’unico trattamento di reversibilità che l’ordinamento previdenziale riconosce al coniuge sopravvissuto“.

Il principio è stato, inoltre, confermato da una circolare Inps, la 185 del 18/11/2015.

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Test Medicina 2023, guida ai Tolc

test medicina, ragazzi che partecipano al tolc medicina

A partire da quest’anno e per gli anni accademici successivi sono cambiate le modalità di accesso ai corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. Il classico Test Medicina è stato, infatti, sostituito dal Test Tolc.

Ti sei iscritto ai Tolc di aprile? Iscriviti al webinar che terremo martedì 11 aprile alle ore 17, ti spiegheremo quali errori non commettere il giorno della prova e come affrontare al meglio il test!

Banner per il webinar sugli errori da non commettere per superare il test tolc

Quando si svolgeranno i Test Tolc?

Il Tolc è l’acronimo di Test OnLine Cisia ed è un test ideato appositamente per chi vuole iscriversi a un corso di laurea che richiede una valutazione delle conoscenze iniziali prima dell’iscrizione, come Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, ma anche per altri corsi di laurea a numero chiuso come per l’area di Ingegneria, Economia, Farmacia, Scienze, Studi Umanistici, Agraria e Psicologia.

Le sessioni previste per lo svolgimento dei Tolc sono due per ciascun anno solare. In particolare per l’anno accademico in corso le sessioni d’esame sono state fissate:

  • dal 13 al 22 aprile 2023;
  • dal 15 al 25 luglio 2023.

Mentre per l’anno accademico 2024/2025 i test Tolc si svolgeranno a febbraio e ad aprile 2024 nelle sessioni che verranno determinate con successivi decreti.

Per ciascuna sessione dei Tolc la somministrazione dei test verrà effettuata in presenza presso la sede scelta dal candidato al momento dell’iscrizione alla prova. Lo svolgimento del test Tolc avviene mediante l’utilizzo della piattaforma informatica Cisia in apposite postazioni predisposte dagli Atenei.

Sia per il Tolc Med (previsto per l’accesso a Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria) sia per il Tolc Vet (accesso a Medicina veterinaria) le prove dureranno 90 minuti e consistono in 50 quesiti. Ogni Tolc sarà diverso da studente a studente e sarà composto da quesiti selezionati da un database unico del Cisia, ma avrà un livello di difficoltà analogo o comunque paragonabile. 

Chi può iscriversi al Tolc Med e Tolc Vet?

Possono partecipare ai Tolc Med e ai Tolc Vet gli studenti iscritti al quarto o quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado italiane o estere che consentono l’acquisizione di un titolo idoneo all’accesso ai corsi universitari e tutti coloro che sono già in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

L’iscrizione al Tolc deve essere effettuata attraverso il sito web del Cisia www.cisiaonline.it.

Durata della prova

Il nuovo test durerà dunque 90 minuti.  Il Tolc è composto da 50 quesiti a risposta multipla, con 5 possibili risposte, di cui solo una è corretta. L’obiettivo è proprio quello di saper riconoscere la risposta “giusta” e segnarla all’interno del test. Le domande saranno dunque così suddivise:

  • 7 quiz di comprensione del testo, conoscenze acquisite negli studi – 15 minuti;
  • 15 quiz di biologia – 25 minuti;
  • 15 quiz di chimica e fisica – 25 minuti;
  • 13 quiz di matematica e ragionamento – 25 minuti.

Ogni sezione ha un tempo prestabilito, al termine del tempo di una sezione il candidato deve procedere e avviare la successiva come da istruzioni e nell’ultima sezione del test è possibile terminare correttamente la prova come da istruzioni ricevute da ciascun candidato all’atto dell’iscrizione; il candidato può utilizzare tutto il tempo assegnato a ciascuna sezione o chiuderla in anticipo rinunciando al tempo residuo.

Tolc, studenti in medicina felici

Punteggio reale e punteggio equalizzato

Con l’avvento del Tolc l’attribuzione di punteggio verrà suddivisa in:

  • 1,00 punti per ogni risposta esatta;
  • 0,25 punti per ogni risposta errata;
  • 0 punti per ogni risposta omessa.

Rispetto al vecchio Test Medicina, il peso di un errore è minore, poiché non vi è la penalità per le risposte errate.

Poiché ogni Tolc sarà differente, il punteggio dovrà essere equalizzato e sarà ottenuto sommando il punteggio conseguito dal candidato con le risposte fornite ai quesiti (punteggio “non equalizzato”) e un numero che misura la difficoltà della prova denominato “coefficiente di equalizzazione della prova”. Questo per garantire meritocrazia e parità di trattamento.

L’articolo 9 del decreto precisa, al comma 1, che “al fine di garantire la ripetibilità della prova, la parità di condizioni d’accesso e la valutazione comparativa dei risultati, il punteggio ottenuto da ciascun candidato in ciascun periodo di erogazione dei test Tolc sarà equalizzato in base alla difficoltà della prova, in modo da garantire che i risultati conseguiti dai candidati, anche in momenti diversi, siano tra loro comparabili, ovvero sia garantita l’omogeneità delle prove somministrate e sia assicurato il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti”.

Istanza di inserimento nella graduatoria di merito

Ai fini dell’immatricolazione nell’anno accademico 2023/2024 i candidati potranno scegliere il punteggio migliore tra quelli conseguiti nelle due sessioni per l’anno solare 2023 e, ai fini dell’immatricolazione nell’anno accademico 2024/2025, i candidati che abbiano già preso parte ai test Tolc svolti nell’anno solare 2023 potranno utilizzare il punteggio migliore utilizzato in tale anno solare e quelli ottenuti nell’anno solare 2024.

I candidati potranno inserire la domanda di partecipazione con le proprie opzioni dal 31 luglio 2023 e fino al 24 agosto 2023, alle ore 15.00, attraverso il portale Cineca.

Pubblicazione della graduatoria

La pubblicazione della graduatoria nazionale è prevista per il 5 settembre 2023, molto prima rispetto agli anni precedenti visto che le prove si svolgevano a inizio settembre.

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