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Tfr, illegittime le trattenute del 2,5% da parte dei datori: spetta il rimborso ai lavoratori

Tfr, illegittime le trattenute del 2,5% da parte dei datori: spetta il rimborso ai lavoratori

Le questioni legate al TFR dei lavoratori hanno alimentato, nel corso degli anni, diverse polemiche e dibattiti. Ci si è concentrati, soprattutto, sulle trattenute operate dai datori di lavoro. Le tematiche sopra citate sono, dunque, arrivate sino nelle aule dei tribunali, oltre ad avere notevole risalto sulle pagine dei quotidiani nazionali.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 232/2012 ha chiarito ampiamente che con il passaggio alla regolamentazione civilistica del trattamento di fine rapporto, l’indennità spettante ai dipendenti pubblici non è più calcolata considerando il 9,6% dell’80% della retribuzione, di cui il 7,2% a carico della pubblica amministrazione di appartenenza e il 2,5% a carico del dipendente. Il TFR, infatti, è già da parecchi anni calcolato sul 6,91% della predetta percentuale ed è posto interamente a carico del datore di lavoro.

Il Tfr

Il trattamento di fine rapporto, sigla TFR, detto anche liquidazione, è in Italia una porzione di retribuzione al lavoratore subordinato differita alla cessazione del rapporto di lavoro, effettuata da parte del datore di lavoro.

Con il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 è stata emanata la nuova riforma della previdenza complementare, regolando la destinazione del TFR ai fondi pensione complementari, tramite il meccanismo del silenzio-assenso.

Tfr, la pronuncia della Consulta

La statuizione della Consulta, tuttavia, non ha prodotto gli effetti sperati nel corso del tempo e numerosi enti hanno continuato ad effettuare il prelievo del 2,5% sulla busta paga dei dipendenti, senza considerare quanto chiarito ormai da diversi anni.

L’articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78/2010 è costituzionalmente illegittimo “nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato)”. La trattenuta, in sostanza, contribuisce a formare il fondo di previdenza dell’Inps –e di essa deve farsi carico il datore di lavoro, senza alcuna distinzione rispetto a quanto accade nel settore privato in forza del d.p.c.m. del 20 dicembre 1999.

Alla pronuncia del 2012, peraltro, occorre accostare anche una seconda sentenza, e cioè se la numero 244 del 28 ottobre 2014. Nonostante tale importante indirizzo giurisprudenziale, nulla è cambiato.

Tfr, le amministrazioni ignorano le pronunce di diritto

Molte amministrazioni continuano a far finta di nulla e ad ignorare le pronunce di diritto. Pertanto, appare assolutamente chiaro come le trattenute che le pubbliche amministrazioni hanno continuato a praticare anche dopo il 2010 siano totalmente illegittime. I loro dipendenti, quindi, possono agire al fine di ottenerne la restituzione.

Sono davvero tanti, quindi, i lavoratori che hanno deciso di optare per le vie legali, per avere indietro dall’amministrazione di appartenenza tutto ciò di cui siano stati indebitamente privati.

E molte sono anche le pronunce che hanno aderito agli orientamenti sopra citati, non dando rilievo all’assenza di un esplicito divieto di legge ma, anzi, condannando le PP.AA. di volta in volta convenute in giudizio a restituire le somme indebitamente sottratte dalle buste paga dei dipendenti.

Si ricordano, tra le altre, le pronunce del Tribunale di Salerno, del Tribunale di Roma, quello di Treviso e, più recentemente, quello di Milano con sentenza numero 724 dell’11 marzo 2016.

Chi ha diritto al rimborso?

Ma chi può concretamente agire per il diritto al rimborso?

Innanzitutto tutti i soggetti assunti dopo il 31 dicembre 2000 e che si trovano in regime di TFR.

Ad essi si aggiungono, poi, i dipendenti che sono stati assunti prima di tale data e che si trovano in regime di TFS, i quali però hanno diritto al rimborso solo per il 2011 e il 2012. A seguito dell’illegittimità dell’articolo 1, commi 98 e 99, della legge numero 228/2012, infatti, le PP.AA. dovranno restituire anche il 2,69% a titolo di TFS mancante nel periodo transitorio, individuato nelle due predette annualità.

Il rimborso, si puntualizza, riguarda un credito esigibile assoggettato ad una prescrizione quinquennale.

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18/11/2016

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