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Diritto al trasferimento del dipendente pubblico per “Ricongiungimento Familiare”

ricongiungimento familiareL’art. 42 bis del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151 prevede per i dipendenti pubblici una forma di mobilità destinata al ricongiungimento dei genitori del bambino, agevolando e facilitando la presenza di entrambi i genitori nella prime fasi di vita del proprio figlio.

L’articolo in questione così dispone:
 “1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda”.

“2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione“.

Questo istituto mira a tutelare quei valori inerenti la famiglia come, in particolare, la cura dei figli minori in tenerissima età con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa, assicurati dagli art. 29, 30, 31 e 37 della Costituzione i quali, nel postulare gli obblighi scaturenti dalla potestà genitoriale, promuovono e valorizzano gli interventi legislativi volti a rendere effettivo l’esercizio di tale diritto.

Ricongiungimento Familiare, chi può richiederlo?

Possono utilizzare questo istituto con il fine di tutelare l’integrità del nucleo familiare, tutti i dipendenti di:

  • ministeri della Repubblica Italiana e loro articolazioni territoriali (ad es. motorizzazione civile, direzioni territoriali del lavoro, ufficio scolastico regionale ecc.);
  • istituti e scuole italiane di ogni ordine e grado, istituzioni universitarie (università e scuole superiori universitarie);
  • aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (aziende autonome);
  • regioni, province, comuni, comunità montane e loro consorzi e associazioni;
  • enti pubblici di ricerca, istituti autonomi case popolari, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (es.: ACI);
  • amministrazioni, aziende sanitarie locali ed enti del Servizio sanitario nazionale;
  • agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (es.: agenzia delle dogane e dei monopoli, agenzia del territorio, agenzia del demanio, agenzia delle Entrate).

Ricongiungimento Familiare, quali i requisiti?

Per poter richiedere la concessione del beneficio è necessario possedere i seguenti requisiti: essere dipendente a tempo indeterminato di una Pubblica Amministrazione; essere genitore di un infante di età inferiore a 3 anni; possedere la qualifica professionale e del livello equivalenti a quelle del posto che si andrà ad occupare nell’amministrazione di destinazione; proporre l’istanza di trasferimento antecedentemente al compimento del terzo anno di vita dell’infante.

Di particolare importanza è specificare che l’Amministrazione di destinazione, prima di concedere il trasferimento, verifica la sussistenza di un posto disponibile (in base alle piante organiche) che abbia equivalente professionalità e posizione retributiva del richiedente e, solo dopo aver constatato tale evenienza, fornisce l’assenso al trasferimento. La domanda di trasferimento, infatti, va dapprima inoltrata all’amministrazione di destinazione e, solo ove questa abbia concesso parere positivo, dovrà essere inoltrata all’amministrazione di provenienza per il rilascio del nulla osta. Tale provvedimento deve sempre essere motivato, soprattutto, in caso di rigetto.

Tale beneficio può durare, nel suo massimo, per tre anni anche non consecutivi (il periodo può essere anche frazionato nel tempo, per una durata massima di tre anni). Ciò è stato chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica che con parere 192 del 4 maggio 2004, ha chiarito l’inciso Il genitore con figli minori fino a tre anni …” indica il requisito soggettivo dell’età del bambino, entro il quale può essere richiesto il beneficio, laddove invece quello “per un periodo complessivamente non superiore a tre anni…” indica la durata massima che lo stesso potrà avere indipendentemente dall’età del minore.

In non poche occasioni le Pubbliche Amministrazioni si sono rifiutate di concedere tale beneficio di legge nonostante fossero presenti tutte le condizioni giuridiche, oggettive e soggettive, per la concessione del trasferimento. Ancora più spesso i dinieghi inviati a propri dipendenti risultano privi di motivazione alcuna, contraddittori e, in buona sostanza, molto spesso illegittimi poiché basati su motivazioni sterili e formule vuote.

Se ritenete di aver diritto al trasferimento e questo vi è stato negato da una delle Amministrazioni coinvolte, scriveteci a [email protected] per chiedere delucidazioni sulla vostra situazione.

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07/04/2022

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