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Trasparenza Bancaria

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bbanCon questa espressione si indica il complesso di norme che regolano la trasparenza delle condizioni di operazioni e servizi bancari, intese a rafforzare la tutela della clientela nel tentativo di riequilibrare quella situazione di asimmetria informativa che caratterizza il rapporto contrattuale tra istituti bancari e clienti.

Le norme sulla trasparenza intervengono a regolare diversi momenti del rapporto: la fase precontrattuale, in cui non esiste ancora alcun vincolo, la fase contrattuale caratterizzata dalla stipulazione vera e propria, ed infine la fase post-contrattuale, che interessa lo svolgimento del rapporto.

La finalità è quella di informare il cliente sul complesso delle condizioni applicate (contenuti del prodotto, costi, obblighi e diritti) in modo da consentire il raffronto con analoghe condizioni praticate da altre banche e riconoscendo il diritto ad essere informato su ogni variazione, sopravvenuta nel corso del rapporto, delle condizioni originariamente sottoscritte.

L’obiettivo di rendere un’informativa chiara e completa sulle condizioni economiche e contrattuali comporta, però, una necessaria moltiplicazione della quantità di documenti cartacei che non sempre si traduce in un’informazione percepibile e razionalizzabile dal cliente.

Gli strumenti di pubblicità previsti consistono in avvisi affissi nei tabelloni presenti nei locali della banca aperti al pubblico, in cui sono indicati i principi generali sui diritti, gli strumenti di tutela e la procedura per l’inoltro dei reclami, dei quali il cliente può chiedere copia.

È poi previsto l’obbligo per le banche di mettere a disposizione dei clienti fogli informativi per ogni prodotto o servizio, che forniscano informazioni adeguate:

1. sulla banca (indicando la sede legale e amministrativa, il capitale sociale, le riserve risultanti dall’ultimo bilancio approvato, etc.);

2. sulle caratteristiche e sui rischi tipici delle operazioni e dei servizi offerti;

3. sulle principali clausole contrattuali e sulle condizioni che regolano l’operazione o il servizio (relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente);

4. con una legenda esplicativa dei principali termini utilizzati.

Tutto deve essere facilmente consultabile ed asportabile da parte del cliente.

Nella fase precontrattuale il cliente può richiedere un’informativa consistente nella consegna di una copia completa del testo del contratto da sottoscrivere, contenente le condizioni economiche applicate a quella data, ed il documento di sintesi specifico del contratto che si vuole stipulare in cui sono riportate sinteticamente tutte le principali condizioni economiche e le clausole contrattuali.

Ciò consente al consumatore di riservarsi un certo margine di tempo per potere esaminare più attentamente il contenuto del contratto da concludere.

Durante la fase contrattuale l’informativa è costituita dalla consegna, fatta personalmente, di copia del contratto, regolarmente compilato e firmato, e del documento di sintesi definitivo, che costituisce frontespizio del contratto di cui è parte integrante, in cui sono riportate le principali informazioni economiche praticate al singolo cliente e le clausole contrattuali.

In entrambi i documenti, nei casi previsti (per i mutui, le anticipazioni bancarie ed altri finanziamenti, come ad esempio prestiti personali) deve essere inserito l’indicatore sintetico di costo – ISC – che indica il costo reale che il cliente dovrà sostenere per ogni specifica operazione, comprensivo di tutti gli oneri a carico del cliente, calcolato conformemente alla disciplina sul TAEG (tasso annuo effettivo globale).

Al termine della contrattazione il cliente deve possedere, dunque, una copia del contratto regolarmente firmato e compilato ed una copia del documento di sintesi.

Nella fase post-contrattuale la nuova normativa prevede l’obbligo di comunicare le variazioni sfavorevolidelle condizioni, economiche e contrattuali, disposte unilateralmente, con modalità diversa a seconda che si tratti di variazioni generalizzate o destinate a singoli clienti o categorie di utenti.

Per le variazioni generalizzate, la banca adempie l’obbligo di comunicazione tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, predisponendo avvisi nei locali aperti al pubblico e con l’invio, in occasione della prima rendicontazione periodica, di una comunicazione contenente il documento di sintesi aggiornato alle nuove condizioni.

Per le variazioni destinate ad un singolo cliente o a classi di clienti è invece necessario l’invio al cliente di una comunicazione scritta, accompagnata dal documento di sintesi, in data non successiva all’applicazione della variazione.

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta o dalla pubblicazione nella G.U. il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità.

Nel corso dello svolgimento del rapporto la banca dovrà inviare, almeno una volta all’anno, una comunicazione contenente il rendiconto della posizione (estratto conto) e il documento di sintesi con l’aggiornamento delle condizioni economiche e, in caso di variazioni che non siano già state segnalate, delle principali clausole giuridiche.


Infine, nella fase di estinzione del rapporto è previsto l’invio al cliente di una comunicazione finale completa di rendiconto e documento di sintesi.

Come si può notare, gli obblighi informativi si traducono nella consegna di un’elevata quantità documenti che, sebbene utile, non garantisce ancora sufficientemente la tutela effettiva del consumatore il quale non sempre sarà in grado di comprenderne il reale contenuto, a causa del carattere pur sempre tecnico-analitico delle comunicazioni.

Sarebbe preferibile, invece, orientarsi verso una semplificazione degli strumenti informativi, in modo da rendere le informazioni di più semplice fruizione, fermo restando che un modo di operare corretto, confermato nel tempo da fatti, è il principale motivo della “fiducia” che consolida il rapporto tra banche e clienti, che non si conquista semplicemente con la consegna di una maggiore documentazione.

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