(Da NORMA, QUOTIDIANO GIURIDICO)
Il contraddittorio tra Fisco e contribuente è obbligatorio solo in due casi: per i tributi armonizzati e/o per espressa previsione normativa e in dette ipotesi solo se ricorrono determinate condizioni.
Ecco le novità giurisprudenziali sancite dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a stabilire, con la sentenza che segue, se le garanzie, di carattere procedimentale, predisposte dall’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 (formazione di un verbale di chiusura delle operazioni; rilascio di copia del medesimo al contribuente; facoltà del contribuente di comunicare osservazioni e richieste e corrispondente dovere dell’Ufficio di valutarle; divieto per l’Ufficio di emettere avviso di accertamento prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio di copia del verbale, salva la ricorrenza di particolare e motivata urgenza) si applichino soltanto agli accertamenti emessi in esito ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente; ovvero se esse – in quanto espressione di un generalizzato obbligo di contraddittorio nell’ambito del procedimento amministrativo di formazione dell’atto fiscale, eventualmente riferibile a dati normativi aliunde desumibili nell’ordinamento nazionale o in quello dell’Unione europea – operino pure in relazione agli accertamenti conseguenti ad ogni altro tipo di verifica fiscale e, in particolare, in relazione agli accertamenti derivanti da verifiche effettuate presso la sede dell’Ufficio, in base alle notizie acquisite da altre pubbliche amministrazioni, da terzi ovvero dallo stesso contribuente, in conseguenza della compilazione di questionari o in sede di colloquio (c.d. “verifiche a tavolino”). Ciò con la specificazione, ove si accedesse alla soluzione della generalizzata applicazione della garanzia del contraddittorio procedimentale, delle concrete modalità di sua attuazione in relazione alle verifiche non direttamente contemplate dalla disposizione sopra citata nonché delle conseguenze della sua inosservanza.
Dopo un’ampia disamina del quadro normativo e giurisprudenziale in tema di contraddittorio endoprocedimentale (per la cui intelligenza si rimanda al testo della pronuncia qui di seguito riportata), il Supremo Collegio, nel dare risposta alla questione di massima di particolare importanza sopra delineata, ha affermato il principio di diritto in base al quale, differentemente dal diritto dell’Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto.
Dopo un’ampia disamina del quadro normativo e giurisprudenziale in tema di contraddittorio endoprocedimentale (per la cui intelligenza si rimanda al testo della pronuncia qui di seguito riportata), il Supremo Collegio, nel dare risposta alla questione di massima di particolare importanza sopra delineata, ha affermato il principio di diritto in base al quale, differentemente dal diritto dell’Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto.
In altri termini, la Corte di Cassazione ha sancito tali principi fondamentali in materia di contraddittorio tra Fisco e contribuente.
Ovvero, non esiste nell’ordinamento giuridico italiano alcun obbligo generalizzato di contraddittorio prima dell’emissione dell’atto, salvo che:
a) non si tratti di un tributo armonizzato, in quanto il principio di contraddittorio è di chiara derivazione comunitaria;
b) non sia espressamente previsto dalla legge come nel caso dell’articolo 12 comma 7 dello Statuto dei diritti del Contribuente.
Tuttavia, anche nelle due ipotesi indicate, affinché possa operare la nullità del provvedimento, occorre che il contribuente dimostri di essere in condizione di produrre elementi a supporto della propria tesi.
Ovvero, non esiste nell’ordinamento giuridico italiano alcun obbligo generalizzato di contraddittorio prima dell’emissione dell’atto, salvo che:
a) non si tratti di un tributo armonizzato, in quanto il principio di contraddittorio è di chiara derivazione comunitaria;
b) non sia espressamente previsto dalla legge come nel caso dell’articolo 12 comma 7 dello Statuto dei diritti del Contribuente.
Tuttavia, anche nelle due ipotesi indicate, affinché possa operare la nullità del provvedimento, occorre che il contribuente dimostri di essere in condizione di produrre elementi a supporto della propria tesi.
21/12/2015