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Utilizzo delle graduatorie concorsuali

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graAccade, non di rado, che i concorsi per l’accesso alla pubblica amministrazione vengano indetti senza che prima siano stati assunti coloro che, nelle precedenti tornate concorsuali, erano risultati  idonei, pur non collocandosi in una posizione utile in graduatoria. Si tratta di una pratica quantomai scorretta. E non solo nei termini di una generica ingiustizia nei confronti di chi ha già affrontato un concorso con esiti positivi e, cionondimeno, si vede costretto a cimentarsi in una nuova prova. È la legge a vietarla. Infatti, l’art. 35, comma 5-ter del d.lgs. 165/2001, che stabilisce che «le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione».  Così –come inequivocabilmente riconosciuto dal Consiglio di Stato – 

«in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l’amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l’indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti»  (Adunanza plenaria del 28 luglio 2011).

Il nostro studio si è trovato in più occasioni a far valere questo principio, imponendo alla pubblica amministrazione di attingere alle graduatorie già esistenti attraverso il c.d. “scorrimento” prima di procedere ad una nuova selezione pubblica.

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