Cerca

Vigili del fuoco, illegittima la differenza di statura tra volontari ed effettivi

Escluso dalla procedura di stabilizzazione del personale volontario dei Vigili del fuoco per deficit di statura, poiché la normativa allora vigente prevedeva parametri differenti per il personale effettivo e quello volontario. Per tale ragione, ha proposto ricorso.

I giudici amministrativi hanno accolto le tesi, ritenendo fondata la censura proposta contro il bando, col quale era stata dedotta l’illegittimità di un limite minimo di altezza differenziato, nonostante la sostanziale omogeneità di mansioni, di modalità operative e di responsabilità. Il Tar ha motivato la fondatezza della censura facendo riferimento a un precedente (C.d.S., sez III, 19 febbraio 2014, n. 768), rilevando che il requisito dell’altezza non è più richiesto con la nuova disciplina introdotta dalla legge 12 gennaio 2015, n. 2, che lo ha sostituito con differenti parametri correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva.

Il ministero dell’Interno ha impugnato la sentenza e, nel merito, la riforma, sostenendo che il Tar non avrebbe considerato che la nuova disciplina può essere applicata soltanto alle procedure successive alla data di entrata in vigore del regolamento, vale a dire a partire dal 16 gennaio 2016. Per il concorso in questione, essendo stato bandito nel 2007, dovevano ritenersi validi i limiti di altezza previsti dalla precedente normativa.

Per i giudici amministrativi l’appello del Ministero è infondato. Contrariamente a quanto sostenuto proprio dal Ministero, la decisione del TAR non è basata sull’erronea assunzione di applicabilità della nuova disciplina in materia di idoneità fisica al servizio, bensì sull’accoglimento della prospettata censura di illegittimità delle norme,  nelle parti in cui stabilivano, per l’ammissione, il requisito minimo di statura diversificato per il personale volontario e per il personale permanente dello stesso Corpo, alla luce della sostanziale parità di mansioni e d’impegno fisico richiesti.

La decisione trova conforto anche nella giurisprudenza recente di questa Sezione (cfr. C.d.S. sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1113) «non potrebbe il Collegio non richiamare e far proprio, già per il previgente regime, quanto statuito da questa Sezione III nella sentenza n. 768 del 19 febbraio 2014. …. Questo Consiglio ha già infatti affermato che, se la previsione di un’altezza minima risponde, come pare logico ritenere, a criteri di sicurezza ed incolumità del personale in servizio e dell’utenza (il che vale anche a concretare la stessa efficienza del servizio reso dal corpo), a parità di mansioni e di impegno fisico il requisito minimo richiesto non può che essere lo stesso anche per il personale volontario, sicché il limite di altezza fissato nel citato d.P.C.M. n. 411 del 1987, richiamato dalla disciplina regolamentare del personale permanente dei VV.FF., deve ritenersi illegittimo, con conseguente illegittimità del bando di concorso impugnato, nella parte in cui impone il limite di altezza, come fissato con d.P.C.M. n. 411 del 1987 (Cons. St., sez. III, 19 febbraio 2014, n. 768)».

Il consiglio di Stato ha dunque respinto l’appello e confermato la sentenza del Tar.

Se sei stato escluso da una procedura selettiva e ritieni tale esclusione illegittima contatta il nostro Studio legale inviando una mail a [email protected]

newsletter

Per non perderti le notizie più importanti, clicca qui e iscriviti alla nostra newsletter

09/04/2019

Categorie

Hai bisogno di altre informazioni?

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Società

Inserisci I Dati E Ricevi La Diffida Pronta Con I Tuoi Dati!

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Impresa individuale

Inserisci i dati e Ricevi la diffida pronta con i tuoi dati!