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VIOLAZIONE DELL’ANONIMATO: IL CONSIGLIO DI STATO ACCOGLIE L’APPELLO DEGLI AVV.TI STALLONE, LEONE E LA MALFA.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare n. 01953/2014, pubblicata il 14 Maggio, ribalta il pronunciamento sfavorevole del TAR del Lazio in merito alla violazione dell’anonimato. 
Gli avv.ti Stallone, Leone e La Malfa dichiarano, in merito alla decisione odierna, che”siamo molto felici per i nostri ricorrenti, quella di oggi è, infatti, una vittoria che rende giustizia di un orientamento, quello del Tar Lazio, che incomprensibilmente sino a qualche giorno fa ha rigettato tutte le istanze di immatricolazione in sovrannumero presentate dai ricorrenti di tutta Italia. La cosa che inoltre ci soddisfa maggiormente è che, nel nostro caso, la decisione del Consiglio di Stato non riguarda le irregolarità di un singolo ateneo ma, di contro, quelle riscontrate contemporaneamente in più sedi: Napoli (Federico II), Catania, Cagliari, Campobasso, Foggia, Padova, Parma.
Tale decisione, infatti, conferma che l’anno scorso la violazione dell’anonimato, che nei test dello scorso 8 Aprile è ancora più evidente, ha investito la procedura selettiva di quasi tutti gli atenei italiani e non già solo di alcune città”.     
L’ordinanza odierna, che riportiamo interamente a seguito, rappresenta un ulteriore conquista nella nostra battaglia legale contro l’accesso limitato alle facoltà di medicina e chirurgia.

Per aderire al ricorso contro la violazione dell’anonimato scarica i moduli di adesione


N. 01953/2014 REG.PROV.CAU. 
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REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2452 del 2014, proposto da:


I signori (Omissis), rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Stallone, Francesco Leone e Gabriele La Malfa Ribolla, con domicilio eletto presso Francesco Stallone in Roma, via Antonio Stoppani, 1;


contro
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Università degli Studi Federico II di Napoli, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi del Molise in Campobasso, Università degli Studi di Foggia, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Cagliari, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Consorzio Interuniversitario Cineca e Giuseppe Turino, non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione III bis n. 316/2014, resa tra le parti, concernente della graduatoria unica del concorso per l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria anno 2013/2014.


Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio indicati in epigrafe;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2014 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Stallone, Leone e La Malfa, e l’avvocato dello Stato Basilica;


Considerato, nell’esame proprio della fase cautelare, che l’appello appare meritevole dell’approfondimento proprio della trattazione della controversia nel merito;
Ritenuto di accogliere l’appello ai soli fini della detta trattazione e di disporre di conseguenza, nelle more di tale trattazione e fino alla sua definizione, l’ammissione con riserva degli appellanti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello (ricorso numero: 2452/2014) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

26/04/2022

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