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Vittoria anni successivi al primo, il mancato riconoscimento dei crediti va motivato

anni successivi al primoLaureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria all’Università degli Studi di Napoli, aveva chiesto all’Ateneo salernitano di potersi immatricolare ad anno successivo al primo del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, senza test d’accesso.

Al diniego dell’Università, ha proposto ricorso per ottenere il riconoscimento del proprio percorso universitario e ottenere l’immatricolazione a Medicina e i giudici hanno accolto.

Nello specifico, gli erano stati riconosciuti 27 cfu per il primo anno, in luogo dei 30 richiesti per l’accesso al secondo anno. L’Università però avrebbe errato nel computo dei crediti formativi (non conteggiando ulteriori 11,5 cfu convalidabili). In ogni caso, i 27 cfu riconosciuti dovevano considerarsi sufficienti a consentire l’iscrizione non potendosi applicare l’art. 15 del Regolamento Didattico che riguarda i casi di trasferimento dallo stesso corso di laurea.

Con una precedente ordinanza, il Tar aveva già accolto l’istanza, consentendo al ricorrente di partecipare all’attività didattica e curriculare del secondo anno accademico del corso di laurea in Medicina. Ordinanza cautelare che è stata confermata anche in appello dal Consiglio di Stato. Il Collegio ritiene fondato il ricorso con riguardo al secondo motivo, sotto il profilo delle carenze motivazionali del diniego di iscrizione. 

Come più volte ribadito, la valutazione dei crediti formativi è affidata all’autonomia universitaria, in conformità con i rispettivi ordinamenti, con l’unico vincolo derivante dal comma 9 dell’art. 3 del D.M. 16 marzo 2007 laddove il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe (in tale ipotesi, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati).

“Ferma restando la natura eminentemente discrezionale della valutazione de qua, va tuttavia rilevato che l’art. 3, comma 8 del citato D.M. del 16 marzo 2007 prevede che il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato; disposizione riprodotta sia dal Regolamento didattico di Ateneo (art. 26, comma 2: “2. I Regolamenti didattici assicurano, comunque, il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, anche ricorrendo a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato”) sia dal Regolamento didattico di Medicina (art. 16, comma 3: “Il Consiglio Didattico delibera in merito alla domanda di riconoscimento assicurando il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato”)”.

Tale specifica motivazione è assente tanto nel verbale di valutazione della Commissione (che si limita ad un rinvio alle allegate tabelle) quanto nel diniego di iscrizione; né la predeterminazione dei criteri da parte della commissione può ritenersi esaustiva dell’obbligo specifico e rafforzato di motivazione stabilito sia dalla fonte ministeriale che dagli stessi regolamenti didattici.

Pertanto, gli effetti conformativi della presente pronuncia non implicano, in ogni caso, il richiesto accertamento del diritto del ricorrente all’immatricolazione, essendo rimessa al discrezionale apprezzamento dell’Ateneo resistente la valutazione di sufficienza dei crediti formativi in possesso del ricorrente ai fini dell’immatricolazione al corso di laurea in Medicina in anno successivo al primo, sempre che sussistano per tale anno posti disponibili.

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21/04/2022

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