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Volo multitratta, legittima la “no show rule” ?

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no show ruleAvete mai sentito parlare del No Show Rule? E’ una clausola tariffaria inserita nel contratto di trasporto aereo che prevede, in caso di viaggio completo – volo di andata e ritorno –  o di viaggio multi-tratta, la perdita automatica del biglietto, rispettivamente, del volo di ritorno o del volo/i immediatamente successivi.

L’annullamento di questi biglietti, nei casi di “No Show Rule”, avviene automaticamente e indipendentemente dalla ragione che ha impedito il passeggero di imbarcarsi nel volo di andata. E’ di tutta evidenza che tali situazioni possono comportare un importante danno ai passeggeri/consumatori che, al fine di non perdere il volo di ritorno, potrebbero trovarsi a dover acquistare un ulteriore biglietto o, comunque, a dover pagare una franchigia per recuperare “il biglietto smarrito”.

Tale pratica commerciale, nonostante numerose richieste di regolamentazione, non è vietata dall’Unione Europea che, a oggi, permette alle compagnie di inserire la clausola “No Show Rule”.

Eppure, la questione è stata affrontata, a seguito di numerosi reclami, dalle autorità dei singoli Stati membri. In Italia, in particolare, si segnala la delibera n. 24586 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che in maniera lapidaria ha affermato: “la condotta consistente nell’annullare il biglietto sequenziale di ritorno, o comunque la richiesta di un supplemento di prezzo imposto al passeggero che voglia effettuare il volo di ritorno non avendo fruito della tratta di andata, costituisce una pratica commerciale scorretta”.

Tuttavia, è importante precisare che, a seguito di ricorso presentato da Alitalia, il Consiglio di Stato – pur confermando la scorrettezza del “No Show Rule” e rigettando, dunque, il ricorso promosso – ha precisato che tale clausola non è illegittima quando la compagnia aerea attua una politica di chiara e corretta informazione. Insomma, i passeggeri devono essere correttamente informati, già al momento dell’acquisto del biglietto, delle eventuali limitazioni in caso di mancata presentazione al volo di andata.

Fortunatamente, la maggior parte delle compagnie “low-cost” non applicano la clausola del “No Show Rule”, in quanto concepiscono il viaggio a/r come due prenotazioni differenti e pertanto il volo di ritorno è sempre garantito.

Giova ricordare, inoltre, che alcune compagnie aeree prevedono la possibilità di potere continuare ad avvalersi del biglietto di ritorno comunicando tempestivamente – di solito entro 24 dal mancato volo di andata- la volontà di usufruire del volo.

Infine, qualora la compagnia non tuteli il passeggero, quest’ultimo può comunque rivolgersi alle Autorità competenti per ottenere il rimborso.

22/04/2024

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