Aveva svolto le prove scritte per l’esame di Abilitazione Forense presso la Corte di Appello di Ancona, scrutinate dalla II sottocommissione della Corte di appello di Reggio Calabria. Non avendole superate si è rivolto al nostro Studio legale per ottenere la dovuta tutela. Il Tar Marche, verificata l’errata composizione della commissione, ha accolto il nostro ricorso e disposto la ricorrezione delle prove.
Dall’esame dei verbali e degli atti della II sottocommissione è emerso che la sottocommissione era composta esclusivamente da un magistrato e quattro avvocati, ovvero in totale assenza della componente accademica (non essendo essa presente neppure tra i membri supplenti) e quindi in violazione dei criteri dettati per la sua composizione dal primo comma dell’art. 47 della legge n. 247/2012, in base al quale la stessa avrebbe dovuto essere formata da 3 avvocati, 1 magistrato e 1 professore universitario o ricercatore confermato in materie giuridiche.
Si tratta di un precedente importante anche per gli esami di abilitazione forense di quest’anno. Il nuovo esame non prevede infatti la necessaria presenza in seno a ciascun organo esaminatore delle tre componenti professionali (magistrati, professori, avvocati) previste dalla normativa generale e che , secondo quanto previsto dal consolidato orientamento della giurisprudenza, garantiscono la legittimità dello svolgimento della prova.
Ciò in quanto la normativa emergenziale in esame in particolare prevede
«Le sottocommissioni di cui all’articolo 22, quarto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e all’articolo 47, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ed il residuo membro, effettivo e supplente, è individuato tra magistrati, anche militari prioritariamente in pensione, o tra professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione, o tra ricercatori a tempo determinato, in materie giuridiche, di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali. Il presidente è un avvocato».
Riteniamo che la presenza delle tre competenze professionali sia importante per garantire una valutazione obiettiva in quanto fornita da soggetti competenti e rappresentativi di tutto il mondo giuridico. In questo caso, la presenza maggioritaria degli avvocati, che comunque sono i diretti concorrenti dei candidati, può comportare un vizio di imparzialità nella valutazione stessa degli aspiranti avvocati.
Avevamo già sollevato dubbi sull’adeguata competenza dei commissari che svolgeranno le prove.
La prima prova orale è molto settoriale e riguarda una sola materia tra diritto civile penale ed amministrativo. Né il decreto né la nota specificano se le commissioni esaminatrici saranno composte da avvocati, professori e magistrati specializzati o con curricula affini alla materia scelta dal candidato.
I medesimi dubbi riguardano anche la seconda prova orale che riguarda sei materie. Solo 3 commissari possono essere ritenuti adeguati per l’analisi di sei differenti materie?
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06/05/2024