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Taglia idonei: il TAR Lazio rimette alla Corte costituzionale la deroga del 2025

Taglia idonei: il TAR Lazio rimette alla Corte costituzionale la deroga del 2025

La taglia idonei ha cambiato le regole per chi partecipa ai concorsi pubblici. Se hai superato tutte le prove e il tuo nome non compare in graduatoria, la causa è quasi sempre questa. Adesso la questione è davanti alla Corte costituzionale. Con più ordinanze, il TAR Lazio ha messo in dubbio la norma del 2025. È quella che ha rinviato il taglio solo per alcune graduatorie. Qui trovi come funziona il limite del 20% e perché i giudici lo contestano. E cosa puoi fare se sei rimasto fuori.

Cos’è la taglia idonei e come funziona

Fino al 2023 bastava raggiungere il punteggio minimo per entrare in graduatoria come idoneo. Da lì potevi aspettare uno scorrimento. Poi il legislatore ha deciso di ridurre gli idonei. Lo ha fatto prima con il d.l. n. 44/2023, convertito dalla legge n. 74/2023. Subito dopo l’art. 28-ter del d.l. n. 75/2023, convertito dalla legge n. 112/2023, ha riscritto la regola.

Oggi l’art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165/2001 considera idonei solo i candidati collocati dopo l’ultimo vincitore «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso». In un concorso da 100 posti, quindi, gli idonei sono al massimo 20. Se arrivi al 121° posto dopo aver superato le prove, per l’amministrazione è come se non le avessi superate.

Il limite vale per i concorsi banditi dopo il 17 agosto 2023, data di entrata in vigore della conversione. Alcuni settori ne sono esclusi: personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, ricercatori e personale in regime di diritto pubblico. La taglia idonei non si applica neppure alle assunzioni a tempo determinato e ad alcune procedure degli enti territoriali.

Riserve di posti e taglia idonei

C’è poi un effetto di cui si parla meno. Il comma 5-quater dello stesso articolo, introdotto dal d.l. n. 25/2025, applica le riserve di posti «entro il limite del 20 per cento degli idonei». Pensa a chi ha svolto il servizio civile universale. Se resta fuori dal contingente, non può far valere la sua riserva.

La deroga del d.l. 25/2025 e chi resta fuori

Nel 2025 il legislatore ha fatto un parziale passo indietro. L’art. 4, comma 9, del d.l. n. 25/2025, convertito dalla legge n. 69/2025, sospende il limite del 20% in tre casi:

  • graduatorie approvate nel 2024;
  • graduatorie approvate nel 2025;
  • graduatorie dei concorsi banditi nel 2025, ipotesi aggiunta solo in sede di conversione.

Rimangono esclusi i concorsi banditi nel 2024 con graduatoria approvata nel 2026. Il bando è troppo vecchio per la terza ipotesi e la graduatoria troppo recente per le prime due. Per questo, dal 1° gennaio 2026, le amministrazioni hanno ripreso ad applicare il taglio a queste graduatorie.

Stesso bando, regole diverse

Il problema si vede bene nei concorsi divisi in più profili. Un solo bando può infatti produrre graduatorie approvate in date diverse. In un concorso ministeriale bandito nel luglio 2024, alcuni profili hanno avuto la graduatoria a dicembre 2025, altri a marzo 2026. Nei primi sono entrati tutti i candidati con almeno 21/30. Nei secondi, invece, solo il 20%. Lo stesso è successo in un concorso dirigenziale bandito a fine 2024 e chiuso a maggio 2026.

Taglia idonei alla Corte costituzionale: le ragioni del TAR

Più sezioni del TAR Lazio hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 9. Tra queste ci sono l’ordinanza n. 14052/2026 della Sezione Prima Bis e l’ordinanza n. 15700/2026 della Sezione Quarta Ter. La seconda richiama le prime ordinanze di rimessione del 3 luglio 2026. Almeno una di queste è già iscritta nel registro della Corte: è l’ordinanza n. 129 del 2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 settembre 2026.

Per rimettere una questione alla Corte, l’art. 23 della legge n. 87/1953 richiede due condizioni. La questione deve essere rilevante nel giudizio e non manifestamente infondata.

Perché non basta interpretare la norma

Prima di rivolgersi alla Corte, il giudice deve tentare una lettura conforme a Costituzione. I ricorrenti chiedevano di estendere la deroga a tutti i concorsi banditi nel 2024 e nel 2025. La data della graduatoria, per loro, non doveva contare. Il TAR ha detto no: la lettera della legge è chiara e il giudice non può scrivere una norma nuova. Solo la Corte può quindi correggerla.

Quanto alla rilevanza, l’amministrazione ha applicato in modo corretto la legge vigente. Finché la norma resta com’è, perciò, il ricorso non può essere accolto. Se la Corte la dichiarasse illegittima, invece, la deroga coprirebbe anche queste graduatorie e i ricorrenti entrerebbero tra gli idonei.

Il primo dubbio: una norma irragionevole

Secondo il TAR, la norma usa un criterio incerto e casuale, cioè la data di approvazione della graduatoria, anziché quella del bando. Ne esce un paradosso. La deroga copre i concorsi banditi nel 2025, quindi dopo la norma stessa, anche se finiranno nel 2026 o nel 2027. Esclude invece i bandi del 2024 chiusi nel 2026.

Se lo scopo fosse proteggere l’affidamento dei candidati, la scelta non reggerebbe. Se invece fosse salvare le procedure già avviate, l’anno di approvazione non c’entrerebbe nulla. Per il TAR manca quindi un legame logico tra la regola e il suo scopo, con possibile violazione dell’art. 3 della Costituzione.

Il secondo dubbio: disparità tra candidati

La data di approvazione della graduatoria non dipende da te né dal tuo punteggio. Non puoi conoscerla quando presenti la domanda, perché dipende dai tempi dell’amministrazione. Eppure decide se rientri tra gli idonei. Così candidati dello stesso concorso ricevono trattamenti opposti per poche settimane di scarto. Per il TAR ciò contrasta con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Il Collegio respinge anche un’obiezione prevedibile. Di norma una disciplina di favore non si può estendere usando la deroga come termine di paragone. Qui, però, nessuno chiede di allargare il beneficio a una categoria diversa. Si contesta il criterio con cui il legislatore ha diviso chi ne gode da chi resta fuori.

Le censure contro la taglia idonei in sé

Alcuni ricorsi vanno oltre e attaccano la taglia idonei nel suo impianto, invocando gli artt. 3, 4, 97 e 117 della Costituzione. Il primo argomento è semplice: la norma mette sullo stesso piano chi ha superato le prove e chi non le ha superate. Si aggiunge lo spreco di valutazioni già fatte dall’amministrazione, soprattutto nei concorsi specialistici come quelli dirigenziali. I ricorrenti richiamano anche il favor partecipationis, il diritto al lavoro e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Le ordinanze di rimessione esaminate, tuttavia, non toccano questo profilo. Si fermano alla deroga temporale e agli artt. 3 e 97. L’illegittimità del limite del 20% in quanto tale resta, per ora, un tema dei singoli giudizi.

Cosa succede nell’attesa della Corte

Con la rimessione il giudizio si ferma fino alla decisione della Corte. Restare in attesa senza tutela, però, sarebbe rischioso. Le graduatorie valgono due anni e intanto l’amministrazione può assumere e scorrere l’elenco. Una vittoria finale potrebbe quindi arrivare quando non serve più.

Inclusione con riserva in graduatoria

Per questo i TAR stanno usando la tutela cautelare. Con l’ordinanza n. 15700/2026 il Collegio ha disposto l’inclusione con riserva in graduatoria, secondo il punteggio ottenuto. Ha richiamato un orientamento del Consiglio di Stato: la sola pendenza della questione giustifica l’inserimento con riserva anche oltre il 20%. Nel caso dell’ordinanza n. 14052/2026, invece, il TAR aveva già accolto la cautelare in via interinale. Proprio per questo ha potuto sollevare la questione nella stessa fase cautelare.

Un dettaglio procedurale merita attenzione. Se la questione è già pendente, il giudice può limitarsi a sospendere il processo in attesa della Corte. In quel caso, però, le parti non partecipano al giudizio costituzionale. Nel caso dell’ordinanza n. 15700/2026 la difesa ha chiesto una rimessione autonoma, e il TAR l’ha disposta.

Escluso per la taglia idonei: cosa fare

Se sei in questa situazione, ecco i passaggi da non trascurare:

  • Controlla le date. Un bando del 2024 con graduatoria del 2026 è proprio il caso esaminato dal TAR.
  • Rispetta i termini. Il ricorso al TAR va notificato entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
  • Chiedi l’accesso agli atti. Graduatoria completa, verbali e punteggi ti servono per documentare la tua posizione.
  • Cura il contraddittorio. Se fai valere anche una riserva, potresti scavalcare altri candidati. In quel caso il TAR ha chiesto la notifica ai controinteressati, anche per pubblici proclami.
  • Chiedi la cautelare. L’inclusione con riserva ti tiene in graduatoria mentre la Corte decide.

Una partita ancora aperta

La deroga del 2025 doveva attenuare la taglia idonei. Ha finito invece per creare nuove disparità tra candidati dello stesso concorso. Ora tocca alla Corte costituzionale. Se hai superato le prove e sei rimasto fuori, i termini per agire sono brevi. Conviene quindi far esaminare subito la tua posizione da chi segue i ricorsi nei concorsi pubblici. 



30/10/2026

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