Avevano partecipato all’esame di Abilitazione scientifica nazionale ma non avevano ottenuto l’idoneità in quanto la commissione aveva assegnato meno di 4 giudizi positivi su cinque, che il bando illegittimamente prescriveva per superare l’abilitazione. La normativa vigente infatti non parlava di maggioranza qualificata, bensì di maggioranza semplice. Quindi i giudizi individuali ottenuti dai candidati sarebbero bastati per ottenere l’abilitazione senza necessità di superare la soglia dei 4/5.
In virtù di tale discrepanza, tra la normativa e il bando, i docenti non abilitati hanno pertanto proposto ricorso, dopo aver sollecitato l’Amministrazione a rivedere il proprio giudizio di inidoneità mediante una formale istanza. Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso, sottolineando che la clausola prevista nel 2012 della maggioranza qualificata per ottenere l’abilitazione è illegittima e dunque non doveva essere applicata a nessuno, e ha disposto la rivalutazione dei giudizi ottenuti ai fini dell’abilitazione.
Questa vittoria è destinata a cambiare le sorti di quanti, in questi anni, non hanno ottenuto l’abilitazione a causa di un’illegittimità, ovvero la richiesta di una maggioranza qualificata per ottenere l’abilitazione.
Pertanto tutti coloro che nel 2012 e successivamente hanno sostenuto l’esame di Abilitazione scientifica nazionale e hanno ottenuto tre giudizi positivi su cinque, ovvero la maggioranza semplice prevista dalla normativa, devono fare istanza di accesso agli atti con consequenziale istanza di rivalutazione della propria posizione per riaprire i termini del concorso.
La sentenza del Tar infatti, annulla tale clausola, e rimette in discussione i giudizi ottenuti anche di chi all’epoca non aveva proposto ricorso.
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26/04/2022