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Ricorso avverso mancato riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”CONTESTO” color=”sky” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]

Possono aderire al ricorso tutti coloro che hanno partecipato all’abilitazione scientifica nazionale e non hanno ottenuto un giudizio di idoneità. IN caso di illegitiimità è possibile contestare l’esito e ottenere l’abilitazione.

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”LE NOSTRE VITTORIE” color=”orange” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]

ASN, contraddittoria valutazione dei titoli. Nostra vittoria al Tar: disposto nuovo esame!

ASN, errata valutazione dei titoli. Nostra vittoria al Tar

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”TIPOLOGIA DI RICORRENTE” color=”orange” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]Possono aderire al ricorso tutti coloro che hanno partecipato all’abilitazione scientifica nazionale non ottenendo il giudizio di idoneità[/vc_column_text][vc_text_separator title=”NORMATIVA” color=”orange” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]D.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240)[/vc_column_text][vc_text_separator title=”OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE” color=”orange” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]La dichiarazione di illegittimità del giudizio di inidoneità formulato dall’amministrazione e il conseguente obbligo per la stessa di provvedere ad una nuova valutazione della domanda del candidato, con una diversa composizione della Commissione esaminatrice[/vc_column_text][vc_text_separator title=”AUTORITA’ ADITA” color=”orange” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]TAR del Lazio – Roma[/vc_column_text][vc_text_separator title=”MOMENTO DAL QUALE DECORRE LA LESIONE” color=”orange” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]Dalla notifica del giudizio di inidoneità[/vc_column_text][vc_text_separator title=”TERMINE DI ADESIONE” color=”orange” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]Entro 60 gg o 120 gg dal momento in cui si sa di essere stati riconosciuti inidonei all’abilitazione[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”TIPOLOGIA DI RICORSO E MODULISTICA” color=”vista_blue” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]

  • Individuale: costo euro 3.000,00 più Contributo unificato (pari ad euro 650,00)

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Clicca qui per scaricare i moduli di adesione al ricorso

[/vc_message][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”GIURISPRUDENZA” color=”orange” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]–  “Occorre osservare, altresì, che nelle ipotesi, come quella in esame, in cui è attribuita all’Amministrazione un’ampia discrezionalità, è necessaria una ancor più rigorosa motivazione che dia conto in concreto degli elementi sui quali la Commissione ha fondato il proprio giudizio, in modo da comprendere quale sia stato l’iter logico seguito.

Tale motivazione sarebbe dovuta essere ancora più stringente nel caso in esame in cui il ricorrente ha superato due delle tre mediane, ha integrato 3 titoli (integrando la soglia minima di 3) necessari per accedere al successivo giudizio della commissione e ha ottenuto due giudizi positivi, che affermano l’idoneità dell’interessata al ruolo di professore di II fascia.

Appaiono, quindi, meritevoli di accoglimento ed assorbenti le censure di violazione del citato regolamento n. 120 del 2016 (articoli 4, 5 e 6), nonché dell’art. 4 del d.P.R. n. 95/2016, come evidenziato da numerosi profili di carenza e contraddittorietà della motivazione.

Quanto sopra in presenza del raggiungimento, da parte della ricorrente, dei ricordati parametri oggettivi di riscontro, previsti per il rilascio dell’abilitazione scientifica nazionale (titoli curriculari e valori – soglia, di cui all’allegato “C” al DM. n. 120 del 2016, punti nn. 2 e 3, con positivo riconoscimento anche dell’impatto della produzione scientifica, nei termini di cui all’art. 1 dell’allegato “A” al medesimo D.M).” (TAR Lazio – Roma, sez. III, sent. n. 975/2018)

 

– “Per quanto riguarda la disciplina vigente in tema di abilitazione scientifica nazionale, il legislatore ha introdotto parametri oggettivi, puntualizzati in via regolamentare, in grado di consentire un percorso di verifica giudiziale più stringente, in ordine allo scostamento o meno da tali parametri e, in caso di positivo riscontro degli stessi, circa l’esigenza di una motivazione particolarmente accurata laddove si intenda negare il titolo abilitante a soggetti che per titoli professionali e produzione pubblicistica risultino, in effetti, già inseriti nel settore scientifico di riferimento. 

Nel citato regolamento (D.M.) n.120 del 2016, si richiede in particolare, all’art. 5, che il candidato possieda almeno tre titoli fra quelli (non meno di sei) scelti dalla Commissione nell’elenco di cui all’allegato “A” al regolamento stesso; detto candidato, inoltre, deve superare almeno due dei tre “valori-soglia”, rapportati ai titoli posseduti ed al numero di pubblicazioni su determinate categorie di riviste e alle citazioni registrate – in ordine alla relativa produzione scientifica – su specifiche banche dati internazionali (cfr. allegato “C” reg. cit). 

Conclusivamente, quindi, l’abilitazione di cui trattasi potrà essere rilasciata – sulla base di cinque giudizi individuali (tre almeno dei quali positivi) e di un giudizio finale a carattere collegiale – solo ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli su quelli scelti dalla commissione, ottengano (art. 6 reg. cit.) una valutazione positiva sull’impatto della propria produzione scientifica (due valori soglia su tre) e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità “elevata”, secondo la definizione contenuta nell’allegato “B” al medesimo regolamento (“si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”); ulteriori disposizioni contenute nel DM n. 120/2016 indicano il numero di pubblicazioni da produrre, gli anni di riferimento e alcune diversificazioni per le valutazioni da riferire alla I^ o alla II^ fascia di docenza.”  (TAR Lazio – Roma, sez. III, sent. n. 4633/2018)

 

 

– “’art. 8 del d.P.R. 14 settembre 2011, n. 222 con cui è stato approvato il “Regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, in effetti, al quinto comma precisa (rectius, precisava, prima dell’annullamento giurisdizionale della previsione regolamentare ad opera della sentenza della Sezione III bis di questo T.A.R. n. 12407\2015) che “la commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti”.

Dunque, il giudizio di idoneità o non idoneità doveva essere formulato all’esito di una valutazione individuale e collegiale, e per conseguire l’abilitazione – almeno nel caso in esame, precedente al citato annullamento della previsione regolamentare – occorreva che ciascun candidato raggiungesse la maggioranza qualificata pari a quattro quinti dei componenti della commissione esaminatrice.

Tale obbligo è stato ribadito dall’articolo 4, comma 5, del bando di concorso indetto con decreto direttoriale 20 luglio 2012, n. 222.

Peraltro, le citate norme regolamentari sono state annullate, in via definitiva (e con efficacia erga omnes), con sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 470 del 15.11.2017 (che ha confermato la decisione TAR Lazio, sez. III bis, n. 13121/2015), sul presupposto che la normativa primaria (legge n. 240 del 2010) non prevede il raggiungimento di maggioranze qualificate nella procedura di che trattasi.(TAR Lazio – Roma, sez. III, sent. n. 8233/2018)

 

“L’art. 8, comma 6, del d.P.R. n. 95/2016 dispone che “la commissione formula la valutazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri, parametri e indicatori differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, e fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte…-. L’eventuale dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 5 è adeguatamente motivato”.

Il comma 5, a sua volta, dispone che “la commissione nello svolgimento dei lavori può avvalersi della facoltà di acquisire pareri scritti pro veritate da parte di esperti revisori ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettera i), della legge. La facoltà è esercitata su proposta di uno o più commissari, a maggioranza assoluta dei componenti della commissione. Il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare che pur appartenendo al settore concorsuale oggetto della procedura non è rappresentato nella commissione”.

Quanto appena esposto attesta che l’acquisizione del parere in discorso non può risolversi in una mera formalità nei casi previsti, ma che il contributo consultivo debba essere adeguatamente tenuto in considerazione da parte della Commissione che, difettando di professionalità specifiche, abbia dovuto avvalersene.

Con la conseguenza che tale parere deve necessariamente essere tenuto in considerazione dalla motivazione del giudizio; non necessariamente per prestarvi pedissequa adesione, ma anche, ove necessario, per essere confutato.” (Tar Lazio-Roma sez III sent. n. 7225/2018)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Una sentenza del Tar rimette in discussione i giudizi ottenuti da tutti i candidati. Per ottenere l’abilitazione basta aver ottenuto 3 giudizi positivi:

Concorso Abilitazione Scientifica Nazionale: il Tar riapre ai non abilitati

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