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ASN, contraddittoria valutazione dei titoli. Nostra vittoria al Tar: disposto nuovo esame!

insufficienza prova scrittaAveva presentato titoli e pubblicazioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale che erano però stati valutati in maniera contraddittoria dalla commissione. Una volta ottenuto un giudizio di inidoneità, la candidata si è rivolta al nostro Studio per proporre ricorso e ricevere la dovuta tutela. Il Tar Lazio ha accolto le nostre tesi e disposto il riesame della candidata.

L’art. 7 del Decreto ministeriale n. 120/2016 prevede che “La Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5;

b) presentano, ai sensi dell’articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità «elevata» secondo la definizione di cui all’allegato B. (Si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o e’ presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale).

I componenti della Commissione hanno espresso un giudizio positivo in ordine alla pubblicazioni della nostra ricorrente. Pertanto – scrivono i giudici – vi è una “palese contraddittorietà sia nell’ambito dello stesso contestato giudizio collegiale che ha ritenuto di qualità le pubblicazione presentate ma ha concluso, immotivatamente, che le pubblicazioni presentate non dimostrano un contributo significativo della candidata al progresso dei temi di ricerca, sia tra il suddetto giudizio collegiale e quello individuale dei componenti”.

Per tali motivi hanno accolto il ricorso e obbligato l’Amministrazione “a rivalutare l’interessata entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza”.

Pertanto chiunque abbia ottenuto un giudizio negativo, a seguito di valutazioni contraddittorie, senza adeguate motivazioni o a seguito di errori, può contattare il nostro studio, inviando una mail a [email protected], per ottenere la dovuta tutela.

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22/04/2022

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