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Abilitazione Scientifica Nazionale: quando il giudizio della Commissione è illegittimo

Abilitazione Scientifica Nazionale: quando il giudizio della Commissione è illegittimo

Un giudizio ASN illegittimo può essere contestato quando la Commissione non valuta correttamente i titoli e le pubblicazioni del candidato oppure formula una motivazione generica, contraddittoria o insufficiente.

Il giudizio di non idoneità nell’ambito dell’Abilitazione Scientifica Nazionale deve infatti rendere comprensibile il percorso logico seguito dalla Commissione. Non è sufficiente comunicare un esito negativo: occorre spiegare in modo chiaro le ragioni che hanno condotto a tale conclusione.

Che cos’è l’Abilitazione Scientifica Nazionale

L’Abilitazione Scientifica Nazionale, indicata anche con l’acronimo ASN, è il requisito previsto dall’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari.

Si tratta di una procedura valutativa disciplinata da diverse fonti normative.

A livello primario, l’art. 16 della legge n. 240/2010 affida a uno o più regolamenti ministeriali la definizione delle modalità di svolgimento della procedura. La norma stabilisce inoltre che l’abilitazione debba essere attribuita attraverso un motivato giudizio, fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche.

A livello regolamentare, il D.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 disciplina:

  • l’indizione delle procedure;
  • l’insediamento delle Commissioni;
  • la tempistica delle operazioni di valutazione.

A livello attuativo, il D.M. 7 giugno 2016, n. 120 individua i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli, contenuti nell’Allegato A, e delle pubblicazioni scientifiche, disciplinati dall’art. 4.

Il decreto stabilisce anche le principali condizioni per il conseguimento dell’abilitazione:

  • il superamento dei valori-soglia relativi all’impatto della produzione scientifica;
  • il possesso di almeno tre titoli tra quelli selezionati dalla Commissione;
  • il riconoscimento di una qualità elevata delle pubblicazioni, ai sensi dell’Allegato B.

Come vengono valutati titoli e pubblicazioni nell’ASN

Per ciascun settore concorsuale, la Commissione individua, durante la seduta di insediamento, gli specifici titoli considerati rilevanti. Stabilisce inoltre i criteri da utilizzare per la valutazione delle pubblicazioni.

Tra i principali elementi di valutazione rientrano:

  • la coerenza con le tematiche del settore concorsuale;
  • la coerenza con tematiche interdisciplinari pertinenti;
  • l’apporto individuale del candidato;
  • la qualità scientifica delle pubblicazioni;
  • la collocazione editoriale;
  • la continuità temporale della produzione scientifica;
  • la rilevanza dei lavori all’interno del settore.

Un giudizio negativo, per essere legittimo, deve quindi essere adeguatamente motivato.

Non è sufficiente indicare l’esito della valutazione. La Commissione deve rendere percepibile il percorso logico che ha condotto alla dichiarazione di non idoneità.

Giudizio ASN illegittimo: i vizi più frequenti

L’esperienza maturata dal nostro Dipartimento nell’assistenza ai candidati esclusi dall’abilitazione ha permesso di individuare alcuni vizi ricorrenti nei giudizi delle Commissioni ASN.

Le criticità sono state riscontrate in numerosi settori concorsuali, dalle scienze economiche a quelle informatiche, dalla medicina alle scienze infermieristiche.

In presenza di tali vizi può essere valutata la proposizione di un ricorso.

1. Motivazione apodittica e mancata analisi delle pubblicazioni

Le Commissioni ricorrono talvolta a formule generiche o stereotipate, come “collocazione editoriale non di pregio”, “scarsa originalità” o “modesta congruità al settore”.

Simili espressioni possono risultare insufficienti quando non sono accompagnate da una descrizione dei singoli lavori e da una spiegazione delle ragioni che hanno determinato la valutazione negativa.

La giurisprudenza amministrativa richiede che l’esame delle pubblicazioni sia sufficientemente analitico.

Sebbene non sia necessario un livello di dettaglio eccessivo, il giudizio deve dimostrare che la Commissione ha effettivamente esaminato ciascuna opera presentata dal candidato.

L’onere motivazionale assume particolare rilievo quando il candidato ha già superato positivamente la verifica dei valori-soglia e dei titoli.

2. Omessa valutazione delle tematiche interdisciplinari

L’art. 4, lettera a), del D.M. n. 120/2016 impone di valutare la coerenza delle pubblicazioni non soltanto con le tematiche del settore concorsuale, ma anche con le tematiche interdisciplinari a esso pertinenti.

Alcune Commissioni si limitano invece a rilevare la scarsa attinenza di un lavoro alla declaratoria del settore. In questo modo, possono omettere di considerare la sua eventuale rilevanza interdisciplinare.

La mancata valutazione di questo elemento può incidere sulla completezza dell’istruttoria e sulla legittimità del giudizio finale.

3. Mancato rispetto dell’onere motivazionale rinforzato

Quando il candidato raggiunge i valori-soglia richiesti e possiede il numero minimo di titoli previsto, un giudizio negativo fondato sulla qualità delle pubblicazioni deve essere sostenuto da ragioni puntuali e convincenti.

Una semplice formula di stile non è sufficiente a giustificare la mancata abilitazione quando tutti gli altri requisiti oggettivi risultano soddisfatti.

In queste circostanze, la Commissione deve spiegare in modo chiaro quali aspetti della produzione scientifica non consentano di riconoscere il livello qualitativo richiesto.

4. Contraddittorietà interna del giudizio

Un ulteriore vizio ricorrente riguarda la presenza di contraddizioni all’interno della valutazione.

Può accadere, per esempio, che la Commissione riconosca in una pubblicazione alcuni elementi positivi, quali:

  • un approccio interdisciplinare;
  • un’analisi dettagliata;
  • una collocazione editoriale qualificata;
  • un contributo scientifico significativo.

Nonostante queste valutazioni favorevoli, la Commissione può concludere per l’inidoneità complessiva senza spiegare il passaggio logico tra le premesse e la decisione finale.

L’assenza di una motivazione capace di chiarire questa apparente contraddizione può rendere il giudizio censurabile.

5. Mancato riconoscimento dei titoli dichiarati

In alcuni casi, la Commissione nega il possesso di titoli che il candidato ha dichiarato e documentato nella domanda.

La criticità può riguardare, tra gli altri:

  • la partecipazione a gruppi di ricerca;
  • la responsabilità scientifica di progetti;
  • le attività di coordinamento;
  • le esperienze professionali con contenuto di ricerca.

Il mancato confronto con la documentazione prodotta dal candidato può determinare un difetto di istruttoria e di motivazione.

La Commissione deve infatti esaminare il contenuto specifico delle dichiarazioni e degli allegati presentati, spiegando le ragioni per le quali un determinato titolo non viene riconosciuto.

6. Elusione del giudicato durante la rivalutazione

Quando il TAR annulla un primo giudizio negativo e dispone una nuova valutazione da parte di una diversa Commissione, quest’ultima deve conformarsi alle indicazioni contenute nella sentenza.

Può tuttavia accadere che la nuova Commissione riproponga, nella sostanza, gli stessi vizi già censurati.

L’utilizzo di formule più articolate non è sufficiente quando continua a mancare un giudizio realmente individualizzato sui titoli e sulle pubblicazioni del candidato.

In questi casi può configurarsi non soltanto una nuova illegittimità, ma una vera e propria elusione del giudicato.

Tale condotta può essere contestata attraverso il giudizio di ottemperanza previsto dagli artt. 112 e seguenti del Codice del processo amministrativo.

La reiterazione di valutazioni illegittime può inoltre condurre alla progressiva consumazione della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione.

Quando è possibile contestare un giudizio ASN illegittimo

La legittimità del giudizio deve essere verificata attraverso l’esame completo della documentazione relativa alla procedura.

In particolare, è necessario analizzare:

  • i giudizi individuali dei commissari;
  • il giudizio collegiale;
  • i criteri stabiliti dalla Commissione durante la seduta di insediamento;
  • i titoli dichiarati nella domanda;
  • le pubblicazioni presentate;
  • il raggiungimento dei valori-soglia;
  • gli eventuali precedenti provvedimenti o sentenze relativi alla candidatura.

Non ogni valutazione negativa è automaticamente illegittima.

Tuttavia, il giudizio può essere contestato quando emergono carenze istruttorie, motivazioni apparenti, contraddizioni, errori nella valutazione dei titoli o un’applicazione non corretta dei criteri previsti dalla normativa.

La nostra esperienza nei ricorsi per l’Abilitazione Scientifica Nazionale

Il Dipartimento Concorsi Pubblici dello Studio Legale Leone–Fell & C. assiste da tempo docenti e ricercatori universitari nell’impugnazione dei giudizi di non idoneità adottati nell’ambito delle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale.

L’assistenza riguarda sia i ricorsi davanti al TAR Lazio, competente per tali controversie, sia i giudizi di ottemperanza promossi nei casi di mancata esecuzione delle sentenze da parte dell’Amministrazione.

La nostra attività ha interessato candidature appartenenti a settori concorsuali molto diversi, tra cui:

  • scienze economiche;
  • scienze informatiche;
  • medicina;
  • scienze infermieristiche.

Questa esperienza ha consentito di sviluppare un metodo di lavoro che unisce la conoscenza della normativa e della giurisprudenza di settore a un’analisi puntuale del profilo scientifico del candidato.

Il nostro metodo di analisi

L’attività del Dipartimento si fonda su:

  • l’analisi sistematica dei giudizi individuali e collegiali della Commissione, finalizzata a individuare eventuali vizi di motivazione, istruttoria e logicità;
  • la ricostruzione, pubblicazione per pubblicazione, della coerenza tra il lavoro scientifico presentato e i criteri normativi di valutazione;
  • il monitoraggio costante della giurisprudenza del TAR Lazio in materia di ASN;
  • la verifica dei titoli dichiarati e della documentazione allegata alla candidatura;
  • l’eventuale proposizione del giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza favorevole;
  • la richiesta di nomina di un commissario ad acta, quando ne ricorrono i presupposti.

Come richiedere una valutazione del giudizio ASN

Chi ritiene di aver ricevuto un giudizio di non idoneità privo di un’adeguata valutazione dei titoli o delle pubblicazioni può richiedere un’analisi della propria posizione.

Il Dipartimento Concorsi Pubblici dello Studio Legale Leone–Fell & C. è disponibile a esaminare il caso concreto, verificando la presenza di eventuali vizi nella motivazione, nell’istruttoria o nell’applicazione dei criteri di valutazione.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo:

[email protected]



20/07/2026

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