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MMG – Risarcimento per disparità di trattamento

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MMG – Risarcimento per disparità di trattamento

Migliaia di medici in formazione in Medicina Generale subiscono una discriminazione economica rispetto ai colleghi che seguono altri corsi di Specializzazione medica.

Nella pratica, la borsa di studio percepita da uno specializzando in Medicina è di circa €.1.600,00 netti, esentasse e con copertura assicurativa inclusa. Differentemente, i giovani medici che frequentano il corso specifico di Medicina generale percepiscono circa €.960,00 euro al mese e, oltretutto, sono tenuti a pagare Irpef e Irap sul relativo importo.

A conti fatti, quindi, la borsa di studio degli specializzandi in Medicina generale pesa meno della metà rispetto a quella dei loro colleghi. E ciò, a fronte di un lavoro del tutto analogo: in entrambi i casi i medici in formazione superano un concorso pubblico preselettivo, frequentano diverse ore di formazione in reparto e di lezioni frontali, sostengono esami e visitano pazienti.

La prescrizione del diritto alla richiesta di adeguamento della borsa di studio è decennale, ed inizia a decorrere, secondo l’orientamento giurisprudenziale di legittimità ad oggi prevalente, dalla data di pubblicazione dell’ultima normativa conclusiva dell’iter di recepimento della normativa europea, avvenuta in Italia solo nel 2007. Addirittura, secondo un parere pro-veritate redatto nel 2018 dall’ex consigliere della Corte di Cassazione dott. Di Amato, la prescrizione decennale inizierebbe a decorrere dal 2011, anno in cui la normativa complessiva relativa alla remunerazione dei medici specializzandi ha trovato definitiva cristallizzazione. Ciò anche grazie all’ausilio delle numerose pronunce sia di merito che di legittimità che hanno permesso il consolidarsi del quadro normativo di riferimento, la mancata chiarezza del quale, era ed è da imputarsi esclusivamente al colpevole ritardo dello stato italiano nel formulare una normativa di recepimento.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”TIPOLOGIA DI RICORRENTE” color=”orange” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]

Possono aderire al Ricorso tutti i medici:

1) che hanno frequentato il corso a partire dal 01.01.2009. Per questa categoria di ricorrenti, che non abbiano inviato alla presidenza del Consiglio dei Ministri un qualsiasi atto interruttivo della prescrizione, il ricorso andrebbe notificato alla controparte, per evitare il compiersi della prescrizione, entro il 31.12.2018;

2) che hanno frequentato il corso a partire dall’ A.A. 1993, anno di equiparazione del corso di specializzazione in medicina generale agli altri corsi di specializzazione medica, e sino all’A.A. 2007. Per questa categoria di ricorrenti è necessario aver inviato alla presidenza del Consiglio dei Ministri un qualsiasi atto interruttivo della prescrizione entro il 31.12.2016, ed in tale caso il ricorso potrà ancora essere notificato tempestivamente alla controparte entro i dieci anni successivi alla ricezione dell’atto interruttivo;[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”NORMATIVA” color=”green” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]

  • Secondo le Direttive Europee, dal 1993 il Corso triennale di Medicina Generale è equiparabile in tutto e per tutto a quelli di Specializzazione Medica. Entrambi, infatti, condividono le stesse regolamentazioni in merito a orari di lavoro, turnazioni, esclusività e così via, e di conseguenza un impegno a tempo pieno con obbligo di frequenza che non consente lo svolgimento di attività lavorative esterne.
  • Il Corso di formazione specifica in Medicina Generale è stato previsto con la legge 30/07/1990 n. 212, in attuazione della direttiva n. 86/457/CEE ed è un titolo necessario per svolgere l’attività di Medico Chirurgo di Medicina Generale. E’ prevista una borsa di studio pari a quella prevista per gli specializzandi con il D.lgs n. 257/91.Dal 2006 si è creata un’evidente disparità di trattamento anche sotto il profilo remunerativo.

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La nostra azione legale mira a ottenere la differenza retributiva tra la borsa di studio percepita quale specializzando in Medicina Generale e quella ricevuta dai medici in formazione Specialistica a partire dall’anno 2006/2007, nonché la perequazione anche con riferimento alla tassazione IRPEF non dovuta, alla contribuzione ed ai costi sostenuti per l’assicurazione. La richiesta di rimborso per ciascun specializzando in MMG è stimato in circa 50.000 euro.

In caso di riconoscimento del diritto spettano:

  • Le differenze retributive per tutti gli anni di specializzazione non correttamente remunerati;
  • La tassazione Irpef non dovuta;
  • Il costo dell’assicurazione non dovuta;
  • Gli oneri contributivi ed assistenziali;
  • La rivalutazione monetaria e deli interessi legali.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”AUTORITÀ ADITA” color=”mulled_wine” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]Tribunale civile di competenza[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”TIPOLOGIA DI RICORSO E MODULISTICA” color=”vista_blue” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]

  • Collettivo
  • Individuale

In caso di ricorso collettivo le spese di adesione al l’azione hanno un costo individuale fisso forfettario pari ad €.500,00, compresi accessori di legge (CPA al 4% ed IVA al 22%), da corrispondersi al momento del conferimento dell’incarico allo studio legale, secondo le modalità meglio specificate nel modulo di adesione.

In caso, invece, di proposizione di ricorso individuale specifico per soggetto, la cui scelta ci si riserva di valutare caso per caso, il costo di adesione è pari ad €.1.500,00, compresi accessori di legge (CPA al 4% ed IVA al 22%) da corrispondersi al momento del conferimento dell’incarico allo studio legale.

In entrambi i casi, l’importo indicato non è comprensivo delle spese per l’instaurazione del giudizio comprendenti: contributo unificato, marche da bollo, spese per notifiche.

Inoltre, nel caso in cui dovesse essere riconosciuto il diritto del cliente al risarcimento dei danni nei limiti sopra indicati, si dovrà corrispondere un ulteriore importo fisso a titolo di onorari professionali pari ad €.5.000,00 oltre accessori di legge (CPA al 4% ed IVA al 22%), da corrispondersi al momento dell’effettiva percezione della somma.[/vc_column_text][vc_message message_box_color=”success” icon_fontawesome=”fa fa-check”]

Per aderire invia una mail a [email protected] e riceverai tutte le indicazioni

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