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Il limite d’età nei concorsi approda alla Corte di Giustizia europea

limite d'etàApproda alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la questione del limite d’età nell’accesso all’occupazione e l’eventuale discriminazione che ne deriva.

L’art. 6 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, “giustificazione delle disparità di trattamento collegate all’età”, stabilisce che gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, sul riconoscimento delle qualifiche professionali, stabilisce all’art. 2 che essa si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali (comma 1), mentre non si applica ai notai nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione (comma 4).

Ad esempio, l’accesso alla funzione notarile prevede il limite d’età a 50 anni. La questione adesso è capire se la disciplina sull’accesso all’esercizio della funzione notarile in uno Stato membro debba essere necessariamente oggetto di armonizzazione tra il diritto nazionale di quello Stato ed il diritto europeo.

In realtà, si potrebbe ritenere che l’ammissione al concorso per il conferimento dei posti notarili ai soli aspiranti che non hanno compiuto cinquanta anni alla data del bando di concorso, non si basi su alcuna oggettiva e ragionevole giustificazione ispirata da una finalità legittima.

In altri termini, la norma di legge dello Stato italiano pone una discriminazione relativa all’età, in assenza di una finalità legittima, comportando una disparità non consentita della direttiva CE.

Tale pronuncia vale per tutti i concorsi in cui il limite non possa ritenersi giustificato e che a nostro parere ci rientrano tutti i lavori che hanno ad oggetto mansioni di tipo intellettuale e che non si caratterizzano per una peculiare operatività del ruolo. Pertanto, anche il limite d’età per l’accesso alla carriera prefettizia è altrettanto ingiustificato e dunque illegittimo. 

Concorso a 200 prefetti, illegittimo il limite d’età: clicca qui per aderire al ricorso

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05/12/2019

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