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Banca d’Italia, perché è illegittimo l’anno di laurea e diploma

Banca d'ItaliaIl requisito previsto nella preselezione per titoli del concorso per 105 assunzioni nell’Area operativa, indetto dalla Banca di Italia, che assegna un punteggio maggiore a quei candidati che hanno conseguito la laurea più recentemente, secondo il nostro Studio legale è illegittimo.

Il motivo per cui hanno stabilito una simile attribuzione di punteggi, potrebbe sembrare quello di ricercare figure giovani, appena entrate nel mondo del lavoro. Ma non è così.

Se, ad esempio, un candidato non più giovanissimo ha conseguito la laurea in età adulta e da fuoricorso ottiene un punteggio maggiore di chi, con un’età anagrafica inferiore, ha conseguito la laurea nei tempi, ma ad esempio in anni precedenti rispetto al “ritardatario”, ottenendo così un punteggio più basso. Per la Banca risulterà dunque favorito il candidato più anziano e non certo quello più giovane.

Si tratta dunque di un criterio di selezione illegittimo proprio perché non risponde ad alcuna logica selettiva.

Lo stesso TAR del Lazio ha già affermato che «attribuire un punteggio così elevato avendo a riferimento solo la distanza dal conseguimento del dottorato di ricerca, non garantisce l’accesso ai giovani, posto che si può verificare il caso che un soggetto non sia propriamente giovane di età ma che si sia laureato in ritardo e abbia iniziato in ritardo la sua carriera scientifica, permettendo così di ottenere il massimo punteggio. (…) Ciò sta a significare che studenti “fuori ruolo” siano stati de facto indebitamente premiati rispetto a candidati che abbiano svolto il relativo corso di studi con maggiore continuità e soprattutto regolarità».

I giudici concludono, ritenendo che «la applicazione concreta di una simile disposizione (preferenza per la “minore anzianità di laurea”) disvela dunque una propria intrinseca irrazionalità dal momento che finisce per premiare studenti meno meritevoli (in quanto “fuori corso”) rispetto ad altri che, sebbene più giovani, abbiano invece terminato gli studi prima di loro ma senz’altro “in corso”: il tutto con inevitabile violazione dei principi posti a presidio dell’art. 97 Cost. e dunque con il principio meritocratico che, giocoforza, dovrebbe permeare l’intero sistema dei pubblici concorsi».

Per tale ragione, il nostro Studio legale sta attivando un ricorso per tutelare quanti possano essere svantaggiati dai requisiti previsti dalla preselezione.

15/06/2020

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