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Stabilizzazione precari e abuso dei contratti a termine – Nessun diritto al risarcimento

Stabilizzazione precari

Stabilizzazione dei precari e abuso dei contratti a termine: nessun diritto al risarcimento

Negli ultimi anni molti Comuni italiani si trovano a fronteggiare richieste di risarcimento da parte di ex lavoratori, che richiedono la stabilizzazione precari e lamentano l’abuso dei contratti a termine. La questione ruota intorno al cosiddetto danno comunitario, cioè l’indennità economica che il lavoratore può richiedere in caso di illegittima reiterazione di rapporti a tempo determinato.

Stabilizzazione precari – Il quadro normativo e giurisprudenziale

Secondo l’art. 36 del D.lgs. 165/2001, il ricorso ai contratti a termine nella Pubblica Amministrazione è ammesso solo per esigenze temporanee o eccezionali. In caso di abuso, la legge non consente la conversione automatica del rapporto, ma prevede un indennizzo economico.

La Corte di Cassazione, con le Sezioni Unite (sent. n. 5072/2016) e numerose pronunce successive, ha affermato che tale indennizzo serve a compensare l’impossibilità di ottenere la trasformazione del contratto in tempo indeterminato. Tuttavia, la stessa giurisprudenza ha chiarito che l’assunzione definitiva del lavoratore rappresenta una misura ben più satisfattiva del risarcimento per equivalente, in quanto elimina alla radice le conseguenze dell’abuso.

L’orientamento giurisprudenziale sul punto si può così sintetizzare: Quando il rapporto a termine si conclude con la stabilizzazione del dipendente nella stessa amministrazione, il risarcimento non è dovuto.

 Perché la stabilizzazione precari esclude il risarcimento?

Affinché la stabilizzazione abbia efficacia “sanante”, devono ricorrere due condizioni:

1. Deve essere disposta dalla stessa Amministrazione che ha reiterato i contratti a termine.

2. Deve derivare direttamente dall’abuso, ossia da specifiche procedure di stabilizzazione riservate al personale precario.

Quando queste condizioni sono rispettate – come nel caso del Comune di Castelbuono, che ha stabilizzato oltre cento unità di personale attraverso la procedura prevista dall’art. 20 del D.lgs. 75/2017 (c.d. Legge Madia) – il diritto al danno comunitario viene meno.

Lo ha ribadito di recente la Corte di Cassazione (ord. n. 32904/2023; ord. n. 13424/2024; ord. n. 19564/2024): la stabilizzazione “cancella tutte le conseguenze dell’abuso, senza necessità di ristoro pecuniario”.

L’argomento costituzionale: tutela del bilancio pubblico

Un ulteriore profilo difensivo, valorizzato nel parere, riguarda l’art. 81 della Costituzione: l’accoglimento indiscriminato di domande risarcitorie da parte del personale precario rischierebbe di compromettere l’equilibrio di bilancio degli enti locali, chiamati a garantire i servizi essenziali alla cittadinanza.

Il messaggio per i Comuni italiani è chiaro

Quando il precariato viene superato attraverso una stabilizzazione diretta e mirata, non sussiste alcun diritto al risarcimento del danno comunitario.

Questa interpretazione, ormai consolidata in giurisprudenza, consente agli enti locali di difendersi efficacemente da pretese economiche ingiustificate e di valorizzare la scelta politica e amministrativa della stabilizzazione come rimedio pienamente satisfattivo e conforme al diritto europeo.



22/09/2025

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