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Rinuncia agli studi in un’università telematica: le rette dopo il recesso non sono dovute

Rinuncia agli studi in un'università telematica: le rette dopo il recesso non sono dovute

Hai fatto la rinuncia agli studi in un’università telematica, ma l’ateneo continua a chiederti il pagamento delle rette degli anni successivi? Non sei l’unico. Il Consiglio di Stato ha confermato, con la sentenza n. 2906 del 27 marzo 2024, che un’università non può subordinare gli effetti del tuo recesso al pagamento di rette relative a periodi in cui non hai più frequentato. Se stai ricevendo solleciti, minacce di segnalazione o un decreto ingiuntivo dopo aver comunicato la rinuncia, in questo articolo trovi cosa dice la legge e come puoi difenderti.

Il caso che ha fatto giurisprudenza: la sanzione all’Università Unicusano

Tutto nasce da un provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) del 15 gennaio 2020, che ha sanzionato l’Università Niccolò Cusano Telematica per 250.000 euro complessivi. L’Autorità ha contestato due violazioni del Codice del Consumo: 200.000 euro per aver ostacolato il diritto di recesso degli studenti e 50.000 euro per aver imposto un foro competente diverso da quello di residenza del consumatore, in violazione dell’art. 66-bis.

Il meccanismo contestato è semplice da riconoscere, perché è comune a molti atenei telematici. Il regolamento prevede che l’iscrizione si rinnovi automaticamente di anno in anno fino al completamento del corso di studi. La rinuncia, pur avendo formalmente “effetto immediato”, viene di fatto subordinata al pagamento integrale delle rette, comprese quelle maturate dopo la comunicazione del recesso. Il risultato è che lo studente resta agganciato al contratto finché non paga, anche per anni che non frequenterà più.

L’università ha impugnato la sanzione davanti al TAR Lazio, che l’ha confermata con la sentenza n. 1999/2021. È seguito l’appello al Consiglio di Stato, respinto con la sentenza n. 4498/2023. Infine l’ateneo ha tentato la revocazione di quest’ultima pronuncia, dichiarata inammissibile dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2906/2024: la sanzione AGCM è quindi definitiva.

Perché il rinnovo automatico dell’iscrizione è una pratica scorretta

Il punto centrale della decisione riguarda la qualificazione giuridica della condotta. Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’università telematica, offrendo servizi formativi a pagamento, agisce come ‘professionista’ ai sensi dell’art. 18 del Codice del Consumo. Di conseguenza, allo studente si applicano le stesse tutele riconosciute a qualunque consumatore.

Su questa base, i giudici hanno ritenuto che il meccanismo di rinnovo automatico, unito alla subordinazione del recesso al pagamento delle rette future, costituisca una pratica commerciale aggressiva ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo. Come ha scritto il Consiglio di Stato, un servizio come quello universitario è “di rilevante interesse pubblico” e “coinvolge diritti costituzionali della persona”: per questo le informazioni sul recesso devono essere chiare, trasparenti e prive di ambiguità.

I giudici hanno anche respinto la tesi difensiva dell’ateneo, secondo cui non sarebbero mai state pretese somme maturate dopo la rinuncia. Il Consiglio di Stato ha osservato che la stessa disciplina regolamentare interna, prevedendo che il recesso “ha effetto immediato” ma è “subordinato al regolare pagamento delle rette”, realizza di fatto un rinnovo automatico con obbligazioni economiche a carico dello studente anche per il periodo successivo alla rinuncia.

Quali somme puoi rifiutarti di pagare

La distinzione tracciata dalla giurisprudenza è netta e ti riguarda direttamente se ti trovi in questa situazione.

L’università telematica può pretendere solo le rette già maturate per il periodo che hai effettivamente frequentato prima di comunicare la rinuncia agli studi. Su queste somme, se non le hai pagate, l’ateneo può agire con gli strumenti ordinari, incluso il decreto ingiuntivo.

L’università telematica non può invece pretendere le rette relative agli anni accademici successivi alla tua rinuncia, per servizi che non hai fruito e che non hai più intenzione di fruire. Richiederle, subordinando a questo pagamento l’efficacia del recesso, è una pratica commerciale scorretta secondo il principio ormai consolidato dal Consiglio di Stato. La stessa pronuncia ricorda che “nulla esclude che l’Autorità proceda anche nei confronti di altri Atenei in caso di analoghe clausole”: il problema non riguarda solo Unicusano, ma qualunque ateneo che adotti regolamenti con clausole analoghe di rinnovo automatico.

Cosa fare se hai ricevuto un sollecito o un decreto ingiuntivo

Se ti trovi in questa situazione, la prima cosa da fare è recuperare la documentazione: la comunicazione con cui hai formalizzato la rinuncia agli studi, la ricevuta di invio (raccomandata o PEC) e ogni sollecito o atto ricevuto successivamente. Questi elementi permettono di stabilire con precisione da quando decorre il tuo recesso e quali somme, se ve ne sono, restano effettivamente dovute.

Se hai già pagato rette maturate dopo la rinuncia, puoi valutare una richiesta di rimborso. Se hai ricevuto un decreto ingiuntivo per importi successivi al recesso, è possibile proporre opposizione facendo valere la nullità della clausola di rinnovo automatico e la giurisprudenza ormai definitiva sul punto. Va inoltre verificato il foro indicato nel contratto: se non coincide con quello di tua residenza o domicilio, la clausola è nulla per violazione dell’art. 66-bis del Codice del Consumo.

Come possiamo aiutarti

Lo Studio Leone-Fell segue casi di studenti bloccati nella rinuncia agli studi da clausole di rinnovo automatico e richieste di pagamento indebite. Se hai ricevuto solleciti, minacce di segnalazione a società di recupero crediti o un decreto ingiuntivo dopo aver comunicato la tua rinuncia, contattaci per una valutazione della tua posizione.



17/09/2026

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