Cerca

Collaboratori Covid sottopagati: il Tribunale di Palermo condanna l’Ospedale Villa Sofia-Cervello

Collaboratori Covid sottopagati: il Tribunale di Palermo condanna l’Ospedale Villa Sofia-Cervello

Se sei tra i collaboratori Covid reclutati dalle aziende sanitarie siciliane nel 2021, questa notizia ti riguarda da vicino. Il Tribunale di Palermo, sezione lavoro, ha stabilito che il compenso orario lordo previsto dall’avviso pubblico (22 euro nei casi esaminati) spetta per intero al collaboratore. Non rappresenta il costo complessivo per l’ente, contributi a carico del committente compresi. Con due sentenze depositate nei primi giorni di ottobre 2026, il giudice ha dato ragione ai collaboratori dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello.

Collaboratori Covid: il contesto dell’avviso regionale

Durante l’emergenza Covid-19 le aziende sanitarie siciliane hanno reclutato personale tecnico e amministrativo. Lo hanno fatto con un avviso pubblico regionale, bandito il 4 gennaio 2021 con delibera n. 1 dell’Azienda capofila, il Policlinico «G. Martino» di Messina.

I professionisti selezionati hanno lavorato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o libero-professionali. Si occupavano di tracciamento dei contagi, gestione informatizzata dei dati e supporto al piano vaccinale, oltre ad altre attività legate alla pandemia.

L’articolo 5 dell’avviso prevedeva un «compenso omnicomprensivo lordo orario» diverso per ciascun profilo. Erano 24 euro per collaboratori amministrativi, ingegneri, educatori professionali e assistenti sociali, 22 euro per gli assistenti periti informatici e 20 euro per gli assistenti amministrativi. Lo stesso importo compariva nei contratti individuali.

Il problema: una paga oraria più bassa di quella pattuita

Al termine dell’incarico, alcuni collaboratori di Villa Sofia-Cervello hanno esaminato con attenzione i cedolini. Hanno scoperto che la paga oraria di partenza non corrispondeva a quella pattuita. Gli importi oscillavano tra circa 16,65 e 17,56 euro l’ora, invece dei 22 previsti.

Inoltre, il confronto con colleghi della stessa qualifica in servizio presso l’ASP di Palermo ha chiarito un punto. Lì il cedolino partiva correttamente da 22 euro lordi. Sui cedolini risultavano poi trattenute che, secondo i ricorrenti, davano luogo a una duplicazione.

Una relazione tecnica di un consulente del lavoro ha ricostruito il meccanismo. L’Azienda aveva trattato i 22 euro come costo complessivo per l’ente, comprensivo dei contributi a carico del datore di lavoro. Aveva quindi sottratto quella quota prima di calcolare il compenso. Di conseguenza, il collaboratore si ritrovava con una base lorda più bassa del dovuto.

La decisione del Tribunale di Palermo sul compenso lordo

Il giudice ha ritenuto la tesi dell’Azienda non sostenibile sul piano interpretativo. Nel linguaggio comune e tecnico, «compenso» indica il corrispettivo della prestazione. Il compenso «lordo» comprende gli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore.

I cosiddetti oneri riflessi, cioè i contributi a carico del committente, non fanno parte del compenso. Si calcolano in percentuale sul compenso e spettano agli enti previdenziali, non al collaboratore. Insieme costituiscono il costo complessivo del lavoro per l’ente.

Inoltre, né il contratto né l’avviso contengono, secondo il Tribunale, alcun elemento che indichi i 22 euro come costo totale del personale. L’aggettivo «omnicomprensivo» ha un altro significato. Indica che il compenso assorbe ogni altra voce retributiva, come indennità o extra, data la natura emergenziale di quei rapporti.

Quell’aggettivo non serviva a includere nel compenso del collaboratore costi che la legge pone a carico del committente, «in modo anomalo e del tutto inusuale».

Cosa deve pagare l’Azienda

Nelle due cause decise, il Tribunale ha condannato l’Azienda a:

  • pagare ai collaboratori le differenze retributive, nell’ordine di circa 17.000 euro ciascuno, oltre a interessi e rivalutazione;
  • regolarizzare la posizione contributiva dei lavoratori (in uno dei casi il giudice ha quantificato i contributi dovuti all’INPS in circa 4.900 euro);
  • rimborsare le spese legali e, dove disposta, la consulenza tecnica d’ufficio.

Il Tribunale ha inoltre richiamato un proprio precedente conforme, la sentenza n. 5212/2026. Questo segnala un orientamento che si va consolidando.

L’indennità DIS-COLL: domanda dichiarata improponibile

I ricorrenti avevano chiesto anche che l’INPS ricalcolasse l’indennità di disoccupazione DIS-COLL sul compenso corretto. Il giudice ha dichiarato questa domanda improponibile, per un motivo di natura procedurale.

Prima di rivolgersi al giudice, infatti, chi contesta una prestazione previdenziale deve presentare domanda all’ente. In questo caso la maggiore retribuzione era arrivata all’attenzione dell’INPS solo in sede giudiziale. Il giudice non è quindi entrato nel merito della questione.

Resta però aperta una strada. Dopo l’accertamento delle differenze retributive, è possibile presentare ora istanza amministrativa all’INPS.

Perché la vicenda conta per i collaboratori Covid

La questione riguarda un meccanismo di calcolo applicato a una platea di collaboratori reclutati con lo stesso avviso regionale. La lettura del Tribunale chiarisce un principio generale. Un compenso «lordo» pattuito nel contratto è la base su cui calcolare le trattenute del lavoratore. Non include i contributi a carico del committente.

Per questo motivo ti consigliamo di controllare i tuoi cedolini, se hai lavorato con contratti analoghi durante l’emergenza. Confronta la paga oraria di partenza con quella indicata nell’avviso e nel contratto. Le differenze possono essere rilevanti.

L’assistenza legale dello Studio Leone-Fell

I collaboratori sono stati assistiti dallo Studio Legale Leone-Fell & C., con gli avvocati Francesco Leone e Simona Fell, soci fondatori, e l’avvocato Davide Ignazio Marceca. Il ricorso si è basato sulla relazione tecnica del consulente del lavoro, che ha individuato l’errore alla base dell’elaborazione dei cedolini. In una delle due cause il giudice ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio contabile, che ha confermato il calcolo delle differenze dovute.

«Queste sentenze riconoscono un diritto che era scritto nell’avviso pubblico e nei contratti. Il giudice ha respinto un’interpretazione che avrebbe fatto gravare sul collaboratore un costo che la legge pone a carico del committente. Invitiamo chi ha lavorato con contratti analoghi durante l’emergenza a verificare i propri cedolini: le differenze possono essere rilevanti.» (Avv. Francesco Leone, Studio Legale Leone-Fell & C.)

Le sentenze sono di primo grado e le parti possono ancora proporre appello. Per una verifica del tuo caso, contatta lo Studio Leone-Fell.



12/10/2026

Categorie
small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Società

Inserisci I Dati E Ricevi La Diffida Pronta Con I Tuoi Dati!

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Impresa individuale

Inserisci i dati e Ricevi la diffida pronta con i tuoi dati!