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Abilitazione forense: gravi illegittimità a Firenze e Messina

L’esame di abilitazione forense ancora nel caos. La Corte d’Appello di Firenze, che ha esaminato i candidati di Salerno, e la Corte d’Appello di Messina, che ha esaminato quelli de L’Aquila, erano composte in maniera illegittima in seduta plenaria, ovvero in sede di recepimento dei criteri della Commissione centrale. Mancava infatti una delle due componenti obbligatorie previste dalla normativa vigente.

A Messina si sono riuniti i soli presidenti, tutti avvocati, di tutte le sottocommissioni, come si evince anche dai verbali che il nostro staff legale ha esaminato. Per Firenze la necessaria compresenza delle due componenti, previste nel nuovo esame, non è stata rispettata in sede di adunanza plenaria per le seguenti commissioni: 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Nonostante il numero delle componenti obbligatorie sia passato da tre a due, nelle commissioni di Messina e Firenze tale numero non è stato comunque rispettato, inficiando inevitabilmente il corretto svolgimento delle prove.

Il decreto del 13 marzo, infatti, non prevede la necessaria presenza in seno a ciascun organo esaminatore delle tre componenti professionali (magistrati, professori, avvocati) previste dalla normativa generale. Ciò in quanto la normativa emergenziale in particolare prevede «Le sottocommissioni di cui all’articolo 22, quarto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e all’articolo 47, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ed il residuo membro, effettivo e supplente, è individuato tra magistrati, anche militari prioritariamente in pensione, o tra professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione, o tra ricercatori a tempo determinato, in materie giuridiche, di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali. Il presidente è un avvocato».

La stessa illegittimità era stata già contestata lo scorso anno a Palermo. Il nostro studio legale aveva proposto ricorso per i candidati che non avevano superato l’esame. I giudici del Tar, con sentenze brevi, hanno accolto le nostre tesi e disposto la ripetizione della prova per tutti i ricorrenti che non avevano superato la prova. Riteniamo pertanto che anche quest’anno le illegittimità riscontrate possano essere contestate in sede di ricorso ottenendo la ripetizione della prova per i candidati illegittimamente esclusi.

Tutti i candidati bocciati che hanno sostenuto la prova orale con le commissioni elencate potranno proporre ricorso e sostenere nuovamente la prova alla presenza di una commissione in diversa formazione.

Per maggiori informazioni e per aderire al ricorso clicca qui



19/07/2021

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