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Approfondimenti, eccesso di potere per disparità di trattamento

Eccesso di potere per disparità di trattamento

La disparità di trattamento è sinonimo di eccesso di potere solo quando vi sia un’assoluta identità di situazioni oggettive, che valga a testimoniare l’irrazionalità delle diverse conseguenze tratte dall’amministrazione.

norma_default200Con la sentenza 30 gennaio 2017 n. 644, il T.A.R. Campania si è pronunciato sull’impugnazione di un’ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri recante la disciplina degli ormeggi delle unità navali adibite al trasporto passeggeri – di piccolo tonnellaggio – che effettuano attività turistico-ricreativa nel porto di Capri. Detta ordinanza era stata emanata per far fronte ad alcune criticità riscontrate nel porto di Capri, connesse sia alla disciplina degli accosti, dei collegamenti di linea e non di linea e ad attività turistico-ricreative che alla gestione dei flussi di traffico personale e veicolare nelle ristrette banchine portuali, le quali, specialmente nel periodo estivo, spesso sono congestionate.
Secondo la prospettazione della società ricorrente, l’ordinanza impugnata sarebbe affetta da eccesso di potere, con particolare riguardo al profilo della disparità di trattamento tra essa istante e altra impresa, in quanto finirebbe con favorire quest’ultima.
Il Collegio campano ha affermato che sebbene le due società svolgessero la medesima in attività di cd. battellaggio turistico intorno all’isola di Capri, lo facevano in un contesto e con presupposti completamente diversi. Ed invero, l’una era titolare di un’area in concessione di non trascurabile estensione, presso la quale poteva effettuare gli accosti per l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri, mentre l’altra, priva di un’area in concessione in godimento esclusivo, poteva effettuare detti accosti solo presso i moli e con le modalità stabilità dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri.
200-posti-in-piu-696x298Secondo i giudici, deve essere, quindi, esclusa in radice la configurabilità dell’eccesso di potere, declinato secondo le figure sintomatiche della disparità di trattamento o dell’ingiustizia manifesta, non ricorrendo, nel caso di specie, né situazioni identiche o analoghe, alle quali l’Amministrazione abbia applicato trattamenti diversi, né il caso inverso, che sussiste quando, in presenza di situazioni diverse, l’Amministrazione opera un uguale trattamento. La disparità di trattamento è, infatti, sinonimo di eccesso di potere solo quando vi sia un’assoluta identità di situazioni oggettive, che valga a testimoniare dell’irrazionalità delle diverse conseguenze tratte dall’amministrazione.

Giuseppe Bruno per Norma.dbi.it

19/04/2017

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