Cerca

Assegnazione temporanea 42-bis: il TAR Toscana ordina il riesame del diniego

Assegnazione temporanea 42-bis: il TAR Toscana ordina il riesame del diniego

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, con ordinanza del 7 maggio 2026, ha accolto la domanda cautelare proposta dal nostro studio nell’interesse di un dipendente della Polizia di Stato.

Il TAR ha ordinato al Ministero dell’Interno di rivalutare entro trenta giorni l’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001, precedentemente rigettata.


Il caso

Il nostro assistito, appartenente al Compartimento Polizia Stradale Toscana, aveva presentato istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001.

In particolare, aveva chiesto di essere trasferito presso la Sottosezione Autostradale di Buonfornello (PA) o, in subordine, presso uno qualsiasi degli uffici della Questura di Palermo, al fine di poter stare vicino ai propri figli e alla propria famiglia.

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza aveva tuttavia definitivamente rigettato l’istanza con provvedimento notificato il 3 febbraio 2026, facendo leva sulla carenza di organico della sede di provenienza del ricorrente e sulle generiche esigenze di servizio degli uffici coinvolti.


I vizi: motivazione carente e istruttoria incompleta

Dopo aver acquisito tramite istanza di accesso agli atti tutta la documentazione propedeutica al diniego, abbiamo individuato le carenze fondamentali che inficiavano l’intera valutazione dell’Amministrazione.

In primo luogo, la carenza di organico della sede di servizio del ricorrente, quantificata in sole due unità, non era riferita allo specifico ruolo da lui ricoperto, ma all’organico complessivo: un dato grezzo e privo di reale valenza comparativa.

In secondo luogo, il provvedimento non indicava in modo puntuale le esigenze di servizio che sarebbero state negativamente incise dall’assegnazione, né rappresentava l’impossibilità di farvi fronte con idonee misure organizzative.

In terzo luogo — e forse il vizio più grave — la sede di ambita destinazione, la Sottosezione Autostradale di Buonfornello, presentava una ben più rilevante carenza di organico, pari a 13 unità, di cui 3 nello specifico ruolo del ricorrente. Tuttavia, non era mai stata previamente interpellata dall’Amministrazione procedente, così come documentato dalla stessa Questura di Palermo.


La decisione del TAR Toscana sull’assegnazione temporanea 42-bis

Il TAR Toscana – Sezione Prima, con ordinanza del 7 maggio 2026, n. 00270/2026, ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, ordinando all’Amministrazione di rivalutare l’istanza entro trenta giorni.

Il Tribunale ha affermato che:

«non è stato effettuato un adeguato raffronto tra le necessità organiche e di servizio delle sedi interessate che, ai sensi dell’art. 45, co. 31-bis, del d.lgs. n. 95/2017, possono giustificare il diniego della domanda di assegnazione temporanea ex art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001»

Il Tribunale ha altresì precisato che l’Amministrazione, nella rivalutazione, dovrà tenere in specifica considerazione tutti gli elementi richiesti dalla normativa applicabile.

Dovrà inoltre considerare ogni ragionevole misura organizzativa che consenta di soddisfare le esigenze di tutela e di sostegno della maternità e della paternità.


Cosa significa questa ordinanza per i dipendenti delle Forze dell’Ordine

Questa pronuncia afferma un principio di grande importanza: il diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 non può fondarsi su valutazioni generiche o incomplete.

L’Amministrazione è tenuta a effettuare un confronto reale e specifico tra le esigenze delle sedi coinvolte. Deve inoltre interpellare preventivamente la sede di destinazione e motivare in modo puntuale l’impossibilità di adottare misure organizzative alternative.

Dati riferiti all’organico complessivo, senza distinzione per ruolo e qualifica, non sono sufficienti a giustificare un rigetto.


Hai ricevuto un diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis?

Se sei un dipendente della Polizia di Stato, delle Forze Armate o di altro Corpo e ti è stato negato il diritto all’assegnazione temporanea per ragioni di tutela della genitorialità, è importante valutare tempestivamente la tua posizione.

Lo Studio Leone Fell è specializzato nella tutela dei dipendenti pubblici, in particolare delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate, nei procedimenti amministrativi e nei ricorsi giurisdizionali.

Analizziamo la tua situazione e valutiamo insieme le concrete possibilità di ricorso.



21/05/2026

Categorie
small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Società

Inserisci I Dati E Ricevi La Diffida Pronta Con I Tuoi Dati!

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Impresa individuale

Inserisci i dati e Ricevi la diffida pronta con i tuoi dati!