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Assegnazione temporanea da Trapani a Palermo, nostra vittoria al Cga!

Vittoria al Cga della Regione siciliana per un militare, nostro ricorrente, a cui era stata negata l'assegnazione temporanea da Trapani a Palermo per assistere la figlioletta di due anni affetta da una patologia rara.

L’assegnazione temporanea

Se sei un dipendente pubblico e hai un figlio minore di tre anni, se lavori per una pubblica amministrazione e non vuoi perderti i primi anni della sua vita, puoi chiedere l’assegnazione temporanea nella città di residenza della tua famiglia.

L’art. 42bis del d.lgs 151/2001 prevede infatti che «Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione».

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Il caso

Un militare dell’Esercito italiano, in servizio permanente presso la città di Trapani, aveva chiesto di essere assegnato temporaneamente a Palermo, città di residenza della sua famiglia. Il militare, sposato con un’agente di polizia penitenziaria, ha due figlie, di cui la più piccola di appena 2 anni, è affetta da una rara patologia genetica e bisognosa di cure.

Nella richiesta il militare ha spiegato di non potere più sostenere i tempi di trasferta giornalieri anche alla luce di una carenza assoluta di mezzi pubblici efficaci e ha spiegato l’impossibilità della moglie, per colpa di estenuanti turnazioni orarie, di far fronte da sola alle esigenze delle due bimbe.

La sua richiesta è stata respinta per non meglio definite esigenze organiche degli uffici che sarebbero stati interessati dal trasferimento. Vista l’infondatezza, il militare si è rivolto al nostro studio legale per contestare il diniego e proporre ricorso al Tar, chiedendo il trasferimento immediato e documentando le proprie esigenze personali.

I giudici del Tar Palermo, svolgendo un esame del tutto sommario, hanno respinto la richiesta cautelare. Pertanto, abbiamo proposto appello al Cga che ha accolto il ricorso e disposto l’immediato trasferimento del nostro ricorrente!

 

La decisione dei giudici

I Giudici, oltre a rilevare l’assoluta prevalenza dell’interesse della minore, hanno evidenziato che il ruolo del militare “fuciliere” non potesse essere ritenuto indispensabile per l’ufficio essendo genericamente impiegabile in qualsiasi mansione. Quindi, anche in assenza di un posto vacante in medesima posizione retributiva, il Cga ha ritenuto possibile lo spostamento immediato a Palermo, autorizzando il ricorrente a lavorare addirittura in smart working dal 15esimo giorno decorrente dalla pubblicazione dell’ordinanza e senza un previo assenso della Pubblica amministrazione!

 

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17/10/2023

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