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Assenza ingiustificata, licenziamento illegittimo se il CCNL prevede sanzioni conservative

Assenza ingiustificataAssenza ingiustificata, illegittimo il licenziamento se il CCNL prevede sanzioni conservative

Un licenziamento disciplinare in tronco intimato il 25 ottobre 2012 da una azienda nei confronti di un lavoratore per una “assenza ingiustificata protratta per tre giorni e non comunicata al datore di lavoro”. Su questa vicenda, ormai piuttosto frequente nella prassi, si è espressa la Corte di Cassazione.

Assenza ingiustificata, la pronuncia della Cassazione

Deve considerarsi illegittimo il licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata di tre giorni, qualora il CCNL di riferimento preveda la sanzione espulsiva, peraltro con preavviso, nel caso in cui il dipendente per oltre cinque giorni di seguito abbia sostenuto assenze ingiustificate.

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza 7 luglio 2016 n. 13787, ha così respinto il ricorso del datore di lavoro ribadendo il principio già affermato in sede di legittimità. Invero, in materia di licenziamenti disciplinari deve escludersi che, ove un determinato comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia contemplato dal contratto collettivo come integrante una espressa infrazione disciplinare cui corrisponda una sanzione conservativa, esso possa formare oggetto di una autonoma e più grave valutazione da parte del giudice, salvo il caso – certamente non ricorrente nella vicenda – che non si accerti che le parti avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva.

Assenza ingiustificata, valutare le motivazioni del licenziamento

Ad avviso dei Giudici, tale principio deve essere ribadito anche alla luce dell’art. 30, co. 3, della L. n. 183/2010, secondo il quale “nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi“.

Assenza ingiustificata, conferme nella Tutela del lavoratore per licenziamenti illegittimi

Ulteriori conferme si trovano nella “Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo” introdotta dalla L. n. 92/2012 che ha modificato l’art. 18 della L. n. 300/1970, il cui quarto comma prevede la cd. tutela reintegratoria “attenuata” nelle ipotesi in cui il giudice “accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro… perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base della previsione dei contratti collettivi”.
Sicché in tali casi, il licenziamento è per legge privo di giustificazione, essendo il datare di lavoro vincolato dalla disposizione collettiva, non potendo derogarla in peius nei confronti del lavoratore; né tale vincolo può essere aggirato invocando una “grave insubordinazione” insussistente nella specie.

Per qualunque informazione contattaci tramite la sezione “Raccontaci il tuo caso”.

25/07/2016

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