Uno studente al secondo anno di Medicina, proveniente da un precedente corso di laurea, è stato escluso dalla graduatoria definitiva per l’ottenimento di una borsa di studio per insufficienza di crediti, in quanto l’ateneo aveva calcolato anche gli anni precedenti e non quelli effettivi nel nuovo corso di studi. Non ritenendo corretta la sua esclusione ha proposto ricorso e il Tar Campania ha accolto!
Lo studente, dopo aver sostenuto e superato il test d’ingresso per accedere a Medicina, aveva chiesto la convalida degli esami precedentemente sostenuti a Biotecnologie, ma dei 55 cfu conseguiti, gliene erano stati riconosciuti solo 10.
Nonostante la pregressa carriera, aveva deciso di immatricolarsi comunque al primo anno e, al secondo anno, aveva partecipato al bando per la borsa di studio, ma l’Amministrazione non ha ritenuto sufficienti i crediti maturati dal ricorrente sul presupposto della ritenuta applicabilità dei requisiti richiesti per gli iscritti al terzo anno di corso (per i quali veniva richiesto il conseguimento di almeno 80 crediti formativi) e non già per gli iscritti al secondo anno, in altri termini valutando la posizione del ricorrente tenendo conto dei tre anni di immatricolazione complessivamente considerati, piuttosto che dei due per i quali risultava essere iscritto.
“Nel caso di uno studente che abbia avuto un corso di studi “non lineare”, ad esempio passando attraverso una rinuncia ad un precedente percorso di studi, con successiva nuova immatricolazione al primo anno di un diverso dipartimento – scrivono i giudici – (…) per il calcolo dei crediti formativi universitari ai fini dell’attribuzione di borse di studio in relazione al requisito del merito, è necessaria una precisa disposizione che preveda il computo di tutti gli anni di immatricolazione, ivi compresi quelli svolti presso altri dipartimenti, riconoscendo i crediti formativi maturati nella pregressa carriera universitaria e che consideri quindi come utile, ai fini del detto computo, il c.d. “anno assoluto di iscrizione”, o che al contrario consideri esclusivamente l’anno di immatricolazione presso il nuovo dipartimento, ritenendo sufficienti i crediti formativi effettivamente maturati a partire da tale nuova iscrizione”.
I giudici del Tar accolgono il ricorso e obbligano l’Amministrazione a rivalutare la posizione del ricorrente in modo da considerare per intero il percorso accademico effettivamente svolto a fini dell’assegnazione delle borse di studio in questione, o tenendo conto di tutti i crediti formativi dal medesimo maturati durante tutti i suoi anni di iscrizione ai due dipartimenti presso cui ha svolto attività universitaria o, in alternativa, valutando solo il suo percorso accademico nell’ultimo dipartimento dal medesimo frequentato, ma considerando come primo anno di iscrizione quello effettivo e non quello convenzionale.
Pertanto, chiunque abbia un percorso di studi non lineare e risulti fuori corso o immatricolato in anni precedenti e desideri regolarizzare la propria posizione può contattare il nostro studio inviando una mail a [email protected]
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09/02/2021