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Concorsi, minore anzianità di laurea: il Tar premia i più meritevoli

anzianità di laureaAveva partecipato al concorso per il Corso di formazione specifica in Medicina generale, MMG 2019, indetto dalla Regione Sicilia, ottenendo un punteggio di 73 su 100, non sufficiente all’immatricolazione, ma ha chiesto al Tar di rivedere la sua posizione in merito alla minore anzianità di laurea. I giudici del Tar Sicilia hanno accolto la sua istanza e ordinato la rimodulazione della graduatoria!

Alla pubblicazione della graduatoria, la ricorrente ha appreso di essersi collocata al posto n. 175 della graduatoria, non riuscendo a conquistare uno dei 140 posti banditi in Sicilia.

In realtà, l’ultimo borsista vincitore si trova in posizione n. 140, con 74 punti, a solo 1 punto dalla ricorrente. Inoltre, in ragione della rinuncia di numerosi candidati collocatisi in posizione superiore, la graduatoria concorsuale è stata scorsa, per cui molti candidati concorrono per i medesimi posti.

Le posizioni dalla n. 145 alla n. 175 sono infatti occupate da coloro che hanno conseguito, come la ricorrente, il punteggio di 73/100, ma sono stati collocati nelle posizioni più avanzate in ragione del criterio preferenziale previsto dall’art. 10, comma 5, del bando di concorso della Regione Sicilia, secondo cui “in caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea e, a parità di anzianità di laurea, chi ha minore età (art. 9, comma 2 del DM Salute 7.3.2006)”.

Con il ricorso, si contesta proprio tale clausola del bando che di fatto penalizza gli studenti più meritevoli. I giudici del Tar Sicilia hanno già accolto identici ricorsi, affermando “l’irragionevolezza e l’illegittimità di tale criterio di preferenza, e chiarendo che “l’applicazione concreta di una simile disposizione (preferenza per la “minore anzianità di laurea”) disvela dunque una propria intrinseca irrazionalità dal momento che finisce per premiare studenti meno meritevoli (in quanto “fuori corso”) rispetto ad altri che, sebbene più giovani, abbiano invece terminato gli studi prima di loro ma senz’altro “in corso”: il tutto con inevitabile violazione dei principi posti a presidio dell’art. 97 Cost. e dunque con il principio meritocratico che, giocoforza, dovrebbe permeare l’intero sistema dei pubblici concorsi; non è un caso infatti che l’art. 3, comma 7, della legge n. 127 del 1997, abbia unicamente previsto, quale titolo di preferenza tra due o più candidati con pari punteggio al termine delle prove concorsuali, la più giovane età. Senza nulla aggiungere circa il momento relativo al conseguimento del titolo di studio, pena il probabile concretizzarsi di situazioni simili a quella del caso di specie”.

Per tali ragioni, il Tar Sicilia accoglie il ricorso e obbliga l’amministrazione a ripubblicare la graduatoria aggiornando le posizioni in base al solo criterio relativo “alla più giovane età”.

Pertanto, chiunque sia stato penalizzato per l’anzianità di laurea può contattare il nostro Studio, inviando una mail a [email protected], e ottenere la dovuta tutela!

30/11/2020

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