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Classi di concorso accorpate: il TAR Calabria esclude il punteggio per diversa classe

Classi di concorso accorpate: il TAR Calabria esclude il punteggio per diversa classe

L’attribuzione del punteggio per le idoneità conseguite nei precedenti concorsi ordinari, anche nell’ambito delle classi di concorso accorpate, rappresenta uno dei profili più delicati delle procedure concorsuali bandite nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Negli ultimi mesi, infatti, si è registrata una significativa difformità interpretativa tra gli Uffici Scolastici Regionali in merito all’applicazione del punto B.4.1 dell’Allegato B al DDG n. 3059 del 10 dicembre 2024, con evidenti ripercussioni sulla formazione delle graduatorie di merito.

Su tale questione è recentemente intervenuto il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, che, con sentenza pubblicata il 16 marzo 2026, ha accolto il ricorso di una candidata, annullando la graduatoria nella parte in cui era stato attribuito il punteggio previsto dal criterio B.4.1 anche a candidati risultati idonei in una diversa classe di concorso appartenente al medesimo accorpamento.

Il criterio B.4.1: cosa prevede la normativa

L’Allegato B al D.M. n. 205/2023, richiamato dal DDG n. 3059/2024, attribuisce 12,50 punti per l’«inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto».

È proprio il significato da attribuire all’espressione “specifico posto” ad aver generato il contrasto interpretativo.

La questione riguarda, in particolare, il riconoscimento del punteggio nell’ambito delle classi di concorso accorpate.

Secondo alcuni Uffici Scolastici Regionali, l’accorpamento delle classi di concorso introdotto dal D.M. n. 255/2023 consentirebbe di riconoscere tale punteggio anche quando il precedente concorso sia stato superato per l’altra classe ricompresa nell’accorpamento.

Altri Uffici, invece, hanno ritenuto che il punteggio possa essere attribuito esclusivamente ai candidati che abbiano superato il concorso riferito alla medesima classe di concorso oggetto della procedura selettiva.

L’assenza di un chiarimento ministeriale ha così determinato una evidente disomogeneità applicativa nell’ambito di una procedura concorsuale nazionale, con candidati valutati secondo criteri differenti a seconda della regione competente.

Classi di concorso accorpate: l’accorpamento non unifica le procedure concorsuali

La sentenza del TAR Calabria affronta direttamente il rapporto tra il D.M. n. 255/2023 e la disciplina dei concorsi.

Il Collegio osserva che il decreto ministeriale che ha disposto l’accorpamento di alcune classi di concorso stabilisce espressamente che resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di primo e di secondo grado e che nelle procedure concorsuali continuano a essere formate graduatorie distinte per ciascun ruolo.

Secondo il TAR, tale previsione impedisce di ritenere che l’accorpamento delle classi produca automaticamente effetti anche sul piano delle procedure concorsuali.

L’accorpamento, infatti, riguarda la classificazione delle classi di concorso, ma non elimina l’autonomia delle singole procedure selettive né trasforma due concorsi distinti in un’unica procedura.

Le conseguenze della sentenza

Accogliendo il ricorso, il TAR Calabria ha annullato la graduatoria impugnata nella parte in cui attribuiva il punteggio previsto dal criterio B.4.1 ai candidati che avevano superato un precedente concorso relativo a una diversa classe di concorso appartenente all’accorpamento, disponendo il riesercizio del potere amministrativo da parte dell’Amministrazione.

Pur trattandosi di una pronuncia resa in relazione a uno specifico caso, la motivazione assume particolare rilievo poiché affronta in modo sistematico una questione destinata a interessare numerose procedure concorsuali svoltesi sul territorio nazionale.

Resta ora da verificare se tale orientamento troverà conferma nella successiva giurisprudenza amministrativa e se il Ministero dell’Istruzione e del Merito riterrà opportuno intervenire con indicazioni interpretative uniformi, al fine di garantire omogeneità applicativa e parità di trattamento tra tutti i candidati partecipanti alle procedure concorsuali nazionali.

Come possiamo assisterti

L’attribuzione del punteggio nelle procedure concorsuali costituisce un aspetto determinante ai fini della formazione delle graduatorie e dell’individuazione dei vincitori e degli idonei.

Laddove emergano dubbi sulla corretta applicazione dei criteri di valutazione dei titoli o sulla legittimità del punteggio attribuito ad altri candidati, è possibile verificare la sussistenza dei presupposti per un’eventuale tutela amministrativa.

Lo Studio legale Leone-Fell & C. offre assistenza ai docenti che intendano ottenere una valutazione della propria posizione in graduatoria, mediante l’analisi della documentazione concorsuale, dei punteggi attribuiti e degli atti adottati dall’Amministrazione, al fine di accertare l’eventuale esistenza di profili di illegittimità e individuare gli strumenti di tutela più idonei.

Ogni posizione viene esaminata singolarmente, tenendo conto della specifica procedura concorsuale, della normativa applicabile e dei più recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa.



02/07/2026

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