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Concorsi, le prove (fisiche e non solo) possono essere posticipate

proveIl Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato da un candidato al concorso per l’ammissione di 50 Allievi al primo anno del 198° corso dellAccademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri che era stato escluso per inidoneità alle prove fisiche. Il tribunale amministrativo ha dunque stabilito che, in caso di comprovata impossibilità a svolgere le prove fisiche, tali prove possono essere posticipate e ripetute. 
 
Il ricorrente infatti aveva presentato un certificato con prognosi di 30 giorni, chiedendo il differimento delle prove fisiche. La commissione aveva concesso una proroga, ma alla data stabilita il ricorrente, attese le prescrizioni sanitarie riportate nel certificato medico sopra indicato, non veniva ammesso al prosieguo delle prove di efficienza fisica e, quindi, dichiarato inidoneo ed escluso dal concorso.
Con istanza cautelare, è stato ammesso, con riserva, alla successiva prova scritta. Il ricorrente è stato poi ammesso a sostenere anche la prova ginnica non effettuata che ha superato, rientrando a pieno titolo nella graduatoria finale.
  

Le motivazioni della sentenza. 

Il ricorrente era stato dichiarato non idoneo alla ulteriori prove ginniche e quindi escluso dal concorso, perché, in relazione al suo documentato stato patologico, lo stesso non era stato ammesso a sostenere le prove ginniche nella data successivamente individuata a mente dell’art. 11, comma 7 del bando di concorso.
L’amministrazione, in quell’occasione, aveva applicato letteralmente la norma che  impediva il differimento delle prove oltre il termine ultimo previsto per ciascuna valutazione.
In realtà, tale letterale applicazione della indicata lex specialis, contrasta con i principi di buona amministrazione e leale cooperazione tra le parti, nonché con una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, atteso che le prove di concorso, che non prevedono una contestuale partecipazione di tutti i concorrenti, possono e devono, in caso di gravi e giustificati motivi, essere rimandate sino alla risoluzione del problema stesso, senza che tale rinvio comporti alcun pregiudizio alla par condicio degli altri concorrenti, né favorisca in alcun modo il candidato.
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11/04/2022

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