Cerca

Concorso 800 cancellieri, la Commissione esaminatrice e le incompatibilità

concorso-cancellieri-bandoNella giornata di sabato il quotidiano giuridico MasterLex ha pubblicato un articolo relativo alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso per 800 Assistenti giudiziari.

Oggi il nostro staff vi propone un approfondimento sulle eventuali incompatibilità legate ai membri di una commissione di un concorso pubblico. Infatti, in pochi sanno che in realtà non esistono norme specifiche sul punto.

Per restare aggiornato su tutte le notizie relative al Concorso iscriviti al nostro Gruppo FB

Concorso 800 cancellieri, la giurisprudenza sulle regole di nomina delle commissioni

Secondo una consolidatissima giurisprudenza, a questa materia vengono applicate tutte le norme previste a tutela dei fondamentali precetti del buon andamento e della imparzialità della Pubblica Amministrazione (artt. 3, 51,97 e 98 Cost.; art. 51 c.p.c.; art. 36 c.p.p.; art.19 R.D. 12 del 1941, etc).

Fino a non molto tempo fa il TAR e il Consiglio di Stato erano concordi nel ritenere che l’obbligo di astensione in capo a membri di commissione sussisterebbe solo nei casi, tassativamente intesi, previsti dall’art. 51 cpc. Nessuna applicazione analogica era ammessa per non creare un eccessivo grado di precarietà ed incertezza dell’azione amministrativa.

Concorso 800 cancellieri, un recente cambio di rotta sull’obbligo di astensione

Recentemente. tuttavia, si è registrato un leggero cambio di rotta, quantomeno all’interno dei TAR. L’art. 6 bis L. 241/1990 sembrerebbe, infatti, aver introdotto un più generale obbligo di astensione “onnicomprensivo” di qualsiasi possibile situazione di conflitto di interessi che possa inficiare il buon andamento e l’imparzialità della PA, ponendosi quindi come norma giuridica finalizzata ad una più vasta ed efficace applicazione dei principi di cui all’art. 97 Cost. rispetto a quanto potrebbe garantire l’elenco tassativo previsto dalla disciplina dell’art. 51 cpc.

Diverse, dunque, le pronunce in merito alla natura non esclusiva e non tassativa della disposizione ex art. 51 c.p.c. in materia di commissioni di concorsi pubblici. Si pensi alla sentenza del Tar Abruzzo, sez. Pescara, la n. 402, con cui è stata disposta la rinnovazione della procedura concorsuale sulla base della considerazione che sarebbe irragionevole, errato e privo di supporto normativo postulare che ai procedimenti concorsuali si applichi solo l’art. 51 c.p.c. dovendo altresì trovare applicazione l’art. 6 bis della legge n. 241 del 1990.

In misura uguale si sono pronunciati anche: il T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 19-02-2015, n. 84; il T.A.R. Campania, sez. Salerno, sez. II con sentenza del 17 marzo 2014 n. 580 nonché il T.A.R. Sardegna, sez. I, con sentenza del 5 giugno 2013, n. 459.

Tuttavia, appare opportuno rilevare come il Consiglio di Stato abbia annullato la decisione del TAR Abruzzo.

Concorso 800 cancellieri, le statuizioni del Cds

11351615cancellerieIl Consiglio di Stato invero, (Sezione III – sentenza n. 1628/2016) ha riformato la sentenza n. 402/2015 del TAR Abruzzo: da un lato ha ribadito la assoluta tassatività delle cause di astensione obbligatoria di cui all’art. 51 c.p.c.,  che andrebbe quindi applicato rigorosamente in maniera “formalistica”, dall’altro ha afferma che con riferimento all’applicazione degli artt. 1 e 6-bis della L. 241/1990 alle commissioni di concorso, la giurisprudenza ha escluso che essi possano aver inciso sui principi consolidati in materia, rilevando che “il dovere di astensione è funzionale al principio di imparzialità della funzione pubblica, di rilievo costituzionale ex art. 97 della Costituzione che deve orientare l’interprete ad un’applicazione ragionevole delle disposizioni in materia, rifuggendo da orientamenti formalistici e riconoscendo invece il giusto valore a quelle situazioni sostanziali suscettibili in concreto di riflettersi negativamente sull’andamento del procedimento per fatti oggettivi”.

E’ apparsa, quindi, alquanto contraddittoria la pronuncia sopra citata.

Ma quando, invece, scatta l’obbligo di astensione dalla Commissione?

Concorso 800 cancellieri, gli obblighi di astensione per i componenti

L’obbligo di astensione, per incompatibilità, dei componenti un organo collegiale si verifica per il sol fatto che questi siano portatori di interessi personali atti ad inverare una posizione di conflittualità o anche di divergenza rispetto a quello, generale, affidato alle cure della P.A., indipendentemente dalla circostanza che, nel corso del procedimento, l’organo abbia proceduto in modo imparziale, o che non via sia prova di condizionamento per effetto del potenziale conflitto d’interessi e che sussiste, per evitare l’uso strumentale dell’obbligo d’astensione e della correlata ricusazione, la necessità d’una lettura assai stringente delle norme ex art. 51 c.p.c. (Cons. Stato Sez. III, 02-04-2014, n. 1577).

Tar Lazio, sez. III bis, sentenza del 25.5.2015, n. 7435

Ancora, interessante la massima pronunciata dal Tar Campania, nel 2013:

Nei pubblici concorsi i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall’art. 51 del cod. proc. civ., senza che le cause di incompatibilità previste dalla predetta norma possano essere oggetto di estensione analogica. (Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli, Sezione 8, Sentenza del 19-12-2013, n. 5882).

Per esempio, è chiaro che un membro della Commissione esaminatrice non potrà far parte di un corso di preparazione al Concorso.

Insomma, per non incorrere in illegittimità occorre che la Commissione sia formata attraverso criteri volti a garantire trasparenza totale sulla procedura.

Per ricevere qualsiasi tipo di informazione invia una mail all’indirizzo [email protected] o compila il nostro form “Raccontaci il tuo caso”.

Scopri l’avvocato a te più vicino visualizzando i legal point de “LA RETE DEI DIRITTI”.

 

15/04/2022

Categorie

Hai bisogno di altre informazioni?

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Società

Inserisci I Dati E Ricevi La Diffida Pronta Con I Tuoi Dati!

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Impresa individuale

Inserisci i dati e Ricevi la diffida pronta con i tuoi dati!