Inidoneità prova orale: la commissione deve predeterminare i criteri di valutazione. Il Tar accoglie il ricorso: riammessi a sostenere la prova orale del concorso
Il Tar accoglie il ricorso
Dopo aver ricevuto un provvedimento di esclusione a seguito della prova orale del concorso di allievi Commissari della Polizia Penitenziaria, alcuni ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di esclusione in quanto conteneva l’apodittica motivazione: “non idoneo”, avendo ottenuto un punteggio di 18/30.
Nel caso di specie, il Tar ha dato ragione ai ricorrenti in quanto la commissione non aveva predeterminato i criteri di valutazione tali che potessero rendere chiaro l’iter logico seguito dalla commissione nel valutare le prove, non consentendo quindi nemmeno il controllo di legittimità che la giurisprudenza assegna al giudice amministrativo.
Il caso
Con la sentenza dello scorso marzo 2024, il Tar Lazio ha accolto il ricorso di due candidati che,dopo aver sostenuto egregiamente tutte le prove del concorso di allievi Commissari della Polizia Penitenziaria, sono stati esclusi in quanto giudicati “non idonei”, avendo ottenuto entrambi una valutazione di 18/30 alla prova orale, a fronte di un’idoneità conseguita al raggiungimento di almeno 21/30.
Dopo aver ricevuto tale provvedimento di esclusione, i ricorrenti hanno inoltrato un’istanza di accesso agli atti che ha palesato l’illegittimità dell’agere amministrativo. La commissione, infatti, si era limitata a predeterminare i criteri di valutazione delle sole “prove scritte”, ma non anche delle “prove orali”.
Ebbene, tale onere in capo all’amministrazione è sancito dall’art 12 del d.P.R. 487/94 che recita: «Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove».
Quindi, accertato che nessun criterio di valutazione è stato mai fissato dalla Commissione relativamente alle prove orali, risultava che all’esito delle stesse la Commissione esaminatrice assegnava ad entrambi i ricorrenti un voto numerico pari a 18/30, aggiungendo nelle relative schede di valutazione l’annotazione di “non idoneo”, ma senza accompagnare il voto numerico con alcuna ulteriore specificazione né motivazione
Pertanto il Tar nel caso in esame ha accolto il ricorso e disposto che le ricorrenti dovessero essere nuovamente esaminate previa predeterminazione dei criteri di valutazione.
Tale decisione del TAR Lazio si conferma in linea con la ormai consolidata giurisprudenza secondo cui : “la votazione numerica […] non è idonea ad integrare una sufficiente motivazione della scelta compiuta, non essendo stati precedentemente fissati, dal medesimo organo collegiale, criteri di massima sufficientemente specifici per l’attribuzione dei voti, in modo da consentire di percepire, con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate”
Come fare ricorso
Una volta accertato che l’esclusione dal concorso sia illegittima, è possibile proporre ricorso, contattando il nostro staff legale. Contestando le irregolarità si avrà la possibilità di risostenere l’esame con una commissione in diversa formazione o essere ammessi alle successive prove di concorso. Se sei stato escluso, raccontaci il tuo caso e valuteremo la proponibilità di un ricorso!
Ti ricordiamo che puoi proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della tua esclusione; hai invece 120 giorni di tempo in caso di ricorso straordinario.
05/04/2024