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Concorso Giustizia e Ripam, perchè due modalità di selezione differenti?

giustiziaPer effetto dell’epidemia da covid-19 le Amministrazioni statali hanno dovuto da un lato sospendere le prove concorsuali già in atto e, dall’altro, posticipare i concorsi previsti nei primi mesi del 2020. L’interruzione delle procedure dunque è stata oggetto di numerosi provvedimenti emergenziali degli ultimi mesi adottati dal Parlamento italiano.

La disciplina di emergenza, tuttavia, ha avuto l’effetto ultimo di disciplinare in modo differente selezioni pubbliche molto simili tra loro. Se da un lato alcuni concorsi, con riguardo alle modalità di selezione, sono stati previsti direttamente dalla legge con una disciplina specifica, dall’altro, nel medesimo periodo, sono stati pubblicati dei bandi di concorso con modalità di selezione “standard”.

Uno di questi riguarda l’assunzione di personale al Ministero della Giustizia. Ne abbiamo parlato nelle settimane scorse poiché riteniamo che alcuni requisiti di ammissione siano eccessivi rispetto alla figura ricercata. (Guarda la diretta che abbiamo organizzato con la firmataria degli emendamenti sul concorso)

Si tratta, per quanto di interesse, del concorso per reclutare 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area III/F1 presso il Mistero della Giustizia che, come detto, è stato disciplinato direttamente dal decreto rilancio all’art. 252, convertito in legge il 16 luglio. Per il concorso in questione, la situazione emergenziale ha condotto il Parlamento ad effettuare una selezione sui generis: una valutazione dei titoli e una prova orale. Quindi, nessuna prova scritta che, invece, sarebbe prevista dalla normativa di settore.

Inoltre, riteniamo i requisiti di ammissione eccessivamente stringenti; requisiti che precluderanno la partecipazione alla selezione a migliaia di candidati che, con il superamento di una (forse dovuta) prova scritta, avrebbero potuto ambire al posto di lavoro.

Si tratta però di una disciplina emergenziale che evidentemente ha lo scopo di non convocare migliaia di candidati all’interno dello stesso luogo per svolgere la prova scritta. Peccato che nello stesso periodo è stato pubblicato dalla Commissione Ripam un nuovo bando di concorso per l’assunzione di 2.133 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1.

Il bando, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 30 giugno, appena qualche giorno prima del concorso di cui abbiamo scritto sopra, riguarda la medesima figura professionale ricercata dal Ministero della Giustizia.

Ad una semplice lettura del bando di concorso saltano immediatamente all’occhio le modalità di svolgimento del concorso: una prova preselettiva, seguita da quella scritta, poi l’orale e infine la valutazione dei titoli. Le due modalità di selezione sono senza dubbio differenti.

Ci domandiamo, dunque, quale sia il motivo per cui due selezioni pubbliche che ricercano la medesima figura professionale, siano organizzate dalla P.A. con modalità differenti. Ad oggi non conosciamo la risposta al quesito; sicuramente continueremo ad indagare sulle differenze e, se ci saranno i presupposti, valuteremo la proposizione di ricorsi dinnanzi al Giudice Amministrativo.

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22/07/2020

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