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Coronavirus i diritti dei cittadini
Quali spese possono essere rimborsate a causa del coronavirus?
Abbiamo visto che il d.l n. 9 del 2 marzo 2020 ha disciplinato la materia del rimborso dei titoli di viaggio (aerei, treni, navi ecc). Sulla questione abbiamo già pubblicato una guida per ottenere il rimborso dalla compagnia che ha emesso il biglietto (“Coronavirus: guida per il rimborso di aerei, treni e navi“).
Nel successivo decreto anti coronavirus, c.d. “Cura – Italia”, sono state inserite diverse misure di sostegno all’economia, con una parte molto importante assegnata alla sospensione di mutui, tributi, contributi e ritenute, ma tante altre situazioni sono state trascurate e non previste.
Cerchiamo dunque di fare il punto e offrire alcuni riferimenti utili per comprendere come comportarci dinanzi ad alcune situazioni che possono riguardare tutti noi.
Laddove non si rientra nei casi elencati dai provvedimenti citati, valgono le regole di sempre, quindi il Codice civile, artt. 1256 c.c., 1463 e 1467 c.c., dove troviamo i concetti di impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità sopravvenuta, che determinano, al ricorrere di determinati presupposti, l’estinzione dell’obbligazione assunta e la risoluzione del contratto.
In particolare, si può ritenere che l’attuale emergenza sanitaria che stiamo vivendo, definita dall’OMS come pandemia, possa costituire valida causa di impossibilità o di sopravvenuta onerosità delle prestazioni contrattuali, che consente appunto lo scioglimento del vincolo contrattuale.
Ovviamente ogni situazione andrà analizzata caso per caso e dovranno essere valutati anche diverse circostanze quali ad esempio: i fatti portati a sostegno del ritardo e/o dell’inadempimento contrattuale, l’incidenza specifica degli stessi sulla prestazione, l’assenza di soluzioni alternative per l’adempimento, la portata del testo contrattuale ecc.
Fatta questa doverosa premessa di carattere generale, vogliamo portare alla vostra attenzione alcune particolari fattispecie che in molti ci avete segnalato e per cui avete chiesto assistenza.
Rimborso di partite di calcio, concerti e altre manifestazioni
In questi casi, secondo le norme del codice civile, il rimborso è obbligatorio sia per gli eventuali costi di viaggio/trasferta sostenuti che per il prezzo del biglietto pagato per l’evento.
In particolare, per quanto riguarda il calcio, tutti ormai sappiamo che i campionati, come tutti gli eventi e le competizioni sportive, sono stati sospesi. In questi casi, si ha diritto al rimborso dei costi di trasferta (aereo, treno) e del prezzo del biglietto per la partita (chi ha un abbonamento può reclamare una quota).
Con riguardo a concerti, spettacoli teatrali ed altri eventi, se vi è stata una cancellazione si ha diritto al rimborso integrale del prezzo del biglietto o di una quota dell’abbonamento; se invece, l’evento è stato solo rinviato a un’altra data, il possessore di un biglietto ha diritto al rimborso del singolo titolo di accesso ovvero potrà utilizzarlo per la nuova data, mentre l’abbonato userà il suo diritto di accesso nella data in cui l’evento si svolgerà effettivamente, senza diritto a rimborsi.
Rimborso di alberghi, case vacanza e B&B
Chi aveva prenotato un albergo, un appartamento o un B&B, per una vacanza, per motivi di lavoro o per assistere a un evento annullato a seguito dell’emergenza coronavirus, ha diritto alla restituzione della caparra eventualmente versata.
- In tutti i casi di risoluzione di diritto del contratto per impossibilità sopravvenuta legata all’emergenza COVID – 19 la caparra versata, dovrà essere restituita, tenuto conto del suo carattere di accessorietà rispetto all’obbligazione principale. Il versamento eseguito perde la sua causa, diventa indebito e soggetto a restituzione.
Rimborso di asili nido, mense e rette varie
Come sappiamo i servizi educativi per l’infanzia sono sospesi sino al 3 aprile 2020. In questo caso, vale la regola generale: chi paga per avere un servizio, una prestazione, che poi, non per colpa sua, non viene effettuata, ha diritto a riavere i soldi, a essere rimborsato, altrimenti l’altra parte avrebbe un arricchimento ingiustificato e indebito.
Rimborso dell’abbonamento in palestra, piscina e centri sportivi
Dal momento che sono state sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine ecc., per quanto riguarda le attività motorie in genere, scatta il diritto al rimborso del singolo titolo di ingresso. Per gli abbonamenti, invece, bisogna distinguere. Se si ha un abbonamento annuale con un numero prestabilito di ingressi, allora l’abbonato potrà usare il suo diritto di accesso dopo il 3 aprile. Se l’abbonamento è annuale, con ingresso libero, oppure è relativo al mese di marzo o comunque mensile, si ha diritto alla restituzione della quota parte dell’abbonamento non utilizzata.
Cosa succede agli affitti ?
Come abbiamo detto in premessa, non vi è dubbio che l’epidemia e i provvedimenti volti al suo contenimento rispondano ai requisiti di imprevedibilità ed inevitabilità, codificati dalla giurisprudenza impegnata ad analizzare gli eventi che rendono l’inadempimento impossibile e non ne consentano l’addebitabilità alla parte inadempiente.
Le previsioni dei DPCM costituiscono infatti indubbiamente un c.d. “factum principis” ovvero un provvedimento dell’autorità che incide in modo inevitabile e radicale sulla realizzabilità del regolamento negoziale e, salvo l’ipotesi di contratti stipulati quando già l’estensione del contagio al territorio nazionale era già evidente, la loro adozione sicuramente non era prevedibile al momento della stipulazione del contratto.
Quindi anche ai contratti di locazione si applicano i principi generali in materia di impossibilità sopravvenuta totale e/o temporanea (limitata alla durata dei provvedimenti restrittivi adottati).
Questo vuol dire che il conduttore in caso di ritardo nell’adempimento (pagamento dei canoni di locazione) “è esonerato dalla responsabilità per il ritardo nel caso di impossibilità temporanea, ma egli deve adempiere appena la prestazione diviene possibile”.
Chi, invece, non fosse più interessato alla prosecuzione della locazione potrà:
– recedere dal contratto per gravi motivi, rispettando il termine del preavviso di sei mesi; ovvero esercitare analogo diritto se previsto dal contratto;
– chiedere la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, ovvero chiederne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Ad ogni modo bisognerà valutare caso per caso e fare sempre riferimento al contratto.
Il nostro consiglio, al momento, è quello di trovare un accordo tra le parti, che preveda la sospensione del canone ovvero una riduzione limitata al periodo di vigenza dei provvedimenti adottati dal Governo riguardanti l’emergenza sanitaria.
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29/04/2024