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Coronavirus: guida per il rimborso di aerei, treni e navi

[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”48299″ img_size=”full”][vc_message]INDICE DELLA GUIDA

  1. Chi ha diritto al rimborso
  2. Come ottenere il rimborso
  3. Termini per la richiesta del rimborso
  4. Quando e quanto rimborseranno
  5. Pacchetti turistici
  6. Sospensione di viaggi e iniziative scolastiche
  7. Riepilogo finale
  8. Scarica gratis il modulo per chiedere il rimborso

[/vc_message][vc_column_text]Con il Decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, il Governo ha previsto all’art. 28 il diritto di rimborso di biglietti aerei, di treni e di navi, a favore di specifiche categorie di soggetti e al ricorrere di alcuni presupposti.

Al termine della pagina troverai un fac-simile di istanza di rimborso che potrai scaricare gratuitamente, personalizzare e inviare alla compagnia che ha emesso il biglietto.

1. I soggetti che hanno diritto al rimborso

Più nel dettaglio, possono chiedere il rimborso appena detto le seguenti categorie di soggetti:

a) i soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena;

b) i soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, le c.d. zone rosse. Da giorno 10 marzo è stata estesa la zona rossa a tutto il territorio nazionale.

c) i soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena;

d) i soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo in Italia.

e) i soggetti che hanno  programmato  la  partecipazione  a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di  carattere  culturale,  ludico, sportivo e religioso, anche se svolti  in  luoghi  chiusi  aperti  al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi  dell’articolo  3  del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

f) i soggetti intestatari di titolo di viaggio (biglietti aerei), acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

2. Modalità per ottenere il rimborso.

Tutti i soggetti sopra elencati per ottenere il rimborso del biglietto aereo, del treno ovvero della nave, devono comunicare al vettore (compagnia aerea, società di treni, compagnia marittima) il ricorrere di una delle situazioni sopra elencate allegando il titolo di viaggio (biglietto aereo, biglietto del treno, biglietto della nave).

In particolare, poi, i soggetti di cui alla lettera e), e cioè i partecipanti a concorsi pubblici, manifestazioni, eventi ludici, sportivi e religiosi, che sono stati annullati, sospesi o rinviati, per ottenere il rimborso del biglietto, devono:

– comunicare al vettore che si trovano in una delle situazioni sopra elencate;

–  allegare oltre al biglietto aereo di cui si chiede il rimborso anche la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e), come ad esempio il biglietto del concerto o il biglietto di una partita di calcio etc.

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3. Termini per la richiesta di rimborso

Attenzione però ai termini entro cui effettuare questa comunicazione. Infatti, il decreto stabilisce che la richiesta di rimborso deve essere effettuata entro trenta giorni decorrenti:

a) dalla cessazione delle situazioni di cui alle lettere da a) a d);

b) dall’annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento, nell’ipotesi di cui alla lettera e);

c) dalla data prevista per la partenza, nell’ipotesi di cui alla lettera f).

4. Quando e quanto rimborseranno

Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione deve procedere al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Lo stesso vale anche nel caso in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un’agenzia di viaggio.

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5. Pacchetti turistici.

I soggetti che rientrano in una delle categorie indicate al punto numero 1 (Soggetti che hanno diritto al rimborso), possono esercitare, ai sensi dell’articolo 41 del codice del turismo il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio.

In   caso   di   recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell’articolo 41 del citato codice del consumo oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

A questo proposito, il comma 4 dell’art. 41 del codice del turismo citato dal Decreto Legge in commento stabilisce che “In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare”.

Il successivo comma 6, invece, stabilisce le modalità e i tempi in cui l’organizzatore effettua il rimborso, disponendo che “l’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi”.

In relazione alle ipotesi previste dalla lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6, riguardante “la sospensione dei viaggi d’istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia all’estero, trovando applicazione la disposizione di cui all’articolo 41, comma 4, del codice del turismo” e il rimborso può essere effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Nei casi sopra previsti, il vettore procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore dell’organizzatore ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Questo ultimo aspetto è di particolare rilevanza, e rappresenta una boccata di ossigeno per le tante agenzie di viaggio che oggi si trovano in ginocchio e senza liquidità, anche a causa dell’annullamento su tutto il territorio nazionale dei viaggi di istruzione.

6. Sospensione di viaggi e iniziative scolastiche

Nelle zone rosse (da ora tutta Italia), sono stati sospesi i viaggi e le iniziative d’istruzione dal 23 febbraio sino al 3 aprile 2020.

Anche in questa ipotesi si applica il diritto di recesso di cui all’art. 41 del codice del turismo nonché l’art. 1463 c.c. (impossibilità totale della prestazione).

Il rimborso può essere effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di pari  importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

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7. Riepilogo finale

Dunque, ricapitolando, per ottenere il diritto al rimborso del biglietto aereo, del treno o della nave previsto dall’art. 28 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, devi:

a) rientrare in una delle categorie di soggetti tra quelle indicate alle lettere da a) e f) del punto n.1;

b) comunicare al vettore (compagnia aerea – società di treni – compagnia navale) che ti trovi in una di queste situazioni e devi allegare il titolo di viaggio di cui intendi chiedere il rimborso;

c) nel caso in cui rientri in una delle ipotesi di cui alla lettera e) del punto 1, devi allegare oltre al titolo di viaggio di cui intendi chiedere il rimborso anche la documentazione che attesti la programmata partecipazione a una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicate nella medesima lettera e);

d) la comunicazione deve essere presentata entro il termine di trenta giorni decorrenti:

dalla cessazione delle situazioni di cui alle lettere da a) a d);

dall’annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della   manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento, nell’ipotesi di cui alla lettera e);

dalla data prevista per la partenza, nell’ipotesi di cui alla lettera f).

Nel caso di acquisto di pacchetti turistici dovrai rivolgere l’istanza di recesso con contestuale richiesta di rimborso all’organizzatore del viaggio il quale potrà offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, ovvero procedere al rimborso di quanto pagato entro il termine di quattordici giorni dalla richiesta.

Per scaricare il nostro fac-simile di istanza di rimborso, compila il form qui sotto. Dopo averlo fatto, riceverai nella tua mail l’istanza di rimborso[/vc_column_text][vc_raw_html css=”.vc_custom_1583780887650{margin-top: 35px !important;}”]JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZkb2NzLmdvb2dsZS5jb20lMkZmb3JtcyUyRmQlMkZlJTJGMUZBSXBRTFNja2JkUGlZRzFxTFBic3hkaU9RZkRsWTVGdWQ2b2hCZjg3Vkpua0oxbHI2RWEyX3clMkZ2aWV3Zm9ybSUzRmVtYmVkZGVkJTNEdHJ1ZSUyMiUyMHdpZHRoJTNEJTIyMTAwJTI1JTIyJTIwaGVpZ2h0JTNEJTIyMTM5MSUyMiUyMGZyYW1lYm9yZGVyJTNEJTIyMCUyMiUyMG1hcmdpbmhlaWdodCUzRCUyMjAlMjIlMjBtYXJnaW53aWR0aCUzRCUyMjAlMjIlM0VDYXJpY2FtZW50byVFMiU4MCVBNiUzQyUyRmlmcmFtZSUzRQ==[/vc_raw_html][/vc_column][/vc_row]

07/04/2022

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