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Diritto sportivo, la rivoluzione degli Agenti FIFA

fifa_1All’interno del panorama sportivo, specialmente in quello calcistico, vi è sempre stata una netta contrapposizione tra la figura dell’agente e quella dell’avvocato.

Di recente, invero, abbiamo assistito alla riforma del Regolamento Agenti (“Regulations on working with intermediaries”, Zurich, 21 Marzo 2014) da parte del comitato esecutivo FIFA.

La figura dell’agente FIFA è stata mutata in quella dell’intermediario. Chi è l’intermediario? Quali compiti può svolgere? Quali competenze gli appartengono? Cosa è sostanzialmente cambiato? Questi sono i primi quesiti che si pongono gli operatori giuridici del settore.

In verità l’intervento della FIFA non è stato preciso, né puntuale. Ciò poiché, da un’attenta analisi della normativa, non si è avuta una regolamentazione in toto della figura dell’intermediario, bensì una fissazione di quelli che sono i “standard minimi”, avendo affidato la normativa di dettaglio alle singole Federazioni nazionali.

In sostanza, abbiamo assistito alla nascita di un tertium genus che di fatto ha sconvolto i criteri di legittimazione ad agire di avvocati ed agenti. Chi risente maggiormente di tale confusione regolamentare è indubbiamente la figura dell’agente che allo stato attuale si ritrova “vittima” di una deregulation senza confini, mentre la figura dell’avvocato si dimostra ancora immutata.

La norma fondamentale che disciplina il ruolo dell’avvocato all’interno dell’ordinamento sportivo è l’art. 5 del Regolamento Agenti FIGC, il quale prevede che: “Ai calciatori ed alle società di calcio è vietato avvalersi dell’opera di una persona priva di Licenza, salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo albo professionale, in conformità alla normativa statuale e sportiva vigente”.

Ancora. L’art. 4.2 del Titolo II del Regolamento Agenti FIFA statuisce che: “un avvocato che esercita l’attività professionale, legalmente abilitato in conformità con le norme in vigore nel Paese in cui è domiciliato, può rappresentare un calciatore o una società di calcio nella negoziazione di un contratto di lavoro o di trasferimento”.

L’avvocato, quindi, è la figura professionale alla quale calciatori e società possono affidare l’attività di assistenza e consulenza al pari di agenti e prossimi congiunti dell’atleta. Dottrina e giurisprudenza, infatti, ritengono che gli incarichi affidati ad un legale assumono la forma di contratti atipici misti con elementi propri del contratto di mandato e di quello di agenzia o di mediazione.

La figura dell’intermediario, invece, soffre di un certo “obbligo di risultato”, essendo la sua attività volta al conseguimento di uno specifico risultato (accordo di trasferimento o stipula di un contratto), e quindi oggettivamente limitata nella sua naturale espansione verso altri molteplici aspetti, quali consulenza giuridica in materia infortunistica, assicurativa e bancaria, previdenziale o giuslavoristica.

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L’Ata Hotel Executive, sede del calciomercato

Stanti così le cose, giova delineare le sostanziali differenze e modifiche intervenute tra il previgente Regolamento Agenti FIFA del 2001, e la novella del 2014.

Dapprima, invero, i soggetti che intendevano negoziare un contratto di lavoro o un accordo di trasferimento potevano attribuire il mandato ad un agente munito di regolare licenza rilasciata dalla federazione nazionale competente o, alternativamente, anche ai genitori, ai fratelli o al coniuge dell’atleta, o ad un avvocato. L’agente quindi, per poter esercitare la propria attività necessitava di una licenza ad hoc, la quale veniva rilasciata a seguito di un esame scritto (art. 8, comma 1) e dopo aver accertato precisi requisiti (mancanza di condanne penali a suo carico, reputazione impeccabile, etc..). Dopo aver acquisito la relativa licenza, infine, l’agente doveva stipulare un’apposita assicurazione per la responsabilità professionale a suo nome a copertura dei rischi inerenti alla sua attività.
Il nuovo regolamento sugli intermediari, invece, all’art. 1, comma 1, prevede che i soggetti che si propongono di negoziare un contratto di lavoro o un accordo di trasferimento possono avvalersi dell’opera di un intermediario, sia esso una persona fisica o giuridica. I soggetti interessati devono pertanto sottoscrivere un’apposita “Dichiarazione di Intermediazione” come indicato nell’allegato 1 di tale regolamento (Art. 2, comma 2).

CLICCA QUI PER VISIONARE L’ Allegato 1.

Allo stato attuale, quindi, il ruolo centrale è affidato alle singole Federazioni nazionali che hanno il compito di controllare lo “status” dell’intermediario sia in ordine ai requisiti necessari, sia in ordine all’annotazione dei nominativi nell’apposito sistema di registrazione degli intermediari rispondente a precisi criteri di pubblicità stabiliti dall’art. 6, comma 3, del Regolamento.

Occorre, inevitabilmente, puntualizzare che la procedura per diventare un intermediario è diventata molto più semplice rispetto alla precedente normativa, soprattutto a seguito dell’abolizione del sistema di rilascio delle licenze.

In sostanza: niente più esame da parte della FIFA, niente più assicurazione per responsabilità professionale.

Ciò a cui abbiamo assistito, in sostanza, è una sorta di “Federalismo Regolamentare” che vede attribuite maggiori competenze alle Federazioni nazionali. Si pensi, ad esempio, all’art. 1, comma 3, ove si riconosce il diritto delle federazioni ad innalzare il livello dei requisiti/standards minimi per il riconoscimento della qualifica di intermediario.

regolamenti-fifa-intermediari-hp-coverIn questo contesto, quindi, l’orientamento espresso dalla FIFA può essere considerato, da un lato, audace nell’aver delegato la responsabilità di regolamentare la professione alle federazioni nazionali, dall’altro, disorientante nel dar luogo, inevitabilmente, a potenziali divergenze di opinioni e difformità di applicazione nel mondo del calcio sempre più popolato e globalizzato.

Articolo a cura dell’Avv. Giuseppe Saeli

19/07/2016

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