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Discriminazione in concorso pubblico, il giudice civile dà ragione al ricorrente

È possibile impugnare davanti al giudice ordinario gli atti della pubblica amministrazione quando questi si palesano discriminatori e chiederne la cessazione del comportamento o dell’atto che ne ha generato la disparità ai sensi dell’art 28 d.lgs 150/2011. In questo caso, il giudice civile può ordinare un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. 

È quello che è accaduto in riferimento al bando di selezione per l’accesso a 22 posti a tempo indeterminato di agente di Polizia municipale categoria C.

Il bando prevedeva come requisito di ammissione alla selezione non aver superato il 30 anno di età ed un’eventuale elevazione del limite di un anno per i candidati coniugati, di un anno per ogni figlio vivente e di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato. Tale limite non poteva comunque superare i trentacinque anni in caso di cumulo di benefici.

Il ricorrente, pur essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, ma avendo superato il trentesimo anno di età e non potendo usufruire di nessuno dei benefici previsti per l’innalzamento del limite, si era visto rifiutare la possibilità di presentare la propria candidatura.

Il giudice, riconoscendo il carattere discriminatorio dell’atto, ne ha disposto l’immediata cessazione e ha ordinato all’amministrazione di non adottare più in futuro un tale comportamento.

Pertanto, chiunque dovesse trovarsi in una situazione simile, può contattare il nostro Studio legale inviando una mail a [email protected], per ottenere la dovuta tutela.

26/05/2020

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